• Non ci sono risultati.

La concentration e la coopération nell’ordinamento francese

Il tema della cooperazione imprenditoriale è da tempo al centro dell’attenzione anche in altri ordinamenti, tra i quali spicca quello francese. La dottrina francese ha infatti rilevato che «devant le développement de la concurrence internationale, les entreprises sont amenées,

d’une manière constante, a rechercher les moyens d’augmenter leur productivité et leur

compétitivité.

Elles doivent le faire d’autant plus qu’aux contraintes nées d’une concurrence plus aspre, s’ajoutent des charge accrues. Ainsi, le développement de l’innovation technologique qui,

77

PAOLUCCI,Consorzi e società consortili, cit., p. 436.

78 Prima dell’espresso riconoscimento normativo escludevano l’ammissibilità di società dichiaratamente senza scopo di lucro o, comunque, affermavano l’integrale applicazione della normativa del tipo negoziale

adottato dalle parti RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p. 22; ASCARELLI, Teoria della

concorrenza, cit., p. 146; LIBONATI, Holding e investment trust, Milano, 1959, p. 269; MINERVINI, Concorrenza

e consorzi, in Grosso-Santoro Passarelli (diretto da), Trattato di diritto civile, Milano, 1965, p. 69;

GUGLIELMETTI, La concorrenza e i consorzi, in Tratt. Vassalli, Torino, 1970, p. 403; COTTINO, Diritto

societario, p. 273. Sul punto v. anche BRESSAN, Le modalità di rimborso del socio receduto da società

consortile, nota a Trib. Padova, 16 ottobre 1997 e Trib. Venezia, 11 dicembre 1997, in Giur. comm., 1999, 1, p.

27. In giurisprudenza v. Cass., 16 luglio 1979, n. 4130, in Giur. comm., 1980, II, 179 ss., con nota di VOLPE

PUTZOLU, Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati, in Giur. comm., 1980, II, p. 529; Trib. Roma, 24 settembre 1970, in Casi e materiali di diritto commerciale, 1, Società per azioni, Milano, 1974, p. 39.

Contra BIGIAVI, La professionalità dell'imprenditore, Padova, 1948, p. 72; OPPO, L’essenza della società

cooperativa e gli studi recenti, in AA.VV., Studi in onore di F. Vassalli, II, Torino, 1960, p. 1181; FERRI,

Consorzio, cit., p. 371; GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 5, 1963, p. 8; FRANCESCHELLI, Dei consorzi per

il coordinamento della produzione e degli scambi(artt. 2602-2620), in Scialoja-Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1970, p. 156 e idem, 1992, p. 198; FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, p. 209; FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2006, p. 209. In giurisprudenza, Trib. Milano, 7 novembre 1940, in Riv. dir. comm., 1941, II, 73 ss., con nota adesiva di FRANCESCHELLI, Consorzi

costituiti in forma di società per azioni e con nota contraria di BETTI, Società commerciale costituita per finalità

di consorzio, in Riv. dir. comm., 1941, II, p. 335; Trib. Genova, 29 maggio 1962, in Temi, 1962, p. 543, con nota

di DELCONTE, I consorzi costituiti in forma di società.

79BORGIOLI, Consorzi e società consortili, cit., p. 134; MARASÀ, Le “società”, cit., p. 217; ID., Consorzi e

società consortile, cit., p. 45; SIMONETTO, Consorzi. Primi appunti sulla legge 10 maggio 1976, n. 377, in Riv.

soc., 1977, p. 804; FERRI,Consorzi e società consortili, ancora una modifica occulta del codice civile, in Riv. dir.

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,

dans des secteurs de plus en plus nombreux de la vie économique, tend a remettre constamment en cause les positions acquises par les entreprise, conditionne leur place sur les marchés à venir. De plus, les marchés de fourniture ou les projets clés en main dont la réalisation et envisagée, portent sur des montants parfois considérables qui excédent la

capacité d’une seule entreprise.

De la sorte, les entreprises, a défaut de trouver en elles-mêmes les ressources nécessaires

a une réorganisation en vue d’adapter leur potentiel de production ou de commercialisation aux exigences d’une concurrence plus vive dans un marché élargi, sont amenées a recherche

des alliances»80.

Anche in Francia, peraltro, le soluzione adottate dagli operatori al fine di collaborare vengono ricondotte a due categorie: la concentration e la coopération81.

La concentration viene definitiva come un raggruppamento, in un unico ente, di due o più società e può prendere diverse forme. Le società interessate si fondono per costituire un’entità giuridica unica oppure rimangono giuridicamente distinte affidando ad una di esse il compito di dirigere il gruppo. In questo secondo caso si dà vita ad un gruppo di società «qui se caractérise par des relations structurelles permanentes résultant notamment de participation au capital et aussi le plus souvent par un rapport de subordination ou de dépendance des sociétés contrôlées par la société ou personne contrôlant»82.

Oggetto dalla concentration è, generalmente, l’insieme delle attività dei partecipanti, senza limitazioni di tempo e costituisce la forma più antica di collaborazione tra imprese83.

I vantaggi competitivi della società di grande dimensione sono stati, tuttavia, rivalutati nel tempo dalla dottrina economica84. Alla luce di ciò, le imprese hanno fatto ricorso alla coopération, una forma di collaborazione limitata a una parte solamente delle attività delle imprese e, peraltro, di durata, benché variabile, comunque limitata nel tempo85.

Per realizzare forme di coopération le imprese (interessate a raggrupparsi per espandersi ed operare in un mercato internazionale) si organizzano utilizzando i modelli societari offerti dal code civile (ma con opportuni adattamenti che garantiscano autonomia alle aderenti) ovvero facendo ricorso a metodi puramente contrattuali, che non danno origine a organizzazioni personificate86.

80DUBISSON, Les groupements d’entreprises, cit., p. 6.

81DUBISSON, Les groupements d’entreprises, cit., p. 6.

82

HOUIN, Le groument d’entreprises vu a l’échelle européenne. Rapport général présenté au colloque de

l’association des juristes européens a Paris les 4 e 5 décembre 1964, in Rev. Intern. Droit comparé, 1965, p.

321.

83DUBISSON, Les groupements d’entreprises, cit., p. 7.

84

MERCADALJANIN, Les contrats de coopeératin interentreprises, Paris, 1974, p. 10.

85DUBISSON, Les groupements d’entreprises, cit., p. 7.

86Afferma sul punto DUBISSON, Les groupements d’entreprises, cit., p. 3 : «un accroissement considérable

de la coopération inter-entreprises nationale et internationale, et à la multiplication des accords de coopération sous les formes les plus diverses. Parmi ceux-ci, il faut faire une place spéciale aux accords de groupement

d’entreprises qui sont mis en place en vue de la conclusion d’un marché avec un client déterminé, puis de son exécution dans les meilleures conditions possibles. Ces groupements d’entreprises peuvent par ailleurs s’accompagner de la création d’organismes dotés ou non de la personnalité juridique. C’est cette forme

particulière de coopération qui nous retiendra dans le cadre de cet ouvrage. Elle présente en effet un intérêt spécifique. Alors que les autres types de coopération peuvent revêtir des formes juridiques très variées qui empruntent beaucoup, le plus souvent, à des régimes juridiques classiques, la coopération intern-entreprises en

vue de réaliser des prestations pour le compte d’un tiers, répond à des nécessités souvent identiques et bien particulières, pour la mise en œuvre desquelles, au surplus, le juriste, et spécialement le juriste français, n’a pas toujours pu trouver dans le droit positif des dispositions sur les quelles s’appuyer. Il a don dû innover en

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, È opinione diffusa, tuttavia, che all’interno del diritto delle società francese - così come in quello italiano - sia difficile trovare formule pienamente adatte a regolare i rapporti interni e quelli con i terzi, specie con riguardo alle questioni di trasparenza fiscale del groupement e di responsabilità dei membri rispetto ai terzi87. Tale incertezza dipende, del resto, dalla circostanza che tali forme di collaborazione temporanea sono caratterizzata da una estrema variabilità di contenuti, cui si aggiunge la ricorrente prassi di non determinare totalmente, al momento della conclusione dell’accordo, l’oggetto dell’accords de coopération, il quale pertanto trova specificazione in corso d’opera (da qui la centralità dell’intuitu personae).

In questo contesto, la société en partecipation può rispondere alle preoccupazioni fiscali delle imprese ma comunque non risolve, in maniera soddisfacente, la problematica della responsabilità dei partecipanti rispetto ai terzi.

In Francia, dunque, tradizionalmente le imprese che vogliono se grouper non trovano nell’ordinamento giuridico uno strumento soddisfacente e il legislatore, dal canto suo, non offre un quadro ad hoc. Il diritto delle società, quindi, viene utilizzato per risolvere certi problemi nell’ambio delle formule contrattuali complesse ed atipiche utilizzate dalle parti.

La collaborazione tra imprese può essere regolamentata attraverso meri contratti che non danno luogo ad organizzazioni entificate e, segnatamente, tramite contratti collegati, definiti groupes de contrats o ensemble contractuel. Il collegamento può allora essere realizzato mediante istituti di diritto comune quali la condizione, il contratto accessorio, l’indivisibilité, l’interdipendence, nonché istituti avvalorati dalla giurisprudenza francese, quali l’intenzione nelle parti88.

Si osserva, tuttavia, che possibili imprecisioni nella redazione dei contratti o nei comportamenti delle parti, possono condurre la giurisprudenza a disconoscere un accord de groupement e riqualificarlo in una société de fait con le indesiderate conseguenze che tale qualificazione comporta89. E, infatti, proprio la potenziale qualificabilità dei groupements

d’entreprises quali società e, in particolare, quali società di fatto, ha costituito oggetto di un

vivo dibattito90.

Il problema della qualificazione dei groupements d’entreprises si è posto in occasione di alcune controversie giudiziarie in cui si è cercato di individuare in tali rapporti un vero e proprio rapporto societario allo scopo di affermare una responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti non solo nei confronti del committente dell’opera ma anche nei confronti degli altri terzi91. La giurisprudenza di legittimità francese non ha risolto definitivamente la

procédant par tâtonnements successifs et en améliorant sa technique, de contrats en contrats, au fur et à mesure que son expérience s’enrichissait».

87

DUBISSON, Les groupements d’entreprises, cit., p. 8.

88 Per un approfondimento del tema v. DE VINCELLES, Linked contacts under French law, in Cafaggi,

Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth, Chentelham, 2011. 89LESGUILLONS, Préface, in DUBISSON, Les groupements d’entreprises, cit., p. I e IV.

90

Sul quale si veda BIGIAVI, Groupement d’entreprises, in Arch. Giur., 1968, p. 102.

91 Osserva CORAPI, Le associazioni temporanee, cit., p. 76 che queste vicende hanno provocato notevoli difficoltà in un ambiente che aveva dato larga diffusione ai groupements d’entreprieses soprattutto nella pratica degli appalti pubblici, anche in virtù di una favorevole disposizione delle autorità amministrative. Il capitolato generale predisposto dalla Administration de ponts et chussées prevede la possibilità che più imprese presentino

congiuntamente un’offerta per una determinata opera e stabilisce che in tal caso esse debbano indicare una di

esse quale impresa-pilota cui viene attribuita nei confronti dell’Amministrazione la rappresentanza delle altre

imprese e la responsabilità per l’insieme dei lavori. Ma il groupement d’entreprises così formato ha rilievo solo nei confronti dell’Amministrazione: ognuna delle imprese ad esso partecipanti esegue i lavori con i suoi mezzi e

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,

questione, ma ha tuttavia affermato che, in via di principio, per ammettere l’esistenza di una société crée de fait devono sussistere tutti e tre i requisiti del rapporto di società, ovverosia la messa in comune di beni, la partecipazione agli utili ed alle perdite e la affectio societatis, sicché in mancanza di uno soltanto di tali requisiti il groupement non può essere considerato una società di fatto92.

Accanto allo sviluppo di tale forma atipica di raggruppamento imprenditoriale i cui confini giuridici sono stati delineati dalla prassi e, soprattutto, dalla giurisprudenza, il legislatore francese ha introdotto nel 1967, con l’ordonnance n. 67/821, l’istituto del Groupement

d’intérêt èconomique (GIE) il cui scopo si ricava dall’article l251-1 del code de commerce a

mente del quale «Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un

caractère auxiliaire par rapport à celle-ci»: la mutualità costituisce, quindi, un elemento caratterizzante dell’istituto, in quanto la stessa norma individua quale scopo del gruppo quello di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei partecipanti nonché di migliorare o di aumentare i risultati dell’attività di questi.

A ciò si aggiunga che la stessa disposizione - analogamente a quanto si avrà modo di vedere per il GEIE - esclude che il GIE possa realizzare profitti per se stesso. Del resto, l’attività svolta dal GIE deve necessariamente presentarsi con caratteri di ausiliarietà rispetto a quella svolta dai singoli partecipanti.

Considerati i connotati tipici del GIE, si può quindi concludere che lo stesso si pone in una posizione intermedia tra la société e l’assocaition. Contrariamente a quanto previsto per la prima, non è richiesto alle parti la costituzione di un fondo mediante apporti né viene indicato come scopo del soggetto quello di lucro. Diversamente dall’assocaition costituisce una persona giuridica e ne ha, quindi, la piena capacità93.

2.5 Gli strumenti giuridici offerti dall’ordinamento comunitario: il Gruppo Europeo di