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La “frode previdenziale”: art 37 l n 689/1981

La fattispecie di cui all’art. 37 voleva determinare, nell’economia dell’intervento nel settore previdenziale attuato con la l. n. 689/1981, un riequilibrio delle scelte di depenalizzazione compiute dal legislatore, andando a recuperare il contenuto di talune precedenti contravvenzioni236 in una nuova dimensione delittuosa, incentrata su due elementi ben definiti: condotta fraudolenta, da un lato, ed evasione contributiva, dall’altro237.

È stata data rilevanza, in questo senso, agli atti volti a falsare i presupposti per l’emergere dell’obbligo contributivo del datore di lavoro, caratterizzati da una specifica finalità evasiva, ed effettivamente tradottisi in una mancata corresponsione

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Afferma il carattere «multiforme» dell’oggettività giuridica d riferimento F. MUCCIARELLI, Sicurezza sociale, cit., 305; v. le considerazioni conformi di T. PADOVANI, Reati, cit., 339 e D. PETRINI, Reati ed illeciti amministrativi, cit., 513. In questo senso può essere riconosciuto un

parallelismo con i reati tributari, rispetto ai quali - come visto - il bene giuridico si articola in una dimensione “finale”, legata all’interesse alla percezione delle imposte, e in una “funzionale- strumentale”, incentrata sulla tutela della trasparenza e dell’accertamento tributario; sul punto v. diffusamente infra, Cap. V, Sez. II, par. 2.

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Per alcune considerazioni più approfondite sul tema del rapporto fra soglie di punibilità e bene giuridico di riferimento, con riferimento all’ipotesi criminosa di omesso versamento delle ritenute previdenziali, sia concesso il rinvio a E. PENCO, Offensività e soglie di punibilità: l’omesso

versamento di ritenute previdenziali tra il “non più” e il “non ancora”, in Giur. it., 2015, 468 ss.

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T.PADOVANI, Reati, cit., 334.

237«Art. 37. Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. (…)».

di contributi e premi aventi una certa rilevanza quantitativa238. Ancora una volta, insomma, si assiste ad una tecnica legislativa che, nell’ottica di circoscrivere l’intervento penale ai fatti maggiormente lesivi dell’interesse di riferimento, qualifica gli illeciti «in ragione della particolare modalità della condotta posta in essere (la frode) e della “quantità” della evasione»239.

L’oggetto di tutela della norma in oggetto partecipa della realtà duplice che si è precedentemente richiamata, ben potendo essere identificato nel corretto funzionamento del sistema previdenziale, profilo che in sé comprende - più specificamente - la dimensione patrimoniale della puntualità e regolarità nella riscossione del gettito contributivo240.

È stata proprio la richiamata dimensione patrimoniale dell’omesso versamento contributivo cagionato dal contegno frodatorio ad essere oggetto di declinazione quantitativa. In questo senso il legislatore ha ritenuto di sanzionare penalmente la descritta condotta del datore di lavoro solo laddove questa determini «l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni (euro 2582,28) mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti»241; le condotte descritte dall’art. 37 che non attingano tale valore rimangono sanzionate soltanto in via amministrativa242.

Sulle caratteristiche di una siffatta soglia di punibilità occorre soffermarsi brevemente.

Per quanto concerne la ragione giustificatrice dell’introduzione di un criterio quantitativo quale discrimen fra l’operatività della sanzione criminale e di quella amministrativa, questa è stata unanimemente individuata - a prescindere dalla natura

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Per gli elementi essenziali di tale reato, v. T.PADOVANI, Reati, cit., 335 ss.; F.MUCCIARELLI, Sicurezza sociale, cit., 299 ss.; P. POMANTI, I reati in materia di previdenza, cit., 461 ss.; C. MONTICELLI, I reati in tema di previdenza, cit., 370 ss.

239

C.F.GROSSO, L’evasione fiscale, cit., 57, già richiamato supra, Sez. I, par. 2.1., nota n. 37.

240

Così espressamente, P.POMANTI, I reati in materia di previdenza, cit., 468; nello stesso senso T. PADOVANI, Reati, cit., 334; F.MUCCIARELLI, Sicurezza sociale, cit., 299.

241Originariamente la norma prevedeva solo una soglia “assoluta”, fissata in cinque milioni di lire;

solo successivamente, con l'articolo 116, c. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, venne introdotto il limite alternativo determinato in un’aliquota percentuale dei contributi dovuti. Su tale modifica normativa v. infra.

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ascritta all’elemento dell’evasione243 - nella volontà di evitare le più gravi conseguenze penali per quelle ipotesi concretizzatesi in un’omessa contribuzione inferiore al valore fissato244.

Proprio il livello quantitativo preso originariamente a riferimento (cinque milioni di lire mensili) era stato invero oggetto di critica, nella misura in cui la sua eccessiva polarizzazione verso l’alto avrebbe di fatto circoscritto l’applicabilità della norma alle ipotesi di evasione contributiva realizzate dalle imprese di maggiori dimensioni245. In questo senso il legislatore intervenne con la l. 23 dicembre 2000, n. 388, introducendo l’alternativo limite percentuale del «cinquanta per cento dei contributi dovuti»; la nuova formulazione della soglia in oggetto, andando incontro alle sollecitazioni dottrinali246, volle dunque parametrare l’omissione contributiva alle effettive dimensioni della forza lavoro delle singole imprese247, confermando

così la già ricordata idoneità della misura percentuale a “personalizzare” detto criterio quantitativo248.

Guardando all’oggetto della soglia, e alla sua relazione con la condotta tipica, è dato assistere - a livello strutturale - ad una riproposizione del modello di illecito a condotta fraudolenta che si traduce in una specifica lesione patrimoniale (in una

evasione), quantitativamente caratterizzata. Si tratta di un modello volto a consacrare

l’operare congiunto dei criteri selettivi del disvalore di condotta e di evento, già evidenziato con riferimento al settore dei reati tributari249. Tale criterio tuttavia, con

243

Anche rispetto a tale fattispecie si è manifestata la duplice ricostruzione dell’evasione (contributiva) superiore alla soglia come elemento essenziale del reato, ovvero condizione obiettiva di punibilità. Sul punto v. infra, Cap. IV, Sez. I, par. 2.1.

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La differenza fra le diverse impostazioni richiamate alla nota precedente risiede piuttosto nella «funzione teleologica che l’evasione svolge nel quadro della fattispecie» (così T.PADOVANI, Reati, cit., 337): elemento che struttura l’offesa penale, per chi la riconduce agli essentialia delicti (F. MUCCIARELLI, Sicurezza sociale, cit., 302); dato esterno all’offesa tipica, che pure il legislatore tiene

in considerazione ai fini della concreta punibilità, per chi vi ravvisa invece un elemento meramente condizionante (T.PADOVANI, Reati, cit., 337).

245

T.PADOVANI, Reati, cit., 337. 246

Secondo T.PADOVANI, Reati, cit., 337, «molto più ragionevole sarebbe stato un limite atteggiato in aliquota percentuale dei contributi e premi dovuti, in modo da colpire inesorabilmente le evasioni totali di qualunque entità, e le evasioni parziali significative in rapporto alla dimensione dell’azienda».

247

In questo senso espressamente, P.POMANTI, I reati in materia di previdenza, cit., 480. 248V. le considerazioni di senso M.R

OMANO, Teoria del reato, cit., 1731, richiamate supra, Sez. I,

par. 2.4., nota n. 176.

249

Rileva in questo senso l’ipotesi di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, in merito alla quale v. supra, Se. I, par. 2.3.1., nota n. 118; per il precedente sistema normativo, ancora, v. l’art. 4, c. 1, lett. f), l. n. 516/1982, nella sua formulazione originaria, su cui v. supra, par. 2.2.3., note nn. 76 e 77.

specifico riferimento all’ipotesi criminosa in oggetto, assume una rinnovata dimensione problematica, alla luce dei rapporti sistematici con la contigua fattispecie di omissione contributiva.

Per comprendere tali criticità occorre pertanto soffermarsi sugli originari tratti caratterizzanti il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali.