3. Le agevolazioni fiscali a favore delle aggregazioni tra imprese
3.5 Segue: la tassazione unitaria e la tassazione concordata (unitaria e individuale)
disciplina un ulteriore regime opzionale di tassazione del distretto. I numeri da 3) a 15) del comma 368 prevedono un sistema di imposizione in cui le imposte dirette (IRES e IRAP) nonché i tributi, contributi e le altre somme di competenza degli enti locali sono dovuti su base concordataria, per almeno un triennio.
In caso di esercizio dell’opzione per la tassazione unitaria da parte del distretto, quest’ultimo diviene ex lege un soggetto passivo dell’IRES ai sensi dell’art. 73, co. 1, lett. b) del TUIR (ovverosia un ente privato residente che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciali) il cui reddito imponibile comprende quello delle imprese che vi appartengono e che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria.
A tale sistema di imposizione possono accedere non solo i soggetti passivi IRES ma anche imprese non soggette a tale imposta732. Il distretto produttivo, quindi, acquisisce una autonoma soggettività tributaria ai fini delle imposte sui redditi e di quelle locali sicché anche il reddito delle imprese originariamente soggette all’imposta progressiva (imprese individuali e società di persone) che esercitano l’opzione sconta l’aliquota proporzionale IRES.
I distretti possono poi concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate e con i competenti enti locali, il volume delle imposte di competenza delle imprese appartenenti al distretto stesso, da versare in ciascun esercizio.
La determinazione di tale ammontare varia in ragione del soggetto attivo del rapporto impositivo: il volume delle imposte dirette è determinato avendo riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese coinvolte, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva, determinati dalla stessa Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti. I tributi, contributi e le altre somme dovute agli enti locali, per contro, sono
Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, determinati tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; i criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati (anche in tal caso) previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.
Nonostante l’acquisto della soggettività passiva da parte del distretto, rimangono comunque fermi gli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie.
La ripartizione del carico tributario tra le imprese aderenti è rimessa al distretto il quale deve provvedervi in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento e sulla base di principi di mutualità.
Un peculiare beneficio è riconosciuto al distretto nell’ambito dell’attività di controllo e accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria: nel caso in cui il distretto e le imprese partecipanti osservino il concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessarie per la definizione di futuri concordati733.
A differenza di quanto osservato con riferimento alla tassazione di distretto, nella tassazione unitaria si assiste alla creazione di un nuovo soggetto passivo di imposta (il distretto) il quale diviene pertanto titolare di una capacità contributiva propria, la quale trova quantificazione sulla base di un concordato tra il distretto medesimo e i soggetti attivi del rapporto impositivo.
Tale sistema, come è intuibile, offre numerosi spunti di riflessione i quali, tuttavia, pongo altrettanti profili di frizione con l’intero sistema impositivo e con i precetti costituzionali.
Vale la pena sottolineare, in primo luogo, che la determinazione del volume delle imposte dovute mediante concordato genera una “spaccatura” tra quelle che sono le ordinarie fattispecie economicamente rilevanti (riconducibili alle singole imprese aderenti al distretto) e la determinazione del reddito unitario imponibile, che spetta al distretto (ed alla Amministrazione finanziaria), il che rende difficile giustificare l’imposizione sul “soggetto distretto” in base ad una capacità contributiva propria734.
A ciò si aggiunga la previsione di una soggettività passiva da configurarsi in assenza di una di una titolarità giuridica del distretto, privo di per sé di soggettività di diritto comune, rispetto alla fonte reddituale735.
Nello sforzo di trovare un’interpretazione sistematica che assegni all’istituto una certa coerenza con il modello “ordinario” di imposizione e con il principio di capacità contributiva, si potrebbe fare riferimento alla ratio di fondo della disposizione, ovverosia quella di assimilare la posizione delle imprese del distretto a quella dei soci partecipanti ad una società, con la peculiarità che il legame tra essi non è costituito dal controllo societario bensì dalla
733Sul punto è stato rilevato che, dal complesso normativo, pare emergere un prevalenza del dato sostanziale (o, se si preferisce, il modello impositivo prescelto) rispetto ai profili procedimentali attinenti al rapporto con
l’Amministrazione finanziaria, giacché le fattispecie di evasione, anche se perpetrate, non potranno essere
perseguite dal fisco laddove il contribuente sia rispettoso degli accordi assunti su base concordataria (BEGHIN,
Prime considerazioni, cit., p. 350). 734
BEGHIN, Prime considerazioni, cit., p. 348.
Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,
comunanza di interessi ed obiettivi che unisce le imprese del distretto nella finalità di crescita economica e miglioramento organizzativo che implica la mutualità prevista dalla legge.
In quest’ottica potrebbe comprendersi l’indirizzo del legislatore di preferire la tassazione del reddito “aggregato” delle imprese, considerandolo rilevante sotto il profilo giuridico in termini reali in quanto prescinderebbe dal soggetto produttore, ed assumendo quindi il soggetto aggregatore (il distretto) quale soggetto passivo al quale riferire l’intera nuova ricchezza prodotta, nella considerazione che la partecipazione al distretto ed il perseguimento degli scopi comuni costituiscono l’elemento di comunanza che giustifica la tassazione di gruppo o unitaria.
In altri termini, la capacità contributiva del distretto dovrebbe essere individuata nel legame tra le imprese aderenti che si riflette negli obiettivi propri del distretto736.
Maggiori perplessità destano quelle norme che consentono la pre-determinazione delle imposte dovute nonché la possibilità di ripartire il carico complessivo tra le imprese aderenti al distretto.
Quanto all’imposizione concordata con l’Amministrazione finanziaria essa non è limitata ai soli distretti che optano per la tassazione unitaria. Tutti i distretti, infatti, possono concordare in via preventiva e vincolante, per almeno un triennio, il volume delle imposte dirette e dei tributi locali di competenza delle imprese appartenenti al distretto indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria.
Il distretto, quindi, può concordare con l’Amministrazione finanziaria il volume delle imposte dovute sia che sia dotato di soggettività tributaria sia che ne sia privo: nel primo caso oggetto del concordato sarà il reddito unitario imponibile mentre, nella seconda ipotesi, il distretto può concordare con l’Amministrazione finanziaria le imposte sul reddito dovute dalle singole imprese (e non già l’imposta sul reddito proprio): desta quindi perplessità il fatto che il concordato venga sottoscritto da un soggetto (il distretto) che non solo non è titolare della conseguente obbligazione tributaria, ma che è anche in un rapporto con i fatti economici da concordare sicuramente meno diretto rispetto alla singola impresa per conto della quale il distretto è autorizzato ad operare737.
La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto. I fatti economici cui è ricollegato l’ammontare del tributo dovuto, quindi, sono determinati ex ante tra il distretto e l’Amministrazione finanziaria, secondo logiche lontane dai fondamentali schemi di determinazione dell’imponibile su base analitica ed effettiva. La legge richiama al riguardo «criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità»738.
Si è affermato sul punto che il criterio della trasparenza è da intendere nel senso che i meccanismi di ripartizione del carico tributario devono essere noti preventivamente a tutti i partecipanti e all’Amministrazione finanziaria, e mantenuti costanti per tutta la durata del periodo di opzione e basati su criteri di ragionevolezza e non di arbitrarietà.
In parte simile è il significato da attribuire al criterio della parità di trattamento, da intendere nel senso che non può essere consentito al distretto di adottare criteri discriminatori o irrazionali, anche in considerazione del principio generale del cd. patto leonino.
736Questa la lettura fornita da DAMIANI, Profili istituzionali e fiscali, cit., p. 505,
737
DAMIANI, Profili istituzionali e fiscali, cit., p. 505
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Il riferimento ai principi di mutualità attiene, infine, al tipo di rapporto che deve intercorrere tra le imprese aggregate, nel senso che ciascuna deve “poter contare” sull’altra, ove ne abbia bisogno, in una logica di mutuo sostegno e reciproco supporto: «tale impegno, trasferito in ambito fiscale, implica conseguentemente la possibilità di adottare criteri di riparto del peso economico del tributo - la cui misura sia stata preventivamente e complessivamente concordata con l’Agenzia e gli enti locali - anche in modo non rigorosamente proporzionale, in ciò giustificata da finalità di solidarietà tra imprese, per scopi occupazionali, di sostegno ai nuovi investimenti, o per far fronte a congiunture sfavorevoli»739.
La scelta di mantenere nel quadro interprivatistico il riparto interno del carico tributario mal si concilia, tuttavia, con il richiamo ai criteri di trasparenza e parità di trattamento basati sul principio di mutualità. A ciò si aggiunga che con tale previsione si assiste ad una “sostituzione” del distretto al legislatore nello stabilire i criteri di riparto del carico tributario740.
Il legislatore, peraltro, non prevede alcun obbligo di rivalsa tra il distretto e le imprese aderenti, sicché i meccanismi di trasferimento dei carichi fiscali all’interno della filiera produttiva sono lasciati alla libera determinazioni delle parti e non risultano suscettibili di apprezzamento sul piano istituzionale741.
Tale regime opzionale, che sembra rispondere all’esigenza di garantire la stabilità del gettito e di semplificare la fase applicativa del tributo, suscita dunque perplessità circa la compatibilità con il precetto costituzionale di capacità contributiva, così come interpretato dalla Corte costituzionale la quale sottolinea l’esigenza, almeno nel settore delle imposte dirette, di un’imposizione connessa al reddito effettivo del contribuente in quanto espressivo della capacità contributiva742.
Sospetti di illegittimità della disposizione sono stati sollevati anche con riferimento al divieto di aiuti di Stato. Opportunamente, quindi, il legislatore, al comma 371, subordina l’applicazione delle norme, anche in via sperimentale, alla compatibilità con la normativa comunitaria.
Peraltro, in mancanza del decreto attuativo e, quindi, di una più precisa delimitazione del campo di applicazione, soggettivo e territoriale, della nuova disciplina, risulta impossibile esprimere un giudizio definitivo, specie con riferimento alla selettività dell’aiuto.
Del resto, tale forma di aiuto non rientra in una delle categorie non soggette all’obbligo di notifica in base ai regolamenti della Commissione, i quali esentano, come si è detto, taluni aiuti a finalità regionale, in favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, a tutela dell’ambiente, dell’occupazione e della formazione. Gli aiuti di Stato alle PMI, poi, presentano un limitato ambito di applicazione soggettivo, eccessivamente restrittivo
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Sul punto si vedano, ex multis, Corte cost. 26 luglio 2000, n. 362, 4 maggio 1995, n. 143; 20 luglio 1994, n. 315; 5 febbraio 1992, n. 42; 28 luglio 1976, n. 200.
740DAMIANI, Profili istituzionali e fiscali, cit., p. 505
741BEGHIN, Prime considerazioni, cit., p. 348.
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BEGHIN, Prime considerazioni, cit., p. 348. Perplessità sono anche sollevate da DAMIANI, Profili
Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,
rispetto al perimetro di distretto tracciato dalla Finanziaria 2006, la quale non prevede limiti dimensionali743.