Quando si rinviene nel contratto di rete un’autonoma attività programmata e disciplinata a livello contrattuale, con un fondo patrimoniale ed un organo autonomo dedicati, è possibile ricostruire quella attività organizzata in comune in un ente collettivo soggetto passivo IRES599.
Del resto, in caso di attività svolte in comune, la soggettività della rete consente di evitare «paradossali assunzioni multiple e collaboratori a fettine derivanti dalla necessità di spezzettare le fatture da imputare pro quota tra tutti i partecipanti alla rete»600.
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Merita di essere evidenziato al riguardo che l’A.F., nella Circ. 20/E del 18 giugno 2013, ha cura di
soffermarsi sul caso specifico costituito dal conto corrente acceso con il codice fiscale della rete. In tal caso gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai “conferimenti” effettuati ovvero al diverso criterio indicato nel contratto direte e, conseguentemente, le ritenute operate dalla banca sui medesimi interessi sono di competenza delle singole imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione.
596In questo senso TASSANI, Profili fiscali, cit., p 588.
597È tale destinazione che segna il limite dell’operatività e quindi della meritevolezza dello scopo del
programma di rete che giustifica lo specifico regime di autonomia patrimoniale e che segna i confini di
un’operazione che altrimenti sarebbe sicuramente anticoncorrenziale (BIANCA, Il modello normativo, cit., p. 55).
598TASSANI, Profili fiscali, cit., p. 593, il quale indica come esempi il caso di prestazioni eseguite da professionisti per consulenze relative ad un progetto comune di marketing, che costituisce il programma della rete, oppure consulenze rese dalla rete a soggetti terzi, l’acquisto da parte dell’organo comune di beni strumentali da utilizzare nello svolgimento del progetto di rete o ad eventuali cessioni di beni, in precedenza acquistati o
conferiti oppure prodotti dall’attività svolta in comune. L’impiego di tali beni - conclude l’Autore - potrà altresì
condurre a situazioni di comproprietà di beni e di diritti che come tale devono essere considerati fiscalmente.
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In senso analogo, ma più restrittivo, TASSANI, Agevolazioni ai partecipanti, cit., p. 602.
Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, Una volta superato l’ostacolo della configurabilità di un soggetto passivo, non pare si pongano rilevanti problemi tributari, in quanto trova applicazione la disciplina ordinaria dei soggetti passivi IRES.
Segnatamente, si applica la disciplina prevista per gli enti commerciali ovvero per gli enti non commerciali a seconda che la rete abbia o meno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di un’attività commerciale601.
I rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, devono essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società: con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, quindi, l’impresa aderente assume lo status di partecipante. La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune è trattata quale “partecipazione” alla rete soggetto che rileva, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente che fiscalmente. I conferimenti iniziali, nonché gli ulteriori eventuali contributi successivi, che ciascuna impresa partecipante si impegna a versare al fondo patrimoniale comune, costituiscono poi un apporto di capitale proprio in un nuovo soggetto602.
I conferimenti iniziali e gli eventuali contributi successivi che i partecipanti si obbligano a versare al fondo sono assimilati, ai fini fiscali, ai conferimenti ed agli apporti in società, con applicazione dell’art. 9, ultimo comma, TUIR che equipara alla cessione a titolo oneroso tale operazione. Eventuali remunerazioni spettanti ai singoli imprenditori costituiscono «utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio» dei soggetti IRES e, come tali, soggetti alla disciplina di cui agli artt. 59 o 89 del TUIR603.
Considerata la maggiore affinità della rete rispetto al consorzio, occorre poi distinguere tra conferimenti destinati a costituire la dotazione patrimoniale stabile dell’organo comune e quelli che, in realtà, sono destinati a coprirne i costi. Quest’ultimi non assumono natura patrimoniale-partecipativa, bensì reddituale, sia per le aderenti che per il soggetto rete.
In conclusione, quindi, anche a fronte di numerose modifiche normative, pare doversi confermare il giudizio che autorevole dottrina ha espresso con riferimento all’originaria formulazione del contratto di rete, quando, peraltro, ancora non erano state introdotte agevolazioni fiscali: «dovrebbe essere di volta in volta cura dei soggetti contraenti accertare - e potrebbe non trattarsi affatto di una facile opera - quale sia il corretto regime da applicare, ai fini delle imposte sul reddito, alla rete, con particolare riguardo ad una sua
autonoma soggettività passiva. […] le incertezze che connotano l’istituto sotto il profilo
civilistico e la probabilmente eccessiva flessibilità dello strumento contrattuale fanno sì che nessuna conclusione certa possa attualmente assumersi sul loro regime tributario. Fatto, questo, che certamente non costituisce di per sé un incentivo alla loro costituzione»604.
601
TASSANI, Profili fiscali, p. 579, il quale osserva come, a tal fine, il contratto di rete - quale negozio
giuridico avente una portata costitutiva e di regolamentazione dell’agire del soggetto - possa essere considerato
alla stregua di uno statuto e di una atto costitutivo.
602Circ. 20/E del 18 giugno 2013
603
TASSANI, Profili fiscali, p. 579.
Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,
CAPITOLOIII
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
SOMMARIO: