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I tratti caratteristici del contratto di rete: collaborazione interimprenditoriale, innovazione

Nonostante le numerose modifiche ad un istituto estremamente giovane, il dato costante che occupa un ruolo centrale all’interno della disciplina è certamente lo scopo cui tendono gli imprenditori aderenti al contratto: «con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato». L’importanza di tale scopo è del resto confermata dall’espressa richiesta che il contratto indichi gli «obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli

stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi».

La centralità dell’innovazione e dalla competitività giustifica, peraltro, l’interesse pubblicistico che ispira la disciplina della rete271: non qualunque forma di collaborazione imprenditoriale risulta agevolata, ma solo quella diretta a perseguire gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva, dei cui benefici possono godere non solo le imprese direttamente coinvolte, ma anche l’economia nazionale nel suo complesso272.

Lo scopo perseguito dagli operatori economici è raggiungibile secondo differenti modulazioni di collaborazione, che vanno dalla collaborazione in senso stretto in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, allo scambio di informazioni o di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, sino all’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto delle proprie imprese.

269 SCIUTO, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell’incapienza del patrimonio

separato), in Cafaggi-Iamiceli-Mosco (a cura di), Il contratto di rete, cit., p. 63. 270

Il comma 15bis del successivo art. 37 del Codice prevede che le disposizioni previste per le RTI trovino applicazione, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

271MALTONI-SPADA, Il contratto di rete, Studio Consiglio Nazionale del Notariato, 1, 2011, p. 2

272Afferma sul punto CAFAGGI, Introduzione, cit., p. 31 che «non tutte le attività comuni possono generare

una rete ma solo quelle con obiettivi strategici. Dunque il contratto di rete può essere impiegato solo per la realizzazione di tali obiettivi. Altri strumenti andranno usati per forme di collaborazione non strategica».

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,

Il tratto tipico del contratto, che investe in via diretta o strumentale il profilo della causa273, è quindi costituito dalla collaborazione tra imprenditori finalizzata all’incremento condiviso di innovazione e competitività.

La collaborazione è diretta a realizzare l’interdipendenza tra le attività delle imprese in rete che può accrescere, ove ben governata, la competitività individuale delle singole partecipanti sui mercati di ciascuna e su quello della rete. L’interdipendenza costituisce a sua volta il riflesso di una condivisione del rischio di impresa, estranea al classico contratto bilaterale di scambio, ma non a forme di operazione economica complessa cui danno luogo contratti bilaterali di scambio collegati.

Le forme di collaborazione interimprenditoriale possono crescere di intensità, muovendo dallo scambio di informazioni e prestazioni all’esercizio in comune di attività ma possono altresì variare in relazione all’oggetto sociale di ciascuna impresa, passando dal puro coordinamento di attività simili, alla complementarità di attività diverse che concorrono alla produzione di nuovi beni e servizi274.

Punto di partenza e di arrivo del contratto di rete è, in ogni caso, l’impresa.

Già nella sua fase genetica, sotto il profilo soggettivo, il contratto poteva essere concluso solo tra imprese. Al riguardo è interessante notare come il legislatore del 2010, nonostante la virata contrattualistica che ha ispirato la relativa disciplina, abbia sostituito l’originaria formula con quella già impiegata dal codice civile per indicare i soggetti legittimati a dar vita ad un consorzio. In origine, infatti, la norma così disponeva: «con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare». Con il Dl. 78/2010 viene riformulato l’incipit della disposizione, utilizzando il medesimo impiegato dall’art. 2602: con il contratto di rete/consorzio «più imprenditori» perseguono lo scopo di/istituiscono un’organizzazione comune.

La norma non distingue gli imprenditori in base all’attività svolta né alla dimensione dell’impresa, sicché possono aderire alla rete tanto imprenditori commerciali quanto agricoli, siano essi piccoli o medio/grandi. Il contratto di rete, quindi, certamente nato per facilitare le aggregazioni tra piccole e medie imprese non vede in queste gli unici utilizzatori, ben potendo anche imprese di grandi dimensioni concludere contratti di rete con altri imprese, anche di piccole dimensioni.

In base alla disciplina ed agli obiettivi di politica legislativa sottesi, paiono invece esclusi gli enti di erogazione e i professionisti275. Dal complesso della disciplina si ricava, inoltre, che possono stipulare un contratto di rete tanto imprese che esercitano la medesima attività quanto imprese che agiscono in settori complementari276.

La rete è immaginata come naturalmente aperta, salva in ogni caso la possibilità per i contraenti di escludere nuove adesioni277, come peraltro previsto in via generale anche dall’art. 1332 cod. civ. con riferimento ai contratti plurilaterali278.

273MOSCO, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in Cafaggi-Iamiceli-Mosco (a cura di), Il contratto

di rete, cit., p. 31. Per un approfondimento sul tema vedi SCOGNAMIGLIO,Il contratto di rete, cit., p. 961.

274CAFAGGI, Il contratto di rete nelle prassi, cit., p. 123.

275

MALTONI-SPADA, Il contratto di rete, cit., p. 4. Sul punto v. anche MOSCO, Frammenti ricostruttivi, cit., p. 843.

276MALTONI-SPADA, Il contratto di rete, cit., p. 4

277Considerata la tendenziale analogia di scopi tra la rete ed il consorzio potrebbe applicarsi anche ai primi

quell’interpretazione, invero maggioritaria, che ammette per il consorzio la derogabilità convenzionale della previsione concernente l’adesione dei nuovi partecipanti (così VILLA, Reti di imprese, cit., p. 946, nota 13). Sulla

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, L’impresa ritorna anche nell’oggetto del contratto, in quanto le variegate ipotesi richiamate dalla norma sono comunque sintetizzabili nella collaborazione nell’esercizio delle rispettive imprese.

La collaborazione, quindi, costituisce l’oggetto del contratto, seppur nella sua configurazione quanto mai ampia. All’originario esercizio in comune di una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali, si è infatti aggiunto la collaborazione in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese nonché il mero scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica279.

Si è quindi cercato di ampliare le fattispecie in merito alle quali è possibile utilizzare il contratto di rete.

Da ultimo, l’impresa è il fine del contratto stesso, il che evidenza la strumentalità del contratto di rete rispetto alle parti aderenti280: la collaborazione deve essere finalizzata all’accrescimento di innovazione e competitività delle imprese che vi partecipano281.

È certamente condivisibile l’osservazione secondo la quale la congiunzione “e” che lega i termini “individualmente” e “collettivamente” richieda un accrescimento dell’innovazione e della competitività non solo di una o alcune delle imprese aderenti. Il contratto, in altri termini, deve fornire un beneficio a tutte le imprese: l’incremento deve essere a un tempo individuale e collettivo, deve cioè riguardare tutte le imprese in rete, in termini che possono essere quantitativamente e qualitativamente diversi, ma che non possono essere tali da concentrarlo solo su una o alcune imprese della rete, escludendo le altre282.

Diverse interpretazioni si sono invece prospettate con riferimento al rapporto tra innovazione e competitività283.

Taluni, ritenendo i due obiettivi anche alternativi tra loro, affermano che questi evidenziano, in sostanza, la necessità che l’attività svolta dalle imprese in rete si ponga in posizione di servizio rispetto alle attività che le imprese svolgono e continuano a svolgere in proprio.

Ecco allora che il programma di rete può affidare a imprese che svolgono la medesima attività o che agiscono in settori complementari, il compito di svolgere una porzione del programma, con l’obiettivo di conseguire lavori complessi che le imprese singole non avrebbero potuto svolgere con la propria attività, senza che ciò possa influire sulla capacità innovativa delle stesse.

possibilità che le parti possano escludere l’adesione al consorzio di nuovi aderenti v. BORGIOLI, Consorzi e

società consortili, cit., p. 443; FRANCESCHELLI, Dei consorzi per il coordinamento, cit., p. 123; VOLPEPUTZOLU,

I consorzi per il coordinamento, cit.,p. 380 e PERONE,L’interesse consortile, cit.,p. 8. Contra GABRIELLI, Sui

contratti necessariamente aperti, in Riv. dir. civ., 1, 1982, p. 557. 278In questo senso MALTONI-SPADA, Il contratto di rete, cit., p. 11.

279

Afferma MOSCO, Il contratto di rete, cit., p. 31 e pag. 32, nota 14, che la disposizione richiede. Sullo

scambio d’informazione e conoscenze in chiave collaborativa nel campo delle biotecnologie e degli altri settori

ad alta innovazione si veda V. FALCE, Sistemi di rete e innovazione nei nuovi settori della tecnica. Cenni sui

modelli cooperativi, in Dir. Autore, 2010, p. 229. 280

MALTONI-SPADA, Il contratto di rete, cit., p. 2.

281MOSCO, Il contratto di rete, cit., p. 31.

282MOSCO, Il contratto di rete, cit., p. 31

283Il mancato raggiungimento dei quali opera, in ogni caso, non sul piano della validità del contratto, bensì su quello dello scioglimento dello stesso per mancato raggiungimento dello scopo (SCOGNAMIGLIO,Il contratto

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,

Il contratto di rete potrebbe quindi essere utilizzato per creare una sinergia o una integrazione capaci di garantire maggiore competitività alla imprese partecipanti, le quali possono così concorrere per ottenere commesse alle quali singolarmente non avrebbero potuto aspirare284.

Altra dottrina ha adottato un’interpretazione restrittiva, ritenendo che gli obiettivi di innovazione e competitività siano tra loro legati, nel senso che l’incremento dell’innovazione deve essere funzionale a quello della competitività e quest’ultimo va perseguito attraverso il primo285.

In sostanza il contratto di rete, per poter essere considerato tale, dovrebbe necessariamente accrescere la capacità innovativa di tutte le imprese che vi partecipano in modo tale da incrementare, altresì, la competitività sul mercato.

Un contratto che garantisca una maggiore competitività, non derivante da una maggiore capacità innovativa non potrebbe essere qualificato, quindi, come contratto di rete secondo il Dl. 5/2009.

Le differenze tra le due interpretazioni richiamate possono essere tuttavia mitigate se si considera che l’innovazione, oltre che tecnologica, può essere anche organizzativa286.

In questo senso, la capacità innovativa e la competitività potrebbe essere raggiunta non solo mediante l’istituzione di un laboratorio di ricerca o il coordinamento di un progetto di ricerca articolato in fasi, ciascuna di competenza di una diversa impresa aderente, ma anche mediante la condivisione di standard di produzione o metodi di certificazione di qualità all’interno di una rete di subfornitura, mediante il coordinamento di un sistema distributivo orientato alla ricerca di nuovi mercati o, ancora, mediante l’amministrazione, conclusione ed esecuzione di contratti di appalto da parte degli aderenti o l’impiego di nuove strategie di marketing287.