2. Paradigmi di violazione dei limiti: scarico, emissione, deposito, inquinamento
2.5. Rilevanza “indiretta” dei limiti-soglia in altre figure criminose a tutela
Se nelle fattispecie sino ad ora oggetto di analisi la violazione di limiti-soglia imposti in via legislativa o amministrativa risultava direttamente sanzionata dalla norma penale di riferimento, occorre ora soffermarsi su talune ipotesi in cui il
Corte di Cassazione: un caso di analogia in malam partem?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 397 ss.; A. DI LANDRO, Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale, cit., 22 ss., che propende per l’inquadramento della bonifica nella categoria delle cause sopravvenute di non punibilità, sottolineandone la natura di «“pentimento operoso”», e mettendola in relazione con corrispondenti istituti di parte generale e della legislazione complementare.
67Con riferimento al comma 4, nonostante la terminologia utilizzata dal legislatore («condizione di
non punibilità»), ritiene che la bonifica integri un’ipotesi di causa di non punibilità sopravvenuta, costruita questa volta in forma positiva, C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 225. Di causa di non punibilità sopravvenuta parla anche D.MICHELETTI, sub art. 257, cit., 370.
68
C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 228.
69
Così C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 228. Alla luce dell’intervento della l. n. 68/2015 un ulteriore problema di “regolamento di confini” fra l’art. 257 in oggetto e altre fattispecie diverse si pone con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 452-terdecies c.p., espressamente rubricata come «omessa bonifica». Sul punto - che presenta particolari complessità, e che per evidenti ragioni non può essere approfondito in questa sede - si rinvia per tutti a C.RUGA RIVA, I nuovi ecoreati,
Torino, 2015, 44 ss., e P.MOLINO, I delitti in materia ambientale, in C.PARODI (diretto da), Diritto
parametro quantitativo assume una rilevanza indiretta, fungendo - nella prassi - da elemento non già fondante, ma soltanto indiziante la tipicità penale70.
Occorrerà soffermarsi, in primo luogo, su talune figure criminose aventi una portata generale e più ampia rispetto allo specifico profilo della tutela penale dell’ambiente, ma che in qualche modo sono state declinate in un’ottica di protezione avanzata nei confronti di condotte potenzialmente pericolose (anche) per l’integrità di talune matrici ambientali. In questo senso non è superfluo sottolineare come attraverso le ipotesi che si analizzeranno si sia voluto in qualche modo estendere l’intervento penale con riferimento a settori - quali l’inquinamento elettromagnetico e quello acustico - rispetto ai quali era rinvenibile una «lacuna» nel sistema di tutela criminale71.
Prima di dare conto delle singole norme incriminatrici che qui interessano, occorre evidenziare la comune modalità mediante la quale, rispetto ad esse, viene data rilevanza in sede interpretativa alla violazione di limiti soglia (di per sé - come detto - non assistiti da sanzione penale). In questo senso possiamo sin d’ora riconoscere come il superamento dei citati valori ponderali funga da parametro normativo per l’individuazione della portata semantica di clausole di illiceità speciale, previste dalle disposizioni de quibus72.
La prima ipotesi sulla quale occorre soffermarsi è costituita dalla contravvenzione di «getto pericoloso di cose» di cui all’art. 674 c.p.73.
Tale fattispecie, in origine prevista per sanzionare fatti quotidiani di scarsa lesività rispetto alla tranquillità, alla sicurezza e al decoro di luoghi adibiti al passaggio di persone, ha - come noto - gradualmente assunto un ruolo centrale in materia di tutela dell’ambiente, fino a qualificarsi quale norma di riferimento per
70
Sul tema, D. FALCINELLI, Le soglie di punibilità, cit., 107 ss., che si riferisce alle soglie che
assumono rilevanza secondo tale modalità come a «soglie di rischio».
71
A. MARTINI, Ambiente-aria, cit., 141, si riferisce espressamente ai settori richiamati come a «lacune del sistema di tutela penale dell’ambiente».
72
Conformemente, D.FALCINELLI, Le soglie di punibilità, cit., 115.
73
«Art. 674. Getto pericoloso di cose.
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro».
In merito a tale fattispecie, si richiama sin d’ora l’ampia ricostruzione offerta da L.GIZZI, Il getto
l’intervento penale nei confronti di episodi di inquinamento potenzialmente lesivi della salute dei cittadini74.
In questo senso l’ipotesi criminosa di emissione non consentita di gas, vapori o fumo di cui al secondo periodo del testo dell’art. 674 c.p. ha visto una rilevante applicazione, in primo luogo, con riferimento al fenomeno dell’inquinamento atmosferico; inizialmente, con precipua finalità suppletiva rispetto all’assenza di una normativa specifica, e, in seguito, quale tutela parallela rispetto alla rinnovata disciplina di settore75. L’inciso «nei casi non consentiti dalla legge», nella sua natura di elemento negativo del fatto tipico, ovvero - secondo altri - di elemento escludente l’antigiuridicità76, è stato così inteso come direttamente riferibile alla violazione dei limiti-soglia fissati per le emissioni in atmosfera; il superamento dei suddetti valori, pertanto, ha assunto la portata di elemento fattuale necessario, ma non sufficiente, affinché si possa configurare l’illecito de quo, dovendo comunque tali emissioni risultare (anche) idonee ad arrecare offesa o molestia77.
Una siffatta interpretazione della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. ha evidentemente posto il problema del rapporto con l’ipotesi specifica prevista per le emissioni extra-tabellari di cui al già richiamato art. 279 d.lgs. n. 152/2006, commi 2 e 5; rapporto che la prevalente dottrina e giurisprudenza hanno risolto nel senso di possibilità di concorso fra i due reati, nel caso in cui l’inquinamento sia oltre i limiti- soglia e presenti la sopra richiamata idoneità a offendere o molestare persone78.
74
Per una completa disamina dell’evoluzione interpretativa che ha interessato la fattispecie de qua, v. L.GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 40 ss.
75Per un’analisi del rapporto fra art. 674 c.p. e normativa in tema di inquinamento atmosferico, anche
in una prospettiva storica, v. L. GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 47 ss. Sul tema, con precipuo
riferimento ai rapporti con il d.lgs. n. 152/2006, v. anche R.LOTTINI, sub art. 674 c.p., in F. GIUNTA
(a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, cit., 1716 ss.; G.MARTIELLO, sub art. 15 l. 22 febbraio 2001, n. 36, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, cit., 1084 ss.; C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 205 ss.; L.
RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 304 ss. 76
Per una ricostruzione delle diverse posizioni dottrinali in merito alla natura dell’inciso «nei casi non consentiti dalla legge», v. L.GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 50 ss., la quale infine identifica in quest’ultimo un elemento escludente l’antigiuridicità.
77
L.GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 82 ss., con ampi riferimenti giurisprudenziali; sul punto v. anche C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 205, L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, 305.
78
Così L.GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 101 ss., che si mostra tuttavia contraria a tale soluzione,
ritenendo di poter considerare, nel caso di emissioni extra-tabellari e idoneità offensiva della pubblica tranquillità e sicurezza, assorbita la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. nella più grave ipotesi di cui all’art. 279 d.lgs. n. 152/2006. Sul punto v. ancheR.LOTTINI, sub art. 674 c.p., cit., 1718;C.RUGA
L’art. 674 c.p. ha svolto, in secondo luogo, una specifica funzione sanzionatoria con riferimento al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico, rispetto al quale non è prevista una disciplina penalistica di settore79.
Alla luce della rilevanza di tale tipologia di inquinamento, e stante appunto la natura soltanto amministrativa delle sanzioni predisposte dalla normativa di settore (legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36), la giurisprudenza ha ricondotto in via interpretativa l’elettrosmog alla contravvenzione del getto pericoloso80. In questo senso, attraverso un’interpretazione estensiva - ai limiti dell’analogia81 - della locuzione «versamento di cose», si è ritenuto poter configurare la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 674 c.p. anche nel caso di emissione di onde elettromagnetiche.
Ancora una volta assume rilevanza centrale il rapporto con la disciplina specifica volta a regolare tale tipologia di emissioni, e in particolare la funzione assunta dall’avvenuto superamento dei limiti contemplati dalla l. n. 36/200182. In questo senso la violazione di tali soglie si configura nuovamente come elemento necessario per la penale rilevanza delle emissioni in oggetto, dovendo escludersi
79
In generale sul fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico e sulla relativa regolamentazione normativa, v. F.MATTASSOGLIO, Inquinamento elettromagnetico, in P.DELL’ANNO -E.PICOZZA
(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, II, cit., 375 ss. Con riferimento all’art. 674 c.p. quale norma-cardine per la tutela penale del fenomeno del cd. “elettrosmog”, v. L. GIZZI, Il getto
pericoloso, cit., 127 ss.;L.ARATO-A.MADEO, Inquinamento atmosferico, cit., 230 ss.; R.LOTTINI,
sub art. 674 c.p., cit., 1726 ss.; A.MARTINI, Ambiente-aria, cit., 141; C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 210 ss.; L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 323 ss.; V.TORRE, Limiti
tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose, in Indice pen., 2002, 227 ss.
80Per un’ampia ricostruzione dell’emergere di tale orientamento giurisprudenziale si rinvia ancora
una volta a L.GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 139 ss. 81
Sul punto ci limitiamo a richiamare l’ampia ricostruzione critica operata da L. GIZZI, Il getto
pericoloso, cit., 188 ss., anche per gli opportuni riferimenti dottrinali. Nello stesso senso v.C.RUGA
RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 216;R.LOTTINI, sub art. 674 c.p., cit., 1728 ss. 82
Sul punto v. F.MATTASSOGLIO, Inquinamento elettromagnetico, cit., 388 ss.; L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 323 ss. Rilevano in questo senso le definizioni, contenute nell’art. 3 della l. n. 36/2001, di «limite di esposizione» («il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. a»), e di «valore di attenzione» («il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge»). Sul punto C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 214 ss., specifica come solo il superamento dei
«limiti di esposizione» può porsi in relazione con la fattispecie di cui all’art. 674 c.p., costituendo i «valori di attenzione» un elemento fondato sul principio di precauzione, «incompatibile con la prova del pericolo (sia astratto che a maggior ragione concreto), dato che per definizione si è di fronte a incertezza scientifica circa la pericolosità di una condotta».
l’illiceità criminale delle stesse laddove siano mantenute nei limiti della legislazione vigente83. A fronte di un primo orientamento secondo il quale il reato di cui all’art. 674 c.p. dovrebbe ritenersi integrato con il mero superamento dei citati limiti ponderali, la giurisprudenza si è invero assestata nell’affermare la necessità di una ulteriore verifica in ordine alla idoneità della condotta a cagionare gli effetti lesivi previsti dalla norma incriminatrice84.
Attribuendo così all’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 674 c.p. la natura di reato di pericolo concreto, può essere risolto il rapporto con l’illecito amministrativo di cui all’art. 15 l. n. 36/2001, che sanziona il superamento dei limiti di esposizione e di attenzione, salvo che il fatto costituisca reato85. Tale illecito troverà applicazione soltanto nei casi in cui vi sia la mera violazione di predetti valori; in caso di concreta idoneità delle emissioni sopra soglia a molestare e offendere le persone, invece, risulterà applicabile (solo) l’ipotesi contravvenzionale di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p.86.
Una seconda fattispecie codicistica che ha assunto una particolare funzione rispetto alla tutela di peculiari forme di inquinamento è costituita dalla
83
L.ARATO-A.MADEO, Inquinamento atmosferico, cit., 234.L.GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 153 ss. riconduce tale non punibilità alla presenza di una causa di giustificazione, in particolare alla scriminante dell’esercizio di un diritto: «la presenza, in altro settore dell’ordinamento giuridico, di una disposizione normativa che consenta, entro determinati limiti e a determinate condizioni, l’emissione di sostanze nocive o comunque moleste, scrimina il fatto conforme al tipo legale e lesivo del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice».
84
Sul punto Cass., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 36845, in www.lexambiente.it, 12 ottobre 2008, con nota di G.AMENDOLA, Radio Vaticana, elettrosmog e Cassazione: una sentenza molto discutibile; Cass., Sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 376, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2011, con nota di L.GIZZI, Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la Cassazione sul caso
Radio vaticana. In dottrina,L.GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 165, che opta per la natura di reato di
pericolo concreto riconoscibile all’art. 674 c.p. Conformemente, L.ARATO-A.MADEO, Inquinamento atmosferico, cit., 234; C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 216 ss. In termini problematiciR.LOTTINI, sub art. 674 c.p., cit., 1733.
85«Art. 15. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti».
86
Riconosce tale soluzione come quella necessariamente imposta alla luce della clausola di riserva di cui all’art. 15 l. n. 36/2001, L.GIZZI, Il getto pericoloso, cit., 186, che pure si mostra critica rispetto
alla prevalenza della fattispecie penale, che comporta la disapplicazione del più efficace sistema di sanzioni amministrative; sanzioni amministrative che si dimostrano, paradossalmente, economicamente più elevate rispetto a quelle previste per il reato di cui all’art. 674 c.p. Nello stesso senso v. le considerazioni diC.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 218.
contravvenzione di «disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone», di cui all’art. 659 c.p.87; l’ambito elettivo di applicazione di tale norma è stato infatti quello del contrasto all’inquinamento acustico88.
Come per il fenomeno dell’elettrosmog, anche per le emissioni rumorose, nell’originaria assenza di una disciplina regolatoria di settore, e alla luce dell’apparato sanzionatorio di natura meramente amministrativa predisposto dalla normativa successivamente introdotta (legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447), la tutela penale è stata garantita dall’applicazione estensiva di una generale fattispecie contravvenzionale, in sé pensata per la protezione della quiete e della tranquillità pubblica89.
La violazione dei valori-limite fissati dalla richiamata l. n. 447/1995 per le emissioni sonore90 ha assunto rilevanza, in particolare, con riferimento all’ipotesi
criminosa di cui al secondo comma dell’art. 659 c.p., volta a sanzionare l’esercizio di
87
«Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309».
Occorre ricordare come tale fattispecie fosse stata richiamata nella già citata l. delega per la depenalizzazione, n. 67/2014; tuttavia, come ha riconosciuto V. MAGNANI, Art. 659 c.p.: bene giuridico, pericolo e “maieutica” del principio di offensività, in Giur. it., 2017, 486, «il legislatore delegato non ha esercitato la delega in riferimento, fra gli altri, anche al reato di cui all'art. 659 c.p. e ha motivato la scelta affermando che tale norma riguarda materie "sensibili" per gli interessi coinvolti e per la tutela dei quali il ricorso al diritto penale è irrinunciabile (relazione illustrativa all'A.G. 245 in attuazione del 2° comma dell'art. 2, L. n. 67/2014, 22-23)».
88Sul fenomeno dell’inquinamento acustico in generale, v. L.C
ASELLA, Inquinamento acustico, in P.
DELL’ANNO - E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, II, cit., 425 ss. Con
riferimento all’intervento penalistico in tale settore, v. L. ARATO-A. MADEO, Inquinamento
atmosferico, cit., 220 ss.; P.PIRAS, sub art. 659 c.p., in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, cit., 1702 ss.;L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 309 ss., nonché, di recente, V.MAGNANI, Art. 659 c.p., cit., 482 ss.
89L.A
RATO-A.MADEO, Inquinamento atmosferico, cit., 225. 90
Sul punto v. in particolare, L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 310. Rilevano ai nostri
fini le definizioni contenute all’art. 2 della l. n. 447/1995; in particolare occorre richiamare la nozione di «valori limite di emissione» («il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa»); «valori limite di immissione» («il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori»); «valore di attenzione» («il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9»); «valori di qualità» («i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge»); «valore limite di immissione specifico» («valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore»).
una professione o di un mestiere rumoroso «contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità». In questo senso, stante la pacifica natura di reato di pericolo presunto riconosciuta alla fattispecie de qua91, per l’integrazione della stessa si è reputato sufficiente l’esercizio di una attività rumorosa in contrasto con le norme poste da leggi o regolamenti, indipendentemente dal disturbo arrecato in concreto92; la mera violazione dei limiti-soglia fissati dalla disciplina amministrativa andrebbe così a configurarsi quale parametro necessario e sufficiente per l’applicazione dell’art. 659 c. 2 c.p.93.
I richiamati tratti della fattispecie penale pongono i consueti problemi di rapporto con la figura di illecito amministrativo, prevista - anche rispetto a tale settore - per il caso di mero superamento dei valori ponderali fissati in sede regolatoria; viene in gioco, in questo caso, l’art. 10, c. 2, della l. n. 447/199594. Si
tratta, questa volta, di una problematica di non immediata soluzione, stante l’assenza di una clausola di riserva nella norma amministrativa (quale quella prevista invece nel già citato art. 15, l. n. 36/2001), e la parallela mancanza di un immediato requisito ulteriore e differenziante nella disposizione penale (come la concreta idoneità offensiva contemplata all’art. 674 c.p.).
Sul punto, a fronte di un primo orientamento volto a ritenere implicitamente depenalizzata la fattispecie di cui all’art. 659 c. 2 c.p. a seguito dell’introduzione dell’art. 10, c. 2, l. n. 447/199595, e di una seconda soluzione interpretativa che, di
91
L. ARATO-A. MADEO, Inquinamento atmosferico, cit., 227; L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 317. Sul punto v. però Cass., Sez. III, 05 giugno 2015, n. 25424, in Giur. It., 2017, 482 ss., con nota di V.MAGNANI, Art. 659 c.p., cit., che qualifica il reato come di pericolo presunto
salvo poi ritenere necessario accertare l'idoneità del rumore a turbare la pubblica quiete.
92
Così.L.ARATO-A.MADEO, Inquinamento atmosferico, cit., 228; P.PIRAS, sub art. 659 c.p., cit., 1706; L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 318.
93
L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 320 ss., che riconosce come in caso di mancato superamento dei limiti-soglia invece, stante l’intrinseca liceità dell’attività, non potrebbe configurarsi il reato di cui al comma secondo, restando comunque applicabile la fattispecie del primo comma, laddove il rumore superi la soglia della normale tollerabilità.
94«Art. 10. Sanzioni amministrative.
(…) 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro». Su tale illecito amministrativo v. P.PIRAS, sub art. 10 l. 26 ottobre 1995, n. 447, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, cit., 1401 ss.
95In ragione dell’applicabilità del principio di specialità “amministrativa” di cui all’art. 9 l. 29
novembre 1981, n. 689, che intercorrerebbe fra le due ipotesi; v.L.ARATO-A.MADEO, Inquinamento
atmosferico, cit., 229. Per un aggiornato quadro giurisprudenziale, v. V.MAGNANI, Art. 659 c.p., cit.,
contro, riteneva possibile il concorso dei due illeciti alla luce della reciproca diversità di struttura96, è prevalsa l’impostazione favorevole a individuare l’avvenuta parziale depenalizzazione della citata ipotesi criminosa determinata dall’entrata in vigore