a ridurre al minimo le perdite ed evitare l’insolvenza, chiedendo la consulenza di professionisti o facendo ricorso agli strumenti di allerta precoce.
1.3 Nuove procedure e strumenti per le imprese in difficoltà
Il recente Codice della crisi d’impresa ha cambiato il modo di vedere il fallimento (da oggi denominato “liquidazione giudiziale”) descrivendolo non come la fatidica sorte di ogni impresa che incorre in problematiche finanziarie ma come conclusione di un processo di dissesto che può e deve essere fermato prima. Gli strumenti messi in campo sono molteplici, tutti legati da una logica di “prevenzione”. L’imprenditore deve saper riconoscere in anticipo i segnali della crisi e per far ciò deve imparare a leggere i risultati della contabilità e analizzare questi dati in maniera prospettica. Il giudizio non si basa più solo su analisi di tipo retrospettivo, guardando quindi al percorso storico che l’azienda ha avuto da qualche anno a questa parte, ma si prolunga la prospettiva proiettando i dati nel futuro per comprendere quella che sarà l’azienda del domani in termini di risorse finanziarie, patrimoniali ed economiche.
Una volta indicate le modalità ed i mezzi con il quale riconoscere e prevedere le situazioni di crisi, l’ordinamento offre un aiuto a quelli che si trovano effettivamente in una situazione di difficoltà tramite l’accesso alla procedura di pianificazione assistita della crisi, processo nel quale l’imprenditore, senza sospendere la propria attività, viene affiancato da un pull di esperti per trovare il modo di salvaguardare la continuità aziendale facendo sì che
l’impresa rimanga sul mercato (solo nel caso non venga trovata una soluzione congrua si provvederà alla liquidazione dei beni aziendali).
GLI INDICATORI STANDARD
Uno degli strumenti di allerta più dibattuti della nuova riforma è sicuramente l’utilizzo di indicatori standard per la rilevazione della crisi, che dovranno essere adottati dalla quasi totalità delle imprese, fatta eccezione per le quelle nominate all’art. 12, commi 4 e 5, tra cui ricordiamo esserci al momento le grandi imprese ed i gruppi di imprese di rilevante dimensione.
Il legislatore ha delegato34 al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC)35 il compito di elaborare, con cadenza almeno triennale, un cruscotto di indicatori, diversificati in riferimento alle tipologie di attività economiche riconosciute dall’I.S.T.A.T, capaci di individuare “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario” e dare evidenza della sostenibilità del debito nei sei mesi successivi alla data di misurazione e della sostenibilità delle prospettive di continuità aziendale per tutto
34 Art. 13, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e di insolvenza, D. lgs. 12 gennaio 2019, n.14.
35 “Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è l’organismo di
rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei commercialisti ed è costituito da 21 consiglieri eletti tra gli iscritti all’Albo. Istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005, il CNDCEC è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell’esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia. L’attività dell’ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione. Il Consiglio nazionale (…) promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione”. Fonte: sito ufficiale del CNDCEC,
l’esercizio in corso (la misurazione deve essere fatta su un minimo di sei mesi, in caso la durata residua dell’esercizio sia inferiore si procede ad oltranza fino al raggiungimento della soglia). Una volta perfezionati, gli indici dovranno essere approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Oltre ad indicare i soggetti preposti alla creazione degli indici, il legislatore ne traccia anche le linee guida di creazione dichiarando che: “A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano (1) la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e (2) l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi (3) ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche in base a quanto previsto nell’articolo 2436” 37.
La prima bozza degli indici, adesso al vaglio del Ministero dello sviluppo economico, è stata pubblicata dal CNDCEC in data 20 ottobre 201938. Da essa si evince che:
36 Per “reiterati e significativi ritardi nei pagamenti” si intende: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti
da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13 comma 2.
37 Art. 13, commi 1 e 2, del Codice della crisi d’impresa e di insolvenza, D. lgs. 12 gennaio 2019, n.14.
38 Potete trovare la versione completa “Crisi d’Impresa – Gli Indici dell’Allerta” al seguente link:
https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi_definizioni+indici+%28ott+2019%29.pdf/ 2072f95c-‐22a2-‐41e1-‐bd2f-‐7e7c7153ed84.
• Il CNDCEC si è avvalso dell’aiuto dei partener Cerved39 e Innolva40 per individuare
la combinazione migliore di indicatori. I test hanno interessato società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi, nel lasso di tempo 2010-‐2015.
Due delle principali critiche riguardano proprio la selezione esclusiva nel cluster di imprese di capitali, sembrerebbero infatti escluse altre imprese commerciali e microimprese, e la probabile obsolescenza (nonché incompleta attendibilità) dei dati, se si considera la riforma operata nel 2016 che ha portato alla modifica degli schemi di bilancio e dei criteri di rilevazione.
• Gli indicatori sono elaborati tenendo conto delle migliori prassi nazioni ed internazionali, con cadenza triennale, al fine di individuare un eventuale livello di crisi rilevante per la segnalazione.
• Il modello prescelto minimizza il numero di “falsi positivi” 41, che sono limitati a un
livello di segnalazioni ragionevoli e comunque circoscritti ai soli cinque indici ad impiego congiunto.
39 Il Cerved è una società di consulenza e agenzia di informazioni commerciali, in grado di fornire servizi quali
sistemi di scoring e rating aziendali, analisi del rischio di credito, soluzioni di marketing e gestione di crediti problematici. Altre informazioni potete trovarle sul sito ufficiale: https://www.cerved.com/it/chi-‐siamo.
40 Innova è una società che opera nel campo dei servizi di Business Information & Credit Management, offre
servizi di gestione e recupero del credito, fornitura dati ufficiali e immobiliari in ambito corporate e finanziario. Altre informazioni potete trovarle sul sito ufficiale: https://www.innolva.it/it-‐IT/Chi-‐Siamo.
41 L’utilizzo degli indicatori standard rilasciati dal CNDCEC potrebbe generare errate segnalazioni. Si
definiscono “falsi positivi” le imprese che dai risultati degli indicatori standard risultano in stato di crisi ma che in realtà non vi incorreranno nell’orizzonte temporale considerato; Si definiscono “falsi negativi” le imprese che dai risultati degli indicatori non risultano in uno stato di crisi ma che in realtà diventeranno insolventi. Queste false segnalazioni sono presenti naturalmente nell’analisi statistica (si contempla sempre un margine di errore, uno scostamento dalla realtà). La scelta da parte del CNDCEC è stata quella di privilegiare modelli che minimizzassero il numero di “falsi positivi”, ammettendo la possibilità di un maggior
• Il consiglio ha individuato una serie di 7 indicatori (2 indici generici + 5 indici di settore le cui soglie, indentificate dal CNDCEC, sono diversificate in base al tipo di attività svolta) da utilizzare adottando una struttura ad un tempo, “ad albero”, combinata. Ciò significa che gli indicatori dovranno essere usati in una determinata sequenza.
Il monitoraggio dei seguenti indicatori deve essere continuo, con misurazione quantomeno trimestrale degli stessi.
PRIMO STEP – VERIFICA DEL PATRIMONIO NETTO
1. Patrimonio netto. Si verifica la presenza di un patrimonio netto che rispetti