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Deposito di rifiuti: art 256 d.lgs n 152/2006

2. Paradigmi di violazione dei limiti: scarico, emissione, deposito, inquinamento

2.3. Deposito di rifiuti: art 256 d.lgs n 152/2006

Anche la complessa disciplina dei rifiuti42, nei suoi risvolti sanzionatori penali, si dimostra interessata da una peculiare declinazione ponderale, in particolare con

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In questo senso D. MICHELETTI, sub art. 279, cit., 461; C. RUGA RIVA, Diritto penale

dell’ambiente, cit., 203.

39 Così A. M

ARTINI, Ambiente-aria, cit., 140; nello stesso senso L. ARATO-A. MADEO,

Inquinamento atmosferico, cit., 215; L.SIRACUSA, Ambiente, cit., 135. Occorre sottolineare come la

valutazione circa il superamento dei valori di emissione non sia rimessa al libero convincimento del giudice; l’art. 271, c. 20 d.lgs. n. 152/2006 stabilisce infatti che «si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato».

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Così C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 207; L. SIRACUSA, Ambiente, cit., 138. Contra D.MICHELETTI, sub art. 279, cit., 481.

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Tali livelli risultano attualmente disciplinati dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155; l’art. 2, lett. h) di tale corpus normativo identifica il suddetto valore-limite come «il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato». Prima di tale intervento normativo per identificare i «valori limite di qualità dell’aria» - stante l’assenza di una definizione nel d.lgs. n. 152/2006 - si faceva riferimento ai valori fissati nel d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, attuativo della direttiva 96/62/CE, che venivano ritenuti non già pericolosi, ma concretamente dannosi per la salute umana e l’ambiente nel suo complesso; su tale normativa v. D.MICHELETTI, sub

art. 279, cit., 480.

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Con riferimento all’articolata disciplina dei rifiuti, ci si limita a richiamare, in generale, P. DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei rifiuti, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA (diretto da),

riferimento alla condotta di “deposito”; rileva, in questo senso, tanto l’ipotesi “comune” di cui al c. 2 dell’art. 256 d.lgs. n. 152/200643, quanto la figura contravvenzionale “speciale”44 prevista al c. 6 della medesima disposizione, in materia di rifiuti sanitari45.

L’operare di parametri quantitativi, tuttavia, assume all’evidenza una caratterizzazione differente nell’ambito delle due disposizioni citate.

Espressamente costruita con la tecnica dei “limiti-soglia” risulta la fattispecie di «deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi» di cui al sesto comma dell’art. 256 in parola. La sanzione penale, in questo senso, si attiva soltanto laddove la condotta descritta abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti «superiori a duecento litri o quantità equivalenti»; nel caso in cui, di contro, non venga superato tale limite risulta applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria46.

Manca invece di un’esplicita caratterizzazione quantitativa la condotta di “deposito incontrollato” disciplinata al comma secondo della disposizione de qua, la cui effettiva portata semantica risulta di non immediata individuazione, in ragione dell’assenza di una specifica definizione legislativa47. La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto di poter accedere ad una puntuale concezione ponderale della locuzione in

Trattato di diritto dell’ambiente, II, cit., 162 ss.; V. PAONE, Le gestione dei rifiuti: i reati, in P. D’AGOSTINO-R.SALOMONE (a cura di), La tutela dell’ambiente, cit., 333 ss.; L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 183 ss.; ID., La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 2008, passim.

43«Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

(…) 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».

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Per la specialità della disciplina in materia di rifiuti sanitari di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 rispetto alle previsioni comuni in materia di rifiuti, v. C.BERNASCONI, sub art. 256, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, cit., 311 ss.; L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 226.

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«Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

(…) 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti».

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Per l’origine di tale limite quantitativo, ripreso da precedente disciplina, e sostanzialmente identico a quello previsto all’art. 8, c. 3, lett. a) d.P.R. n. 254/2003 con riferimento all’ipotesi di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, v. C.BERNASCONI, sub art. 256, cit., 319.

47Sul punto v. C.R

UGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 137; L.RAMACCI, Diritto penale

dell’ambiente, cit., 212; L. PIETRINI, Rifiuti, in F.C PALAZZO-C.E. PALIERO (diretto da),

Commentario breve alle leggi penali complementari, cit., 357 ss.; L.SIRACUSA, Ambiente, cit., 101

oggetto, richiamando i valori-limite normativamente fissati per le ipotesi di deposito temporaneo di cui all’art. 183, lett. bb), d.lgs. n. 152/200648, che vengono così ad assumere un ruolo centrale nella descrizione della condotta rilevante ex art. 256, c. 249. Alla luce di una siffatta interpretazione, pertanto, si ritiene effettuato «in modo incontrollato» il deposito che ecceda i limiti (quantitativi, ma anche temporali) fissati al citato art. 183 per definire la nozione di «deposito temporaneo»50; la funzione - in

qualche modo, indiretta - cui sono chiamati siffatti valori ponderali nel delimitare la rilevanza penale delle condotte di deposito di rifiuti tenute da «titolari di imprese o responsabili di enti»51, in definitiva, giustifica un loro accostamento alla tecnica di incriminazione fondata sulla previsione di “limiti-soglia”52.

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«Art. 183. Definizioni.

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

(…) bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari; di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

(…) 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno».

49C. R

UGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 137, riconosce come, sotto questo profilo, la

nozione di “deposito incontrollato” «assume natura di concetto normativo, nel senso che la determinazione del suo contenuto rinvia implicitamente ad un’altra norma». Per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali (anche relativi alla disciplina previgente), v. C.RUGA RIVA, Rifiuti, in M.PELISSERO (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, cit., 95 ss.; C.BERNASCONI, sub art. 256, cit., 257 ss.

50In senso critico rispetto ad una tale interpretazione, che giungerebbe ad una sovrapposizione fra la

nozione di “deposito incontrollato”, e “deposito temporaneo” (che il legislatore mostra invece di valorizzare esplicitamente proprio nel comma sesto, in materia di rifiuti sanitari), v. C.RUGA RIVA,

Rifiuti, cit., 96.

51

Per l’applicabilità della contravvenzione di cui all’art. 256 c. 2 d.lgs. n. 152/2006 ai soli operatori “professionali”, laddove per i privati trova applicazione l’illecito amministrativo di cui al precedente art. 255, v. C.BERNASCONI, sub art. 256, cit., 268. Evidenzia come la differenziazione fra rilevanza penale e amministrativa della medesima condotta solo sulla base dello status soggettivo dell’autore possa porre problemi di compatibilità costituzionale C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit.,

135 ss.

52

I limiti imposti dall’art. 183, lett. bb) assumono comunque la funzione di identificare l’area del penalmente rilevante, nella misura in cui, anche non volendo accedere alla definizione di “deposito incontrollato” sopra riferita; è stato infatti evidenziato come tale condotta potrebbe comunque rilevare ex comma 1 dell’art. 256 d.lgs. n. 152/2006, quale gestione non autorizzata di rifiuti. In questo senso v. Cass., Sez. III, 30 novembre 2006, n. 39544, in www.iusexplorer.it, che ha affermato: «va precisato a questo riguardo che quando il deposito esula dai confini di quello temporaneo, esso può integrare alternativamente: a) gli estremi del deposito incontrollato o abbandono, sanzionato a seconda dei casi