CAPITOLO II DECISIONE RAZIONALE
PROCESSO, DECISIONE, LINGUAGGIO
12. Decidere la verità
È bene a questo punto riflettere sulla portata e il contenuto della verità sancita da una decisione giudiziaria.
Come è noto Luigi Ferrajoli sostiene che la verità processuale si compone di due tipologie di verità congiunte: la verità fattuale e la verità giuridica339.
La verità fattuale – quaestio facti- indica la corrispondenza del fatto oggetto del processo con un fatto realmente accaduto. A titolo di esempio l’enunciato “Tizio ha colpevolmente commesso un fatto” esprime un’affermazione vera, laddove Tizio abbia colpevolmente commesso tale fatto; tale verità è accertabile tramite la prova.
La verità giuridica -questio iuris- invece è la previsione del fatto come giuridicamente rilevante.
L’enunciato “il fatto è denotato dalla legge come reato” corrisponde ad una verità giuridica qualora l’ordinamento preveda tale fatto come reato. Tale verità è accertabile tramite l’interpretazione340.
È opportuno però rilevare che nel corso del processo la verità fattuale e quella giuridica non risultano disgiunte: il fatto viene sin dall’inizio incorporato nella costruzione giuridica.
Secondo Ferrajoli una proposizione giurisdizionale si dirà vera solo se sia fattualmente e giuridicamente accertata.
La verità processuale in tal modo concepita richiama il concetto di verità come corrispondenza di matrice aristotelica Tuttavia essa cela un’approssimazione rispetto all’ideale illuministico della perfetta corrispondenza tra fatto e realtà e diritto e fatto. Allo stesso modo la verità di un teoria scientifica è solo un avvicinamento all’ideale della verità oggettiva. Essa è relativa allo stato di conoscenze ed esperienze compiute fino ad un dato momento. A tal proposito Paul Feyerabend ha dimostrato come all’interno della comunità scientifica i ricercatori giungano ad una sorta di accordo “stipulativo” al fine di decretare la validità di una dottrina341.
339 Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione, Roma-Bari, Laterza, 2008. Lo studioso analizza la verità processuale partendo dall’analisi della giustizia penale, tuttavia la sua affermazione può essere applicata in via generale. 340 Ivi p. 21.
341 Paul Feyerabend, Contro il metodo, trad. it. a cura di Libero Sosio, Milano, Feltrinelli, 2002; sul punto si fa altresì riferimento a Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, trad. it. a cura di Adriano Carugo, Torino, Einaudi, 1999.
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La definizione di verità processuale non risponde così ad alcun criterio oggettivo o realistico di accettazione della verità, ma si limita ad indicare le condizioni d’uso del termine vero342.
I limiti della verità processuale sono quasi totalmente comuni a quelli delle teorie scientifiche.
Luigi Ferrajoli ne individua quattro:
A. L’induzione formale e la verità probabilistica della conclusione:
La verità processuale, nella sua componente fattuale e in quella giuridica, non può mai essere dedotta da osservazioni dirette.
La questio facti è una specie particolare di verità storica.
La questio iuris, invece, è una verità classificatoria, che qualifica i fatti a seconda di categorie legali. I problemi di verificabilità sono diversi per queste due tipologie di verità. La verificabilità della verità fattuale è simile ai criteri di accertabilità della verità storica. Essa dipende dagli effetti che gli eventi lasciano nel presente: i cosiddetti segni di
passasità343.
L’accertamento della verità fattuale è dato da un’inferenza induttiva del giudice, che cerca di risalire dal dato certo – le prove – a quello incerto – il fatto.
Essa può essere definita come una verità probabilistica: nella ricostruzione del fatto il giudice si rifà alla frequenza di determinate conseguenze rispetto ai fatti generatori.
B. Deduzione giuridica e verità opinabile
La verità giuridica è il risultato della sussunzione, tipico procedimento classificatorio. In questo caso il passaggio inferenziale è deduttivo, la conclusione è certa, ma resterà opinabile.
A titolo di esempio, una norma prevede una sanzione per un determinato reato, la conclusione sarà dunque quella sanzione, ma tutto sta nello stabilire se il fatto commesso rientra in quelli previsti dalla norma come reato.
Ferrajoli sostiene che la validità della sussunzione dipende dalla precisione della norma e dall’enunciazione fattuale di parte. Se da un lato questi due elementi aumentano il livello di corrispondenza tra il fatto e l’evento, dall’altro la verità giuridica resterà sempre opinabile.
342 Cfr. Alfred Tarski, “La concezione semantica e i fondamenti della semantica”, in Semantica e filosofia
del linguaggio a cura di Leonard Linsky, trad. it. a cura di Alberto Meotti, Milano, Il Saggiatore, 1969. 343 Sul concetto di passasità si fa riferimento a Clarence Irving Lewis, Mind and the world order, New York, Scribner, 1929.
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Invero una diversa interpretazione della norma può condurre alla affermazione di una differente verità giuridica.
C. Soggettività specifica della conoscenza giudiziaria
Il terzo fattore privativo della certezza della verità processuale consiste nel carattere non impersonale dell’attività del giudice. Affermare che il giudice è “indifferente ricercatore del vero” corrisponde ad un’utopia344. Ogni giudizio può essere invero influenzato da
convinzioni personali di tipo ideologico, morale, religioso del decidente.
D. Il metodo legale dell’accertamento giudiziale
Il processo di accertamento giudiziale è subordinato al rispetto di numerose regole di rito: regole classificatorie delle prove legali, regole di ammissibilità delle prove, criteri di interpretazione, regole che prescrivono termini processuali. Se queste regole non vengono rispettate l’accertamento giudiziale non acquista rilevanza giuridica.
È evidente che spesso tali regole decretano un allontanamento dalla pura verità, poiché ad esempio l’inammissibilità di una prova per l’insussistenza di requisiti richiesti dalla legge non giova alla conoscenza effettiva del fatto.
Tuttavia l’irriducibilità dei limiti legislativi non può condurre ad uno scetticismo giuridico radicale, fondato sull’abbandono di ogni pretesa di verità.
Ferrajoli propone a tal punto una tesi intermedia tra il dogmatismo realistico che attribuisce alla scienza una pretesa assoluta di verità e lo scetticismo realistico che reputa la verità inaccessibile. Queste due posizioni teoriche estreme non sono accettabili. Quanto sopra esposto si può riproporre in base ad una diversa chiave di lettura: la verità processuale è un tipo particolare di verità. Essa richiama, meccanismi di compatibilità che il diritto pone in essere rispetto ad altre forme di verità.
Più in particolare la verità processuale è una verità stipulativa e convenzionale, scandita da vincoli e limiti. Il giudice non è investito del potere-dovere di sancire la verità o la falsità di determinati avvenimenti, ma di fondare su un fatto accertato come vero una decisione coerente e razionalmente argomentata345. Del resto la funzione del processo non risiede nell’accertamento della verità o falsità di un fatto, ma nella determinazione della sua rilevanza giuridica.
344 Il giudice come “indifferente ricercatore del vero” è definito da Cesare Beccaria, in Dei Delitti e delle
pene, Milano, Mondadori, 1991.
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CAPITOLO IV