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Emissioni extra-tabellari: art 279 d.lgs n 152/2006

2. Paradigmi di violazione dei limiti: scarico, emissione, deposito, inquinamento

2.2. Emissioni extra-tabellari: art 279 d.lgs n 152/2006

Il secondo settore interessato da una tutela penale costruita sulla violazione di limiti-soglia risulta essere quello dell’inquinamento atmosferico29.

La norma di riferimento per la disciplina criminale di tale ultima tipologia di inquinamento - l’art. 279 d.lgs. n. 152/2006 - assume una struttura eminentemente sanzionatoria, in conformità al modello più volte richiamato30. In questo senso vengono individuate una pluralità di autonome ipotesi contravvenzionali, legate alla disciplina prevista per gli stabilimenti produttivi di emissioni inquinanti nell’atmosfera; in particolare, il primo comma si riferisce alla installazione, esercizio, e modifica di uno stabilimento in assenza di autorizzazione, laddove il secondo, invece, prende in considerazione la violazione dei valori limite per le emissioni e delle altre prescrizioni amministrative31.

29In generale sulla regolamentazione giuridica dell’inquinamento atmosferico, v. P. B

OLOGNA,

Inquinamento atmosferico, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, II, cit., 1 ss.; v. anche C. PARODI, La tutela dell’aria: i reati previsti dal d.lgs.

152/2006 e la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., in P.D’AGOSTINO-R.SALOMONE (a cura di),

La tutela dell’ambiente, cit., 547 ss.; L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 295 ss. L’art. 268, c. 1 lett. a), d.lgs. n. 152/2006 definisce la nozione di «inquinamento atmosferico» come «ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente». In merito a tale definizione v. P.BOLOGNA, Inquinamento atmosferico, cit., 5 ss.; L.

SIRACUSA, Ambiente, cit., 129. 30

D.MICHELETTI, sub art. 279, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti

ambientali, cit., 460, riconosce come evidente «la persistente tendenza del legislatore a presidiare la salubrità dell’aria sanzionando la violazione o l’elusione delle funzioni di controllo e di governo conferite in questa materia alla pubblica amministrazione».

31

«Art. 279. Sanzioni.

(…) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione».

Sulla disciplina penale dell’inquinamento atmosferico v., ex multis, L. ARATO-A. MADEO,

Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, in M. PELISSERO (a cura di), Reati contro

l’ambiente e il territorio, cit., 201 ss.; D. MICHELETTI, sub art. 279, cit., 460 ss.; A. MARTINI, Ambiente-aria, in F.C PALAZZO-C.E. PALIERO (diretto da), Commentario breve alle leggi penali

complementari, cit., 117 ss.; C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 195 ss.; L.SIRACUSA,

Secondo tale ultima disposizione, il superamento dei limiti-soglia32 fissati per le emissioni inquinanti 33 nell’esercizio dello stabilimento costituisce una contravvenzione propria34, permanente35, sanzionabile con l’arresto fino ad un anno, o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Alla luce della littera legis, l’ipotesi che qui interessa si caratterizza come speciale rispetto alla più generale fattispecie - disciplinata al medesimo comma - di violazione delle prescrizioni inerenti l’autorizzazione36. In questo senso, infatti, le soglie di emissione sono identificate proprio dall’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo per l’installazione e l’esercizio del singolo stabilimento, secondo gli specifici criteri tecnici di cui all’art. 27137.

Alla luce della sua riconducibilità al paradigma di illecito penale meramente sanzionatorio, è stato riconosciuto come anche la fattispecie che ci occupa sia ascrivibile al modello del reato di pericolo astratto, comportando la stessa un’anticipazione di tutela ad un momento assai antecedente rispetto alla potenziale

32Con riferimento all’inquinamento atmosferico il legislatore ha previsto una specifica definizione di

«valore limite di emissione»; con tale locuzione, a norma dell’art. 268, c. 1, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, si intende «il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria».

33

Definite, sempre all’art. 268, al c. 1, lett. b), come «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente».

34

Il soggetto attivo del reato deve essere necessariamente individuato nel destinatario del comando contenuto nelle norme o dei provvedimenti che impongono il rispetto dei valori-limite; si tratta, in particolare, del direttore del singolo stabilimento. Così L. ARATO-A. MADEO, Inquinamento atmosferico, cit., 215; nello stesso senso anche D.MICHELETTI, sub art. 279, cit., 476, che specifica come il reato in oggetto possa essere commesso da chi eserciti un’attività o gestisca l’impianto «indipendentemente dal fatto che egli abbia chiesto e ottenuto la specifica autorizzazione».

35

Così L. ARATO-A. MADEO, Inquinamento atmosferico, cit., 215; L.SIRACUSA, Ambiente, cit., 135. Secondo D.MICHELETTI, sub art. 279, cit., 476 «il superamento dei valori limite di emissione si atteggia come reato di durata, nel senso che una tale contravvenzione risulterà, o permanente ove lo scarico oltre il limite consentito perduri ininterrottamente per un determinato lasso di tempo, oppure eventualmente abituale, qualora lo scarico oltre il limite consentito si verifichi a intervalli, sicché l’ultimo episodio della serie segnerà il momento in cui l’unico fatto di reato giunge a consumazione».

36CosìD.M

ICHELETTI, sub art. 279, cit., 475.

37Nel caso in cui il soggetto esercente lo stabilimento non risulti autorizzato, «il valore limite il cui

superamento comporta la rilevanza penale della condotta non sarà quello fissato dall’autorizzazione (dato che questa per definizione non c’è) bensì quello indicato dall’Allegato I alla Parte V del codice ambientale»; così D.MICHELETTI, sub art. 279, cit., 477.

aggressione del bene ambiente38. Taluni hanno tuttavia ritenuto di affermare, invece, come l’ipotesi di cui all’art. 279, c. 2, d.lgs. n. 152/2006 integri invero un reato di danno, in quanto l’avvenuto superamento del limite comporterebbe sempre e comunque una lesione del bene-atmosfera39.

Occorre da ultimo riconoscere come ai sensi del comma quinto della norma in oggetto venga in rilievo un ulteriore profilo quantitativo dell’inquinamento dell’aria; laddove infatti la violazione dei limiti-soglia fissati per lo stabilimento si traduca anche in un «superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa» troverà applicazione la pena - non oblazionabile - dell’arresto fino ad un anno. Si tratta, secondo l’opinione prevalente40, di una circostanza aggravante, volta ad offrire una maggiore risposta sanzionatoria a fronte di condotte comportanti livelli di inquinamento particolarmente pericolosi per la salute umana e l’ambiente41.