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decisioni rese nel 2018 sono costituite da 71 sentenze e 20 ordinanze

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale 1. Premessa

Le 91 decisioni rese nel 2018 sono costituite da 71 sentenze e 20 ordinanze

La sentenza n. 17 ha congiuntamente deciso, previa riunione, un giudizio di legittimità costituzionale in via principale e plurimi giudizi incidentali di legittimità costituzionale.

8.1. Le decisioni interlocutorie

Sono state pronunciate 2 ordinanze lette in udienza (nei giudizi definiti con le sentenze nn. 5 e 81), concernenti l’inammissibilità dell’intervento in giudizio di soggetti non rientranti nel novero dei titolari di potestà legislativa.

La definizione delle questioni nel merito ha comportato, in taluni casi, l’assorbimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia della norma impugnata presentata dalla Regione (sentenze nn. 5 e 137) o dallo Stato (sentenze nn. 168 e 183).

8.2. Le decisioni processuali

Le decisioni processuali comprendono dichiarazioni di estinzione del giudizio, di cessazione della materia del contendere e di inammissibilità.

A] Le pronunce che contengono un dispositivo di estinzione a seguito di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, sono state 26 (sentenze nn. 68, 79, 103, 122, 127, 201, 238; ordinanze nn. 26, 50, 51, 55, 60, 95, 97, 100, 108, 129, 130, 144, 162, 179, 187, 203, 205, 230, 244), per un totale di

26 dispositivi. L’estinzione solo parziale del giudizio è stata sempre dichiarata con sentenza (sentenze nn. 68, 79, 103, 122, 127, 201, 238); quando ha, invece, riguardato l’intero processo, l’estinzione è stata

dichiarata con ordinanza (ordinanze nn. 26, 50, 51, 55, 60, 95, 97, 100, 108, 129, 130, 144, 162, 179, 187,

203, 205, 230, 244).

In prevalenza l’estinzione ha fatto seguito alla formale accettazione, ad opera della parte resistente costituitasi in giudizio, della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (sentenze nn. 68, 79, 103, 122, 127,

201; ordinanze nn. 26, 50, 51, 97, 100, 108, 130, 144, 162, 179, 187, 230).

Nei giudizi definiti con la sentenza n. 238 e le ordinanze nn. 55, 60, 95, 129, 203, 205, 244 la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della parte convenuta, ha ugualmente comportato l’estinzione del processo.

B] Le pronunce recanti un dispositivo di cessazione della materia del contendere sono state 6 (sentenze nn. 5, 38, 94, 103, 140; ordinanza n. 155), per un totale di 6 dispositivi. Tali decisioni sono, innanzitutto, derivate – come più dettagliatamente riferito supra, par. 5 – dall’intervenuta abrogazione o modificazione

89 delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 5, 38, 103, 140; ordinanza n. 155), medio tempore rimaste inattuate.

La cessazione pronunciata dalla sentenza n. 94 è conseguita alla mancata accettazione della rinuncia regionale da parte dello Stato resistente, in mancanza di un interesse di quest’ultimo a coltivare il giudizio.

C] Le pronunce contenenti dispositivi di inammissibilità sono state 16 (sentenze nn. 5 – 5 dispositivi –,

17 – 2 dispostivi –, 44, 75, 79, 83, 84, 103, 109 – 4 dispositivi –, 128, 137, 139, 152 – 2 dispositivi –, 185, 198 – 7 dispositivi –, 219), per un totale di 31 dispositivi.

L’inammissibilità è stata dichiarata per difetti riscontrati in ordine alla motivazione delle censure, delle questioni o del ricorso (sentenze nn. 5, 17, 75, 79, 84, 103, 109, 137, 152, 185, 198, 219); per la mancata tempestiva impugnazione della legge delega (sentenza n. 198); per l’inerenza del petitum alle scelte di bilancio riservate alla discrezionalità politica (sentenza n. 84); per il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente (sentenze nn. 44 e 139); per il difetto di ridondanza dell’asserita violazione di parametri extracompetenziali su attribuzioni costituzionalmente garantite delle Regioni (sentenza n. 128) o per difetto di motivazione sul punto (sentenze nn. 79 e 198); per il difetto della necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera autorizzativa del Consiglio dei ministri (sentenze nn. 83 e 109) o della Giunta regionale (sentenza n. 128).

La sentenza n. 21, pur senza recarne traccia in dispositivo, ha ritenuto inammissibile, per contraddittorietà, una questione proposta con ricorso statale. La sentenza n. 122 ha giudicato inammissibili, nella sola parte motiva, talune censure statali per l’inidoneità dell’invocata normativa secondaria a stabilire principi fondamentali in funzione di limite alla potestà legislativa provinciale concorrente e a fungere da parametro interposto. La sentenza n. 198 ha dichiarato inammissibile, in motivazione, una questione tardivamente proposta dalla Regione ricorrente nella memoria illustrativa. La sentenza n. 210 ha sanzionato come inammissibile, senza darne atto in dispositivo, una questione apoditticamente sollevata in riferimento all’art. 5 Cost.

D] Non è stata adottata alcuna pronuncia recante un dispositivo di manifesta inammissibilità. 8.3. Le decisioni di rigetto

A] Le decisioni recanti un dispositivo di non fondatezza sono state 39 (sentenze nn. 5 – 4 dispositivi –,

17 – 6 dispositivi –, 29 – 2 dispositivi –, 56, 61, 66, 68 – 5 dispositivi –, 69, 73, 79, 82, 94, 98, 101 – 2 dispositivi –, 103 – 8 dispositivi –, 109, 121 – 3 dispositivi –, 127, 128, 137 – 4 dispositivi –, 138, 139, 152 – 2 dispositivi –, 171 – 3 dispositivi –, 172 – 3 dispositivi –, 176, 183, 185 – 2 dispositivi –, 198 – 22 dispositivi –, 201, 206, 208, 215 – 2 dispositivi –, 219, 235, 241, 245, 246, 249 – 2 dispositivi –), per un

totale di 94 dispositivi.

Nella maggior parte dei casi la decisione di non fondatezza è derivatadal mancato riscontro della lesione dei parametri invocati (sentenze nn. 5, 17, 29, 56, 61, 66, 68, 69, 73, 82, 98, 103, 121, 137, 139, 152, 171,

172, 176, 185, 198, 215, 219, 241, 245, 249).

La ritenuta ragionevolezza della censurata disciplina ha determinato o concorso a determinare gli esiti di non fondatezza di cui alle sentenze nn. 5, 17, 29, 137, 198.

La sentenza n. 17 ha altresì rilevato la carenza del ricorso regionale il quale “non ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle funzioni da parte dei Comuni interessati”. La sentenza n. 29 ha, tra l’altro, imputato alla ricorrente la mancata prova del fatto che “l’applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali, e in misura tale da comprometterne la funzionalità”. In relazione a una delle numerose questioni ivi rigettate, la sentenza n. 103 ha osservato che la ricorrente non ha adempiuto all’onere di dimostrare l’assoluta impossibilità di svolgere le proprie funzioni in conseguenza dell’imposizione del contestato contributo di finanza pubblica; in particolare, essa ha fornito solo “allegazioni del tutto generiche, dalle quali non emerge neppure un rapporto causale tra l’estensione del contributo al risanamento della finanza pubblica disposto dalla norma impugnata e il prospettato squilibrio di bilancio”. La sentenza n. 137 ha motivato il rigetto di talune questioni con il rilievo che le ricorrenti non hanno adeguatamente provato l’impossibilità di svolgere le funzioni per effetto della disposizione impugnata.

L’inconferenza di taluni degli evocati parametri ha concorso a determinare l’esito di non fondatezza di cui alla sentenza n. 152.

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regionale sanzionatoria in ragione della contestuale parziale ablazione di altra norma relativa alle condotte sanzionate.

Anche nell’ambito del giudizio in via principale si può rilevare l’impiego di variegati strumenti ermeneutici. Le sentenze nn. 94, 101, 109, 128, 138, 172, 198, 206, 208, 215, 246, 249 presentano il dispositivo tipico delle decisioni interpretative, le quali formalmente dichiarano una questione non fondata “nei sensi di cui in motivazione” (ovvero “nei termini di cui in motivazione”: sentenza n. 246), facendo così riferimento all’interpretazione corretta delle disposizioni impugnate fornita in motivazione e idonea a fugare i proposti dubbi di legittimità costituzionale. La sentenza n. 215 ha richiamato “il generale canone dell’interpretazione adeguatrice che consente di superare la censura di incostituzionalità. Non solo nel giudizio incidentale di costituzionalità, in cui vi è il giudice rimettente, chiamato a interpretare la disposizione censurata, primo e diretto destinatario dell’interpretazione adeguatrice in ipotesi accolta (…), ma anche nel giudizio in via principale opera tale canone interpretativo in quanto (…) è ben possibile che la disposizione censurata venga all’esame di un giudice comune in una controversia ordinaria. Pertanto, se c’è una possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, la questione di legittimità costituzionale è infondata nei termini di tale interpretazione”. Sono, inoltre, frequenti le sentenze di rigetto che, pur non recando traccia nel dispositivo, possono dirsi, nella sostanza, interpretative in quanto offrono la corretta esegesi della disposizione impugnata (sentenze nn. 103, 127, 172) ovvero riconoscono un erroneo presupposto interpretativo (sentenze nn. 79, 103, 127, 137, 139, 201, 235).

Si segnala che una delle questioni trattate dalla sentenza n. 49 è stata dichiarata non fondata solo in motivazione. La sentenza n. 122 ha escluso, nella parte motiva e per taluni profili, il denunciato contrasto tra la censurata normativa provinciale e i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La sentenza n.

147 – dopo aver ritenuto in motivazione la non fondatezza, in riferimento a tutti i parametri, delle questioni

aventi ad oggetto talune norme regionali – ha comunque dichiarato le stesse illegittime in via consequenziale per l’inscindibile connessione con altra giudicata illegittima per violazione del vincolo costituzionale di copertura finanziaria.

B] È stata adottata 1 decisione recante un dispositivo di manifesta infondatezza (sentenza n. 238), per un totale di 1 dispositivo.

8.4. Le decisioni di accoglimento

Le pronunce che recano almeno un dispositivo di illegittimità costituzionale sono state 50 (sentenze nn.

1, 21, 38, 49 – 2 dispositivi –, 61, 66 – 4 dispositivi –, 68 – 7 dispositivi –, 69, 70, 71 – 2 dispositivi –, 73, 74, 78, 81, 82, 83 – 2 dispositivi –, 87 – 3 dispositivi –, 98, 101 – 3 dispositivi –, 103, 106, 107, 109, 117, 118, 121 – 10 dispositivi –, 122 – 2 dispositivi –, 124, 137 – 2 dispositivi –, 140, 147 – 2 dispositivi –, 148, 159, 168, 172, 178, 183, 185, 198 – 2 dispositivi –, 199, 206, 210 – 2 dispositivi –, 221, 228, 235, 238 – 2 dispositivi –, 245 – 2 dispositivi –, 246 – 8 dispositivi –, 247, 249), per un totale di 89 dispositivi.

A] Dichiarazioni di illegittimità costituzionale di intere disposizioni di legge sono contenute in 33 pronunce (sentenze nn. 1, 21, 49, 66 – 4 dispositivi –, 68 – 5 dispositivi –, 69, 70, 81, 82, 83, 87, 98, 101,

106, 109, 117, 118, 121, 140, 147, 148, 159, 168, 172, 178, 199, 221, 228, 235, 238 – 2 dispositivi –, 245, 246 – 2 dispositivi –, 247), per un totale di 42 dispositivi.

Generalmente queste declaratorie investono uno o più articoli o commi; talvolta, hanno riguardato un atto legislativo nel suo complesso (sentenze nn. 81, 148, 199, 228, 247). La sentenza n. 228 ha precisato che la riscontrata illegittimità costituzionale delle norme riguardanti “il nucleo centrale ed essenziale dell’intervento legislativo regionale (…) coinvolge l’intera legge, comportandone, perciò, l’integrale caducazione”, in quanto le residue disposizioni “non assumono rilevanza e significatività, svolgendo funzioni meramente accessorie o, comunque, complementari alla normativa principale”.

La sentenza n. 106 ha precisato che, avendo la norma dichiarata illegittima “come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole” contenute in un precedente enunciato legislativo, il precetto “rimane in vigore nel testo originario”. La sentenza n. 235 contiene nel medesimo capo di dispositivo anche una declaratoria di illegittimità di natura ablativa, evidenziata dall’impiego della formula “nella parte in cui prevede”.

B] Le decisioni che recano un dispositivo di natura additiva sono state 14 (sentenze nn. 61, 68, 71 – 2

dispositivi –, 73, 74, 78, 101, 121 – 3 dispositivi –, 137, 185, 198, 245, 246 – 5 dispositivi –, 249), per un

totale di 21 dispositivi. Con simili pronunce, la Corte aggiunge significati normativi alla disposizione impugnata, che viene dichiarata illegittima “nella parte in cui non prevede” (sentenze nn. 61, 68, 71, 73, 74,

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78, 101, 121, 137, 185, 246, 249) un determinato contenuto o le parole specificamente indicate nel

dispositivo (sentenza n. 245), “nella parte in cui non contempla” (sentenza n. 198) una clausola di salvaguardia, “nella parte in cui non rinvia” a un determinato articolo (sentenza n. 246) ovvero “nella parte in cui non esclude” dal suo ambito applicativo certe fattispecie (sentenza n. 246).

La sentenza n. 101 contiene nel medesimo capo di dispositivo anche una declaratoria di illegittimità di natura ablativa, evidenziata dall’impiego della formula “nella parte in cui stabilisce”.

C] Le pronunce che contengono dispositivi di tipo ablatorio sono state 11 (sentenze nn. 38, 83, 101, 103,

107, 121 – 4 dispositivi –, 122 – 2 dispositivi –, 124, 183, 206, 235), per un totale di 15 dispositivi. Tali

decisioni erodono parzialmente la portata normativa della disposizione impugnata, che viene dichiarata incostituzionale “nella parte in cui prevede” (sentenze nn. 183 e 235) o “stabilisce” (sentenza n. 101) un certo contenuto, “nella parte in cui introduce” un comma (sentenza n. 122) e limitatamente a un particolare profilo (sentenza n. 122), “nella parte in cui modifica” un articolo (sentenza n. 107), “nella parte in cui si applica” a determinati ambiti (sentenza n. 121), “nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione” in talune zone del territorio (sentenza n. 121), “nella parte in cui affida” al regolamento della Giunta regionale la disciplina di alcuni oggetti in certi ambiti territoriali (sentenza n. 121), “nella parte in cui si riferisce” (sentenza n. 206) a determinate aree, “limitatamente alle parole” (sentenze nn. 38, 83, 103) o “nella parte in cui introduce” (sentenza n. 124) le parole specificamente indicate nel dispositivo.

La sentenza n. 121 ha giudicato illegittimi due articoli di legge regionale “nella parte in cui trovano applicazione” anche all’interno di certe aree.

La sentenza n. 101 contiene nel medesimo capo di dispositivo anche una declaratoria di illegittimità di natura additiva, evidenziata dall’impiego della formula “nella parte in cui non prevede”. La sentenza n. 235 contiene nel medesimo capo di dispositivo anche una declaratoria di illegittimità integrale di un altro comma della censurata disposizione.

D] Le decisioni che contengono un dispositivo di natura sostitutiva sono state 8 (sentenze nn. 68, 87 – 2

dispositivi –, 101, 121 – 2 dispositivi –, 137, 198, 210, 246), per un totale di 10 dispositivi. Tali pronunce

sostituiscono un contenuto normativo illegittimo con altro conforme a Costituzione, dichiarando la disposizione impugnata illegittima “nella parte in cui prevede” (sentenze nn. 87, 101, 121, 198) un certo contenuto “anziché” (o “invece di”: sentenza n. 121) un altro costituzionalmente imposto, “nella parte in cui utilizza” una denominazione “anziché” altra indicata in dispositivo (sentenza n. 210) ovvero “nella parte in cui fa riferimento” a certi procedimenti “anziché” solo ad alcuni di essi (sentenza n. 246).

La sentenza n. 68 ha giudicato illegittime due disposizioni regionali “nella parte in cui stabiliscono” una determinata competenza “anziché” quella prescritta dalla normativa statale di principio. La sentenza n. 137 ha ritenuto illegittima una disposizione nella parte in cui determina la riduzione della quota di un fondo statale in misura fissa anziché proporzionata all’entità dell’inadempimento regionale.

E] I dispositivi di illegittimità costituzionale consequenziale, adottati ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, sono stati 3 (sentenze nn. 49, 147, 210).

“In considerazione dell’inscindibile connessione finanziaria con le disposizioni costituzionalmente illegittime”, la sentenza n. 49 ha esteso la declaratoria in via consequenziale alle residue disposizioni della legge abruzzese n. 16 del 2017 di approvazione del rendiconto 2013: infatti, l’“evidente correlazione delle disposizioni residue con le norme impugnate comporta (…) un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta in ordine alle stesse”. In particolare, “l’assenza di un risultato univoco di amministrazione, l’incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo e l’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari (…) coinvolgono la legge (…) nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura”. La sentenza n. 147 ha rilevato “l’inscindibile connessione esistente tra l’art. 4 e tutte le altre disposizioni della legge reg. Campania n. 13 del 2017, insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento, per cui l’illegittimità costituzionale del primo deve estendersi in via consequenziale alle seconde”.

9. La correzione degli errori materiali

Nel 2018 sono state adottate 2 ordinanze di correzione di errori materiali contenuti in precedenti pronunce rese in sede di giudizio principale. L’ordinanza n. 157 ha corretto l’errore presente nel dispositivo della sentenza n. 68 del 2018. L’ordinanza n. 226 ha disposto la correzione degli errori contenuti nella motivazione delle sentenze nn. 103 del 2017 e 178 del 2018.

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Capitolo III

Il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra