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La «rilevanza» dei «fatti materiali»: una nuova “soglia” indeterminata?

3. Legge n 69/2015 e soglie quantitative: un addio senza rimpianti

3.1. La «rilevanza» dei «fatti materiali»: una nuova “soglia” indeterminata?

costituisce certamente una delle novità più rilevanti - e più attese - della riforma delle false comunicazioni sociali. Non pare necessario scendere tanto a fondo nell’indagine per scorgere le ragioni che hanno portato ad una così radicale modifica, facilmente riconducibili - come anticipato - al fuoco incrociato di critiche e problematiche applicative che si era scatenato nella vigenza del precedente assetto normativo. Un addio, insomma, senza rimpianti, che ha tuttavia immancabilmente condizionato l’odierna formulazione delle fattispecie de quibus, sulla quale ora occorre soffermarsi.

È stato unanimemente riconosciuto come la funzione selettiva un tempo - per i più, impropriamente - svolta dalle “famigerate” soglie sia oggi demandata a taluni elementi di fattispecie, fra i quali, in particolare, vengono in evidenza l’esposizione o l’omissione di «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero», avvenuta «in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore»93.

dimensione “strumentale” rispetto a profili patrimoniali, vanno anche le autorevoli conclusioni di Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 2274, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1476 ss., con nota di A. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio, cit., nonché in Cass. pen., 2016, 2784 ss., con

nota di F. D’ALESSANDRO, Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare; in Giur. it., 2016, 2007 ss., con nota di A.ROSSI, La rilevanza

penale del falso valutativo: la motivazione “di conferma” delle Sezioni Unite. Su tale pronuncia v. anche F. MUCCIARELLI, Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars

interpretandi, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 4/2016, 174 ss.; M.SCOLETTA, La tipicità penale delle false valutazioni nelle comunicazioni sociali alla luce delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2017, 35 ss.; D. PIVA, Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false

comunicazioni sociali, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 27 giugno 2016. La Suprema Corte sulla oggettività giuridica delle “nuove” fattispecie di false comunicazioni sociali ha affermato che «ratio della norma è - riconoscibilmente - la tutela tanto della veridicità, quanto della completezza (che, d'altronde, della veridicità costituisce un presupposto) dell'informazione societaria, sempre avendo come referente finale le potenziali ripercussioni negative delle falsità sulle sfere patrimoniali della società, dei soci, dei creditori e del pubblico».

93

In questo senso S.SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., 815;A. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio, cit., 21; D. CULTRERA, Le “nuove” false

Con riferimento a tali segmenti normativi emergono ictu oculi due profili di novità rispetto alla legislazione precedente. In primis, la mancata riproposizione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni»; in secundis, l’introduzione dell’aggettivazione «rilevanti» quale ulteriore caratterizzazione dei «fatti materiali», in uno con il mantenimento della necessaria idoneità decettiva.

Sull’elisione del richiamo alle «valutazioni», come noto, si sono concentrati all’indomani dell’entrata in vigore della novella la maggior parte degli sforzi interpretativi di dottrina e giurisprudenza, divise al loro interno sulla portata di una tale incisione: parziale abolitio criminis per le falsità afferenti i contenuti valutativi del bilancio, ovvero inutile cosmesi normativa, non influente sulla perdurante punibilità del “falso valutativo”94. La diatriba è stata autorevolmente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza “Passarelli”)95, che, optando

per una soluzione «teleologico-conservativa»96, hanno affermato la costante

comunicazioni sociali, cit., 234;M. GAMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni

sociali, cit., 1728.

94

La dottrina maggioritaria ha negato l’efficacia (parzialmente) abrogatrice della novella, affermando l’ineludibile rilevanza penale della valutazione di bilancio; così, fra gli altri, M.GAMBARDELLA, Il

“ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali, cit., 1741;S.SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., 814;F.MUCCIARELLI, Le “nuove” false comunicazioni sociali, cit.,

159; A.ROSSI, Il falso valutativo nella sistematica delle false comunicazioni sociali, cit., 229 ss.; F.

D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in Giur. it., 2015, 2208 ss. In senso contrario, per l’estromissione della rilevanza penale falso valutativo, M.SCOLETTA, Le parole sono importanti?

Fatti materiali, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2 marzo 2016 (ora in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 4/2016, 163 ss.); A.LANZI, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida al dir., 2015, 26, 10 ss. In termini problematici v. invece A.ALESSANDRI, Le incerte novità, cit., 33 ss.;V.MANES, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, cit., 24. In giurisprudenza, all’indomani dell’entrata in vigore della novella, ha affermato l’avvenuta parziale abolitio crimins per i falsi valutativi Cass., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774, in Giur. it., 2015, 2208 ss., con nota di F. D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni sociali, cit.; nello stesso senso Cass., Sez. V,

22 febbraio 2016, n. 6916, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di M.SCOLETTA, Le parole

sono importanti?, cit., 2 marzo 2016. In senso contrario, per la permanente rilevanza penale del falso valutativo, si era espresso - pur cautamente - l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con la Relazione per la Quinta Sezione penale, 15 ottobre 2015, in www.cortedicassazione.it. Nello stesso senso, questa volta espressamente, Cass., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 860, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, con nota di M.N. MASULLO, Falso in bilancio e valutazioni

punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi, 1 febbraio 2016 (ora in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 4/2016, 142 ss.).

95

Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, cit., in merito alla quale v. i contributi già richiamati supra, nota n. 92.

96

rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, pur in presenza di un dato normativo profondamente modificato97.

Gli ampissimi termini della questione non possono che essere qui solo accennati, in particolare per quanto attiene a due profili di specifico interesse: da un lato, il contributo offerto dalle diverse posizioni sul tema - dottrinali e giurisprudenziali - all’individuazione del significato da attribuire al sintagma «fatti materiali rilevanti» (sul quale si tornerà infra); dall’altro, le conseguenze della mancata riproposizione della soglia “di tolleranza” del 10%, alla luce della rilevanza penale che ancora riveste il falso valutativo.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in particolare, possiamo subito affermare - anticipando alcune considerazioni su cui si tornerà più oltre - come l’assenza di un limite espresso alla rilevanza penale delle valutazioni98 non possa

oggi tradursi nella punibilità di ogni espressione valutativa, dovendosi piuttosto identificare un nuovo parametro selettivo - non più rigidamente quantitativo, bensì

qualitativo -, da delinearsi secondo quanto affermato dalla citata sentenza

“Passarelli”. In questo senso quel sindacato sulla «discrezionalità tecnica» delineato dalla Suprema Corte99, fondato sul giudizio in ordine al rispetto di «parametri di valutazione normativamente fissati o tecnicamente indiscussi»100, e ulteriormente

97

In merito a tale pronuncia, v. i contributi citati supra, nota n. 90.

98

Che risulta invece ancora previsto nella normativa tributaria, all’art. 4 c. 1-bis del d.lgs. n. 74/2000; sul punto v. per tutti A.LANZI -P.ALDOVRANDI, Diritto penale tributario, cit., 346 ss. Sui rapporti fra la normativa penale-tributaria e penale-societaria, con particolare riferimento a questo aspetto, v. D. FERRANTI, Considerazioni sulla riforma delle false comunicazioni sociali, con particolare

riferimento al falso valutativo e ai riflessi sui reati tributari dichiarativi, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 26 aprile 2017; I. CARACCIOLI, Il rischio penale per le

valutazioni estimative, Il fisco, 2015, 2735 ss., che tuttavia si fonda sull’assunto - poi smentito dalle Sezioni Unite “Passarelli” - della sopravvenuta irrilevanza del falso valutativo nelle “nuove” false comunicazioni sociali.

99In questo senso la Suprema Corte afferma come «a ben vedere, insomma, l'atto valutativo comporta

necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, ma si tratta - nel caso dei bilanci, non meno che in quello della materia urbanistica - di una discrezionalità tecnica. Ebbene, le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la “valutazione” dei fatti oggetto di falso investe la loro “materialità”. Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti per legge. Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono “libere”, ma vincolate normativamente e/o tecnicamente». Sul punto v. le puntualizzazioni “autentiche” offerte da M.FUMO, Le “nuove” false comunicazioni sociali: sintagmi, locuzioni, litoti ed altre (fuorvianti?) diavolerie linguistiche, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 7 giugno 2017.

100

Fortemente critico sulla «presunta certezza della disciplina contabile» si mostra A.ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio, cit., 1485 ss., che evidenzia la mutevolezza e l’incertezza dei principi nazionali e sovranazionali in materia di bilancio.

illuminato dai tratti di significatività e idoneità decettiva di cui a breve si dirà, descrive di fatto una nuova “soglia” di rilevanza delle valutazioni, funzionale a escludere la punibilità di quelle risultanti concretamente inidonee a offendere - o anche solo porre in pericolo - l’affidamento circa la correttezza e completezza delle informazioni bilancistiche101.

Venendo ora al secondo dei sopra richiamati profili di riforma - l’introduzione dell’aggettivazione «rilevanti» con riferimento ai fatti materiali, insieme al mantenimento del requisito di una concreta idoneità decettiva -, occorre riconoscere come sia rispetto a tali segmenti di fattispecie che possono essere svolte le considerazioni più interessanti ai nostri fini, nella misura in cui - si è già detto - sarebbero proprio le suddette locuzioni a raccogliere il malconcio testimone delle soglie quantitative nella corsa alla selezione del tipo penalmente rilevante.

A livello di premessa possiamo riconoscere come l’abbandono del sistema di soglie quantitative abbia segnato un radicale cambio di prospettiva nella tecnica di individuazione delle false comunicazioni meritevoli di sanzione penale, non mostrandosi tale meccanismo incentrato su valori ponderali riferiti a profili contabili e patrimoniali, ma aprendosi piuttosto all’operare di parametri (anche) qualitativi, più generali ed elastici; questo in conformità con le più autorevoli riflessioni dottrinali102, attente anche alle esperienze straniere103, e nella riproposizione di opzioni normative in passato solo abbozzate, ma mai sbocciate, soffocate dal groviglio delle soglie ponderali104.

101

CosìD.FERRANTI, Considerazioni sulla riforma delle false comunicazioni sociali, cit., 182, che nella permanenza di un “margine di tolleranza” per le valutazioni inoffensive riconosce un profilo di corrispondenza fra normativa penale societaria e tributaria, pur nella differente previsione (qualitativa versus quantitativa) del suddetto margine.

102

Per tutti C. PEDRAZZI, False comunicazioni: presidio dell’informazione societaria o delitto

ostacolo?, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Milano, 2000, 824 ss., che auspicava la previsione normativa di «un requisito di “significatività” del falso: requisito, sia chiaro, non grossolanamente quantitativo, in senso assoluto o percentuale, bensì qualitativo, relativizzato dal raccordo all’ottica (tutt’altro che monolitica, anzi plurima e variabile) dei destinatari dell’informazione; vale a dire riferito all’attitudine decettiva dell’immagine ai medesimi fornita (o non fornita nella subfattispecie del nascondimento) e al conseguente potenziale influsso sulle rispettive determinazioni». In senso critico rispetto alla legislazione precedente v. anche G. MARINUCCI,

“Depenalizzazione” del falso in bilancio, cit., 138 ss.

103

A.ALESSANDRI, Alcune considerazioni generali, cit., 28 ss.; ID., Le incerte novità, cit., 22 ss.

104

Ci si riferisce in particolare alle proposte del cd. “Progetto Mirone” (v. supra, par. 1), e alla rilevanza autonoma ivi offerta al requisito della concreta idoneità decettiva rispetto al quale v. le considerazioni adesive diA.ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio, cit., 1495.

Questione interpretativa centrale è pertanto, oggi, quella inerente al contenuto di significato da attribuire ai tre profili della “materialità”, “rilevanza”, e “idoneità ingannatoria”, facce tra loro comunicanti di una polimorfa nozione di “significatività” della falsa informazione, che non fatica a rivelare la sua matrice anglicizzante, nella sua riconducibilità alla comprensiva nozione di “materiality”105.

Per quanto concerne l’espressione «fatti materiali», è dato riscontrarvi una tradizionale vocazione polisemica, che vede - ancora oggi - contrapposti, da un lato, quanti sostengono una lettura oggettivistica, intesa ad escludere dal penalmente rilevante le comunicazioni di “fatti” interamente fondati su proiezioni soggettive106, e, dall’altro, posizioni che, in ossequio alla citata derivazione dal material fact anglosassone, attribuiscono alla richiamata locuzione una valenza ulteriore, già indicativa della necessaria essenzialità e significatività del “fatto”107. Aderendo a tale

ultima impostazione si può riconoscere una sostanziale sinonimia fra i requisiti della

105

Così espressamenteM. GAMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali,

cit., 1730. Per una ricostruzione di tale nozione v. A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 288 ss.; ID., Alcune considerazioni generali, 28. Per l’elaborazione, sempre nell’area di Common law - e più specificamente, statunitense - di una contigua nozione con riferimento al settore degli abusi di mercato v. F.CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela

penale dell’investimento mobiliare, Milano, 2010, 91 ss. Alla luce di una tale matrice comune hanno denunciato il rischio di possibili sovrapposizioni di significato fra i concetti sopra richiamati S. SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., 815; M.SCOLETTA, La tipicità

penale delle false valutazioni, cit., 42; M.N.MASULLO, Falso in bilancio e valutazioni punibili?, cit., 149 ss.

106

A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 280; con riferimento alla nuova

formulazione delle false comunicazioni sociali, F. MUCCIARELLI, Le “nuove” false comunicazioni sociali, cit., 165; ID., Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali, cit., 188; R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, cit., 160 ss., per il quale la materialità va intesa come concretezza, esistenza nella realtà oggettiva, per escludere dal penalmente rilevante le mere valutazioni, svincolate da ogni fatto materiale; ugualmente A. ALESSANDRI, Le incerte novità, cit., 30 ss., ritiene eccessivamente semplicistico ricondurre “materiali” ad un «maldestro trapianto» dell’aggettivo inglese “material”, alla luce anche dell’uso del medesimo termine in altri settori dell’ordinamento allo specifico fine di escludere la rilevanza penale delle valutazioni. Tale lettura oggettivistica è stata valorizzata dall’opzione “abrogazionista”, per cui falso valutativo non sarebbe più punito nella nuova formulazione legislativa (così Cass., Sez. V, 30 luglio 2015, cit., Cass., Sez. V, 22 febbraio 2016, cit.; in dottrina, M.SCOLETTA, Le parole sono importanti?, cit., 165). Sul punto invero non pare prendere

espressamente posizione Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, cit., - contrariamente a quanto affermato da A.MANNA, Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali, cit., 17 -, come ha riconosciuto lo stesso M. FUMO, Le “nuove” false comunicazioni sociali, cit., 7: «la sentenza Passarelli non dà alcuna interpretazione del vocabolo “materiale”; semplicemente lo considera una sorta di epiteto esornativo (“il piè veloce Achille”, o se si preferisce, “Era dalle bianche braccia” ecc.) del termine “fatto”».

107

Così M.GAMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali, cit., 1730; S. SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., 815; apertamente, in

“rilevanza” e della “materialità”108, entrambi da porre in relazione con il termine ulteriore della idoneità decettiva109.

Proprio l’aggettivo «rilevanti» riferito ai fatti materiali costituisce il profilo più direttamente innovativo della novella del 2015. In questo senso è stata individuata in tale caratterizzazione una diretta discendenza dal requisito della “sensibile alterazione” prevista nella vecchia formulazione delle fattispecie110; la “rilevanza”

risulta pertanto l’elemento oggi chiamato a riflettere sul piano della tipicità l’esigenza di significatività del falso111, intesa come capacità di incidere sulle scelte di investimento o disinvestimento dei destinatari delle comunicazioni112. A tale requisito può peraltro essere oggi riconosciuta una perspicua base normativa, da individuarsi nell’art. 2, punto 16 della direttiva UE 2013/34/UE in tema di bilanci di esercizio, che - confermando quanto appena esposto - riconosce “rilevante” un’informazione laddove «la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’impresa»113.

A fungere da trait d’union e secondo polo del rapporto con i sovraesposti elementi del fatto tipico incorre il profilo della concreta idoneità decettiva; ripreso direttamente dalla precedente formulazione normativa, nell’attuale sistema tale requisito assurge a canone centrale per la selezione dei fatti punibili, in quanto idoneo ad evidenziare la necessaria portata incisiva delle condotte di falso rispetto

108

S. SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., 815; contra, A. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio, cit., 1490.

109

M.GAMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali, cit., 1732.

110Così M. G

AMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali, cit., 1728; R.

ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, cit., 162. Secondo A.ALESSANDRI, Le incerte novità, cit.,

33, la rilevanza «costituisce l’eredità, non positiva, dell’“alterazione sensibile” e delle soglie quantitative comparse nella riforma del 2002».

111

M.SCOLETTA, La tipicità penale delle false valutazioni, cit., 41.

112

Così S.SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., 816, che in questo senso afferma come «l’espressione “fatti rilevanti” non costituisce una mera trasposizione del preesistente requisito dell’alterazione sensibile, essendo stato modificato il parametro di giudizio».

113

Valorizzano tale espresso riconoscimento nella normativa eurounitaria, fra gli altri, M.SCOLETTA, La tipicità penale delle false valutazioni, cit., 41; R.ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, cit., 161; A.ALESSANDRI, Le incerte novità, cit., 39, e anche Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, cit.

alle determinazioni dei rispettivi destinatari, in un rinnovato sistema privo di - discutibili, ma almeno certi - parametri di giudizio quantitativi114.

Dalle ricostruzioni interpretative richiamate emerge, in conclusione, la volontà di incentrare il falso penalmente rilevante su un nucleo “duro” di significato, individuabile in una dimensione di significatività, di “rilevanza”, intesa in senso ampio, allo stesso tempo una e trina, nella misura in cui trovano in essa spazio i singoli segmenti della locuzione «fatti materiali rilevanti (…) in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»115. Un parametro selettivo così ampiamente definito è - finalmente - scevro da una puntuale e limitante declinazione quantitativa: una rilevanza “senza soglie”, o meglio caratterizzata da “soglie” mobili, elastiche, «qualitative»116.

Siffatta scelta normativa, se da un lato certamente permette di superare quei profili problematici sopra ampiamente evidenziati, inerenti all’ampia limitazione a

114

Valorizzano la centralità del requisito della idoneità decettiva espressamente: F.MUCCIARELLI,

Le “nuove” false comunicazioni sociali, cit., 168, che afferma come «la rilevanza dell’esposizione falsa o reticente corrisponde in modo biunivoco e speculare alla sua idoneità decettiva, sicché non sembra azzardato concludere che l’apprezzamento in termini di tipicità (di corrispondenza della condotta concreta al modello legale) della di difformità dal vero di quanto esposto nella comunicazione sociale, ovvero di quanto taciuto, si concentra e si esaurisce nella idoneità a indurre in errore»; A. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio, cit., 1495, che identifica

nell’idoneità in oggetto «l’unico reale filtro quantitativo e qualitativo per selezionare il falso penalmente rilevante». Nello stesso senso per la centralità di tale elemento, pur con una diversa accezione selettiva,M.SCOLETTA, La tipicità penale delle false valutazioni, cit., 43 ss. Anche Cass.,

Sez. Un., 31 marzo 2016, cit., sembra ricondurre di fatto la rilevanza al requisito della idoneità, pur in termini problematici, affermando che «il requisito risulta aver sostituito il previgente parametro della idoneità "ad indurre in errore i destinatari» (in senso critico rispetto a tale affermazione v. A. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio, cit., 1490). Critico su tale ricostruzione della

fattispecie anche A.MANNA, Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali, cit., 18 ss., che ritiene di

evidenziare - con riferimento ai significati attribuiti dalla Suprema Corte alla locuzione “fatti materiali rilevanti” una «trasmutazione da linguaggio comune a linguaggio tecnico»; in risposta a tale critica v. le già richiamate considerazioni di M.FUMO, Le “nuove” false comunicazioni sociali, cit., 7 ss.

115

In questo senso può essere richiamata la nozione unitaria di «significatività» predicata da F. D’ALESSANDRO, Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione si ricrede, e fa

bene!, in Dir. pen. proc., 2016, 314, che stempera così il dibattito in ordine ai diversi significati da attribuire alle singole espressioni normative; «le nozioni di materialità e rilevanza, pur non coincidenti tra loro, possono senz’altro fondersi (…) in un concetto già ben noto alla grammatica penalistica: quello di significatività. Solo comportamenti che raggiungono un determinato livello oggettivo di significatività (…) potranno infatti ambire a rivelarsi altresì concretamente idonei ad indurre altri in errore, veicolando quella complessiva idoneità decettiva della comunicazione sociale che sola giustifica l’intervento dell’arsenale sanzionatorio penale, nella sua tradizionale funzione, troppo spesso dimenticata, di extrema ratio».

116

M.GAMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali, cit., 1732;D.PIVA, Le

Sezioni Unite sulle valutazioni, cit., 12, sottolinea il passaggio da soglie «quantitative a soglie qualitative». Richiama la differenza fra soglie di punibilità che si manifestano in forma quantitativa e soglie che si manifestano in forma qualitativa F.CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., 352. Sul

priori della punibilità e alle difficoltà interpretative determinate dai rapporti operativi