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Limiti-soglia nella tutela penale della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro

Un altro settore ove il legislatore ha ampiamente sperimentato la tecnica dei limiti-soglia è quello della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La logica normativa sottesa al ricorso a tali elementi quantitativi in questo ambito non pare invero diversa rispetto a quanto già si è avuto modo di analizzare con riferimento alla tutela penale dell’ambiente; in questo senso risulta giustificata una loro trattazione immediatamente di seguito all’esposizione dei valori-limite nel diritto penale ambientale115.

Occorre peraltro sottolineare come proprio la salubrità dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro siano materie che anche dal punto di vista sostanziale mostrano innegabili punti di contatto, in qualche modo potendosi identificare già a livello

sociale le ragioni di un trattamento giuridico che - almeno per i profili che qui

interessano - dimostra tratti di ampia sovrapponibilità. Non è secondario ricordare come la matrice comune sia stata individuata in un «unico epicentro di tutela socialmente riconoscibile», incentrato nel valore della salute116.

Proprio la pressante esigenza di garantire la salute dei cittadini - in generale - e dei lavoratori - in particolare - spiega la necessità di predisporre un «modello normativo di gestione del rischio», in funzione della quale anche il diritto penale si rivela un possibile campo di intervento117. Da qui il comune ricorso, nei settori de

quibus, al paradigma del diritto penale dei limiti-soglia, strumento privilegiato di

e dall’altra è imperniata anche e soprattutto sull’inosservanza del progetto approvato di bonifica, elemento del tutto estraneo all’inquinamento ambientale».

115In questo senso A.A

LESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 316, che dopo aver

esposto la tecnica dei valori-soglia con riferimento al diritto penale dell’ambiente, affronta il ricorso agli stessi nel campo dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, evidenziando come a livello globale la tematica delle «soglie di sicurezza» sia emersa proprio con riferimento alla determinazione delle concentrazioni di sostanze tossiche nell’ambiente lavorativo, e come solo successivamente tale schema mentale si sia trasferito «nell’immenso campo della tutela dell’ambiente».

116

Così F.D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia, cit., 286, che descrive le materie della

sicurezza sui luoghi di lavoro, della sicurezza negli alimenti, e della salubrità ambientale come «tre fili intrecciati» intorno al comune centro di tutela individuabile nella salute.

117

Per un’analisi dei modelli normativi penalistici di gestione del rischio, entro i quali trova collocazione la tecnica dei limiti-soglia, C.PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno,

criminalizzazione (non già di eventi, quanto) di comportamenti, in un’aperta logica prevenzionistica118.

Per quanto concerne l’ambito della tutela penale della sicurezza sul lavoro, il riferimento (anche) per l’analisi sull’utilizzo della tecnica dei limiti-soglia è certamente la disciplina di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; tale corpus normativo, all’interno della norma definitoria di cui all’art. 2, contiene significativamente una descrizione della nozione di «rischio» che già ab origine mostra una potenziale declinazione quantitativa, nel riferimento alla «probabilità di raggiungimento del

livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un

determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione»119.

In questo senso si giustifica il ricorso alla tecnica dei limiti-soglia, con l’esplicita funzione - appunto - di fissare di un livello di rischio consentito, in una chiara logica di bilanciamento con le pur sussistenti esigenze economiche e di produzione120. Le norme così costruite risultano riconducibili al modello del pericolo astratto, in un’ottica di massima riduzione di tutti i rischi, finalizzata ad evitare l’evento lesivo121.

118

Per la riconducibilità della tecnica dei limiti-soglia al diritto penale del “comportamento” v. diffusamente infra, Cap. IV, par. 2.4.

119

Con riferimento alla nozione di «rischio» nell’ambiente di lavoro, v. C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, cit., 635 ss. L’Autrice individua i tratti fondamentali del modello di gestione del rischio dettato dal d.lgs. n. 81/2008, evidenziando le diverse fasi del risk assessment (mappatura dei fattori di rischio), risk management (attuazione delle misure di neutralizzazione o minimizzazione del rischio), e eventuale avveramento del rischio (in caso di fallimento del sistema normativo). È opportuno evidenziare come tale modello generale, già descritto nel Titolo I, sia sostanzialmente riproposto nei sotto-sistemi improntati sulla specificità della singola fonte di rischio (Titoli II e ss.). In questo senso, nei suddetti sottosistemi (fra i quali rilevano anche quelli di cui ai Titoli VIII e IX, sui quali ci si soffermerà) «il procedimento di valutazione, descritto nelle linee generali nel Titolo I, si arricchisce di apprezzamenti mirati sul fattore di volta in volta caratterizzante, ma nel contesto di una mappatura comunque complessiva degli elementi di potenziale offesa» (C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, cit., 643).

120

L’idoneità dei limiti-soglia a fungere da elemento di equilibrio fra diverse esigenze in contrapposizione fra loro è stata già richiamata con riferimento alla disciplina dell’ambiente (v. supra, par. 1, e, in particolare C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 93). La medesima funzione

di contemperamento fra differenti bisogni è riconosciuta alla fissazione di elementi quantitativi di limite nel settore della sicurezza sul lavoro: in questo senso già A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 316; così anche C.PERINI, Gli stadi della tutela e la spiegazione causale, in B.DEIDDA-A.GARGANI (a cura di), Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, in Trattato

teorico-pratico di diritto penale, X, diretto da F.C.PALAZZO -C.E.PALIERO, Torino, 2012, 146, con

riferimento al sistema contravvenzionale della legislazione complementare.

121

Così L.MONTICELLI, Le fattispecie sanzionatorie speciali, in B.DEIDDA-A.GARGANI (a cura di), Reati contro la salute, cit., 287.

Alla luce di siffatte caratteristiche il ricorso ai predetti elementi quantitativi trova ampio spazio nell’apparato sanzionatorio riferito alle discipline speciali di cui ai Titoli VIII e IX del d.lgs. n. 81/2008, ove viene predisposta una specifica tutela del lavoratore rispetto all’esposizione ad agenti fisici, chimici, e a sostanze pericolose potenzialmente dannose per la salute122.

Occorre in questo senso prendere le mosse dal Titolo VIII, che detta la disciplina relativa alla valutazione dei rischi e alla prevenzione degli infortuni derivanti dall’esposizione dei lavoratori agli effetti di «agenti fisici»123; fra tali agenti sono annoverabili, ex art. 180 d.lgs. n. 81/2008, «il rumore, gli ultrasuoni, gli infrarossi, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute del lavoratore».

Nel disciplinare le Disposizioni generali in materia, il Capo I identifica gli obblighi che sorgono in capo al datore di lavoro, fra cui rileva in particolare l’art. 182 c. 2, a norma del quale «in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V».

A tale obbligo generale si affianca quello specifico per il caso in cui i valori limite di esposizione risultino comunque superati: «il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento»124.

I singoli valori limite sono fissati nelle disposizioni successive per i diversi agenti di rischio citati, in uno con le necessarie misure di prevenzione e protezione idonee a contenere l’esposizione agli stessi, e con le procedure e le operazioni

122Per una visione d’insieme di tali disposizioni “speciali” (Tit. II-XI), v. L. M

ONTICELLI, Le

fattispecie sanzionatorie speciali, cit., 283 ss.

123In merito a tale disciplina, anche per il rapporto con i precedenti testi normativi, si rinvia alla

completa disamina operata da G. CASAROLI, I reati in materia di agenti fisici, in F. GIUNTA-D.

MICHELETTI (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010,

731 e ss.; v. anche L.MONTICELLI, Le fattispecie sanzionatorie speciali, cit., 305 ss.

124

G. CASAROLI, I reati in materia di agenti fisici, cit., 733, riconosce nel sistema di obblighi generali di cui al Capo I un «consolidamento dell’impianto generale degli obblighi di tutela già delineato nel Titolo I per la generalità dei datori di lavoro», con però «più stringenti e dettagliate prescrizioni in tema di valutazione dei rischi, di obblighi in materia di informazione e formazione dei lavoratori, di specifiche misure di tutela da adottare per alcune tipologie di lavoratori (…), di obblighi per il medico competente per la sorveglianza sanitaria».

necessarie per riportare tale esposizione al di sotto delle soglie, in caso di loro superamento. Rilevano in questo senso: gli artt. 189 e 194, con riferimento al rumore125; gli artt. 201 e 203, per quanto concerne le vibrazioni meccaniche126; gli

125

«Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente».

Con riferimento al superamento di siffatti limiti soglia, occorre richiamare l’art. 194, «Misure per la limitazione dell'esposizione», che riconosce come «fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta». È necessario infine rilevare come «le disposizioni del Capo II, dettate per il rischio derivante dal rumore in generale, trovano - evidentemente - applicazione, per “estensione analogica”, anche con riguardo agli ultrasuoni e agli infrasuoni, che rientrano ex art. 180 nel novero degli agenti fisici, ma che poi non vengono mai espressamente disciplinati nei successivi Capi»; così G.CASAROLI, I reati in materia di agenti fisici, cit., 734.

126«Art. 201. Valori limite di esposizione e valori d'azione

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente».

Per il caso di superamento di tali valori soglia, l’art. 203, «Misure di prevenzione e protezione», identifica gli obblighi del datore di lavoro; in particolare egli «elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono» secondo i criteri elencati dalla stessa norma; in base al secondo comma se, «nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento».

artt. 208 e 210, per i rischi da esposizione a campi elettromagnetici127; e infine gli artt. 215 e 217, riferiti alle radiazioni ottiche e alle radiazioni laser128.

127

«Art. 208. Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione di cui all'articolo 209. Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell'articolo 210, comma 7.

3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell'articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell'articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'esposizione può superare: a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5; 3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b); b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni: a 1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l'eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo; 2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 3) siano adottate misure in conformità all'articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma; 4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b). 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l'esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché' siano verificate le seguenti condizioni: a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3; c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all'articolo 210, comma 6;

d) siano adottate misure in conformità all'articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma; e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b). 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente: a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali; b) il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento; c) il numero di lavoratori interessati; d) le tecniche di valutazione utilizzate; e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all'articolo 210; f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori; g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b)».

Conformemente alla tecnica legislativa tipica del d.lgs. n. 81/2008, gli obblighi imposti dalle norme citate sono sanzionati mediante il richiamo agli stessi contenuto all’art. 219 d.lgs. n. 81/2008129.

Alla luce di tale ultima disposizione, il mero superamento dei predetti valori- soglia - stante il rinvio sanzionatorio al divieto generale di cui all’art. 182 c. 2 - integra di per sé una fattispecie contravvenzionale, propria del datore di lavoro e del dirigente, in ragione dell’idoneità di tali limiti a fissare il livello di pericolo che rende necessario l’intervento del diritto penale130.

La medesima tecnica normativa è rinvenibile nel Titolo IX del d.lgs. n. 81/2008, rivolto in generale alle «sostanze pericolose», e all’interno del quale trovano disciplina diversi Capi, dedicati alla protezione da agenti chimici (I), protezione da agenti cancerogeni (II), e protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto (III)131.

A norma del c. 7 dell’art. 210 «i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 212, e all'articolo 208, commi 3, 4 e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all'articolo 53». Su tali disposizioni, v. G.CASAROLI, I reati in materia di agenti fisici, cit., 782 ss.

128

L’art. 215 rimanda ai valori-limite di esposizione riportati nell'allegato XXXVII, parte I (per le radiazioni incoerenti), e nell'allegato XXXVII, parte II (per le radiazioni laser). L’art. 217 riporta «Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi», per il caso in cui la valutazione dei rischi abbia messo in evidenza che i richiamati valori-limite possano essere superati. V. sul punto, G. CASAROLI, I reati in materia di agenti fisici, cit., 787 ss.

129«Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.

1. Il datore di lavoro è punito:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, e 216;

b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, comma 5.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2, e 217, comma 1.

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3».

130Così G.C

ASAROLI, I reati in materia di agenti fisici, cit., 747.

131In merito alla disciplina penale relativa all’utilizzo di sostanze pericolose, v. A.L.M

ACCARI, Le

sanzioni in materia di sostanze pericolose, in F.GIUNTA-D.MICHELETTI (a cura di), Il nuovo diritto