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Soglia “di tolleranza” per le valutazioni estimative

2. Il sistema delle soglie di punibilità nel falso in bilancio

2.3. Soglia “di tolleranza” per le valutazioni estimative

La quarta e ultima “soglia”50 prevista agli artt. 2621 e 2622 c.c. era volta a escludere la punibilità «se il fatto (fosse stato) conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, (avessero differito) in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta». La peculiarità di tale elemento quantitativo risiedeva nel suo operare con riferimento al problematico profilo del “falso in valutazioni”51,

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In questo senso D. PULITANÒ, False comunicazioni sociali, cit., 156; S. SEMINARA, False

comunicazioni sociali, cit., 678; A. CRESPI, Le nuove false comunicazioni sociali, cit., 1350; L. FOFFANI, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, cit., 290.

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Così A. ROSSI, Illeciti penali e amministrativi, cit., 169. Sul punto riconosceva l’irrazionalità di

soglie percentuali per falsi dolosi L.FOFFANI, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali,

cit., 288 ss.; ugualmente critico rispetto all’introduzione di soglie di tolleranza con riferimento a falsi caratterizzati da un siffatto atteggiamento soggettivo era V.PLANTAMURA, Alle soglie del falso, cit.,

1259. Per una quantificazione numerica dell’ingente spazio di impunità che residuerebbe a favore delle imprese di grandi dimensioni, alla luce dell’operare congiunto delle soglie percentuali, v. E. FILIPPI, Le soglie di non punibilità, cit., 279.

50Dubitava invero della riconducibilità di tale elemento ponderale alla categoria delle “soglie” D.

PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario, cit., 954 ss., che ne sottolineava il diverso

significato rispetto agli altri valori percentuali alla luce del dettato della legge delega che richiedeva la previsione di «idonei parametri per i casi di valutazioni estimative».

51

Per una ricostruzione del dibattito in ordine alla possibilità di riconoscere un siffatto “falso in valutazioni” si rimanda a L.FOFFANI, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, cit., 262 ss.;E.MUSCO, I nuovi reati societari, cit., 94 ss.;D.CULTRERA, Le false comunicazioni sociali, 81

ss. La suddetta problematica, come si vedrà, ha assunto rinnovata importanza alla luce delle novità introdotte con la l. n. 69/2015; in questa prospettiva, ex multis, si segnala per l’approfondita ricostruzione storica, A.ROSSI, Il falso valutativo quale modalità del falso in bilancio nelle decisioni

della Suprema Corte, in Giur. it., 2016, 693 ss.; ID., Il falso valutativo nella sistematica delle false comunicazioni sociali: problemi e percorsi interpretativi, in Dir. pen. proc., 2016, 229 ss.; sul punto v. anche M.GAMBARDELLA, Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali

rispetto al quale veniva fissato positivamente un margine di tolleranza, presuntivamente fondato sulla ritenuta accettabilità - e dunque non punibilità - di scarti così contenuti52.

Come noto la rilevanza delle valutazioni rispetto alle falsità inerenti le comunicazioni sociali era questione che tradizionalmente aveva interessato gli interpreti53, e che il legislatore del 2002, pur nella scarsa chiarezza del dato

normativo54, aveva ritenuto di risolvere positivamente. A fronte delle ben note difficoltà sottese all’applicazione del criterio di verità-falsità alle valutazioni di bilancio, la legge delega si premurava di richiedere la previsione di «idonei parametri per i casi di valutazioni estimative»55. Per rispondere ad una siffatta esigenza il legislatore delegato ritenne di disciplinare, più che un effettivo criterio di giudizio per le valutazione estimative di competenza degli amministratori, una - apparentemente non richiesta - soglia di tolleranza, mutuata dalla appena più risalente normativa tributaria56.

Una traduzione normativa così (dis)articolata di quanto previsto nella legge delega - per taluni insoddisfacente e di dubbia costituzionalità57 - aveva lasciato aperti diversi profili problematici, in particolare in ordine all’effettivo parametro di giudizio delle falsità delle stime di bilancio, in sé difficilmente ancorabili a oggettivi criteri di verifica58. Proprio l’incertezza rimasta su quest’ultimo punto portava a

52

D.PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario, cit., 955.

53Per i termini del dibattito sviluppatosi già precedentemente al d.lgs. n. 61/2002, v. E.M

USCO, I

nuovi reati societari, cit., 94 ss.

54In particolare rilevava la locuzione «fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di

valutazioni»; per le relative problematiche interpretative v.ancoraE.MUSCO, I nuovi reati societari,

cit., 68;D.PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario, cit., 954 ss.;L.FOFFANI, La nuova

disciplina delle false comunicazioni sociali, cit., 263 ss.

55

Così l’art. 11, lett. a), n. 1 della l. n. 366/2001, rispetto al quale v. supra, par. 1, nota n. 9.

56Per l’espresso riconoscimento del rapporto di derivazione dalla normativa tributaria riportato nella

Relazione governativa, v. supra, par. 1, nota n. 4.

57 In questo senso le considerazioni di V. P

LANTAMURA, Alle soglie del falso, cit., 1262; D.

PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario, cit., 956. 58D. C

ULTRERA, Le false comunicazioni sociali, cit., 85, a cui si rinvia per l’enunciazione delle

diverse soluzioni proposte in dottrina. In particolare rilevano: il principio del «vero relativo», per cui doveva essere considerata “falsa” ogni valutazione che andasse oltre la soglia di ragionevolezza dettata dai criteri contabili, mostrandosi del tutto arbitraria e artificiosa; il principio del «vero legale», per cui le valutazioni si rivelerebbero “false” laddove contrastanti con i criteri fissati dalla legge per la redazione del bilancio; il principio della «verità coerente», secondo il quale la rilevanza penale delle valutazioni si sarebbe dovuta ricavare dalla mancata congruenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente seguiti, impeditiva della ricostruzione della formazione del bilancio. Su tali

dubitare della bontà ed efficacia della fissazione di una soglia quantitativa per le valutazioni, riferita allo scostamento rispetto al dato “esatto”, la cui identificazione costituiva un ostacolo ermeneutico difficilmente sormontabile; a livello economico, si diceva, «non è possibile stabilire un unico valore (…) oggettivamente “corretto”», e allo stesso modo risultava impropria la fissazione di un solo riferimento percentuale fisso per tutte le tipologie di valutazioni59.

Al netto delle richiamate perplessità sul piano teorico, era ancora una volta nella dimensione operativa che si attestavano le difficoltà più rilevanti, in particolare alla luce della dubbia natura della soglia in oggetto, nel suo rapporto con gli altri limiti percentuali: margine di tolleranza ovvero valore di franchigia.