2. Paradigmi di violazione dei limiti: scarico, emissione, deposito, inquinamento
2.1. Scarico extra-tabellare: art 137 d.lgs n 152/2006
Per quanto concerne il primo ambito richiamato, viene in rilievo il sistema regolatorio e sanzionatorio posto a salvaguardia delle risorse idriche18, anch’esso
improntato principalmente alla stigmatizzazione di condotte irrispettose dell’attività amministrativa di governo della risorsa19; in questo senso assume rilevanza lo
autonoma rilevanza al paradigma del «superamento di valori soglia predeterminati dalla legge statale, o regionale, o prefissati da autorità amministrative».
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C.BERNASCONI, Il reato ambientale, cit., 64 ss., riconosce come «in molti casi i suddetti parametri sono stabiliti ab origine in una serie di tabelle o allegati approvati con la medesima fonte, generalmente di rango primario, in cui è contenuta la norma che impone l’osservanza degli stessi. (…) In altre ipotesi, invece, la fonte primaria rimette direttamente, attraverso l’ormai noto meccanismo del rinvio, alla fonte di rango sublegislativo la determinazione dei limiti o standard di tollerabilità». Su questo profilo v. più diffusamente infra, Cap. V, Sez. I, par. 1.1.
18Per una ricostruzione più generale della regolamentazione nel settore dell’inquinamento idrico, si
rinvia a G.LA PERA, Inquinamento idrico, in P.DELL’ANNO -E.PICOZZA (diretto da), Trattato di
diritto dell’ambiente, II, Padova, 2013, 51 ss.; v. anche R.SALOMONE, Tutela delle acque. Reati, in
P.D’AGOSTINO-R.SALOMONE (a cura di), La tutela dell’ambiente. Profili penale e sanzionatori, in Trattato di diritto penale dell’impresa, XI, diretto da A.DI AMATO, Padova, 2011, 289; L.RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, Piacenza, 2015, 247 ss.
19In questa prospettiva l’art. 137 d.lgs. n. 152/2006 «si articola su quattro tipologie di reato: a)
scarico senza autorizzazione, o con autorizzazione sospesa o revocata; b) superamento dei valori limite contenuti in talune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o da autorità amministrative; c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali (amministrative) o regionali; d) violazione di obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell’obbligo di consentire l’accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo»; così C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 90. Sulla disciplina penale delle risorse idriche v. anche L.BISORI, Inquinamento
delle acque, in M.PELISSERO (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, cit., 115 ss.; ID., sub
art. 137, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova,
2007, 31 ss.; D. COSTALUNGHI, Ambiente - acque, in F.C PALAZZO-C.E. PALIERO (diretto da),
Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, 77 ss.; L.SIRACUSA, Ambiente, in M.RONCO-S.ARDIZZONE (a cura di), Codice penale ipertestuale. Leggi complementari, Milano,
2007, 68 ss.; L.VERGINE, La tutela penale delle acque nel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni
«scarico» irregolare20, attuato in violazione dei limiti di emissione generalmente imposti, espressamente sanzionato all’art. 137, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 152/200621.
Il comma 5, in particolare, sanziona gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, in fognatura o sul suolo, laddove risultino superati - in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5 al d.lgs. n. 152/2006 - i limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 del medesimo Allegato, ovvero i valori più restrittivi stabiliti dalle Regioni, dalle Province autonome, o dall’autorità d’ambito competente22.
La fattispecie in parola risulta all’evidenza fondata sul mero superamento del citato limite tabellare, a prescindere da ogni valutazione circa l’effettivo pericolo (e, a maggior ragione, il concreto danno) eventualmente cagionato alla matrice ambientale di riferimento23; è stato tuttavia sottolineato come, a differenza delle sanzioni di cui ai commi precedenti, afferenti al semplice obbligo di autorizzazione, l’ipotesi di sversamento extra-tabellare mostrerebbe una dimensione sostanziale, risultando più direttamente connessa con la tutela del bene “ambiente idrico”24. Ad ogni modo resta centrale il ruolo giocato dall’elemento quantitativo, che viene
20Per la nozione di «scarico» rilevante ai sensi dell’art. 137, l’art. 74 lett. ff) d.lgs. n. 152/2006
stabilisce che è tale «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante (…)»; sul significato di tale definizione, con gli opportuni richiami giurisprudenziali, v. L.BISORI, Inquinamento delle acque, cit., 119 ss.; D.COSTALUNGHI, Ambiente -
acque, cit., 77 ss.; L.VERGINE, La tutela penale delle acque, cit., 19 ss. 21
«Art. 137. Sanzioni penali.
(…) 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma».
22
Con riferimento all’identificazione delle sostanze pericolose il superamento dei cui limiti necessita l’intervento sanzionatorio penale, occorre richiamare la tormentata vicenda interpretativa della norma in oggetto, di fatto conclusa con l’intervento risolutore della l. 25 febbraio 2010, n. 36, che ha chiarito come la sanzione penale sia riferita solo al superamento dei valori-limite riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5; sul tema v. L.BISORI, Inquinamento delle acque, cit., 154 ss.; L.
VERGINE, La tutela penale delle acque, cit., 21 ss. 23Sul punto v. A. Z
ACCHIA, L’astrattezza del pericolo e l’offensività della condotta nel reato di
scarico extra tabellare, in Cass. pen., 2016, 663 ss. Sul profilo del rapporto fra tecnica legislativa dei limiti-soglia, pericolo astratto, e principio di offensività si tornerà più oltre, Cap. V, Sez. II, par. 2.
24
In questo senso D.COSTALUNGHI, Ambiente - acque, cit., 89; contra, L.BISORI, sub art. 137, cit., 64.
marcatamente ad assumere una funzione di contemperamento fra interesse alla salubrità delle acque, da un lato, ed altre esigenze, più direttamente legate al piano economico e produttivo, dall’altro25.
Intorno al superamento dei limiti-soglia risultano costruiti anche altri due profili legati alla norma de qua.
In primo luogo, in ragione della tipologia delle sostanze oggetto di scarico, il legislatore ha delineato, nell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 137, una circostanza aggravante ad effetto speciale, per il caso in cui venga registrata una violazione dei parametri quantitativi rispetto alle «sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5»; si tratta di un gruppo più ristretto di elementi considerati particolarmente dannosi per l’ambiente, rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto di prevedere un trattamento sanzionatorio aggravato26.
In secondo luogo, viene in rilievo l’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 137, che sanziona l’autonoma fattispecie di scarico extra-tabellare da impianti di depurazione di reti fognarie. L’elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui al comma 5 primo periodo, è dato - questa volta - dalla provenienza dello scarico, che deriva da impianti di trattamento di acque reflue urbane; anche a tale ipotesi sono estesi i medesimi limiti fissati dalle richiamate tabelle per i reflui industriali27.
Da ultimo occorre ricordare la rilevanza solo amministrativa dei casi di scarico in violazione dei limiti-soglia che non provengano dalla lavorazione industriale ovvero dagli impianti di depurazione appena richiamati, o che comunque abbiano ad oggetto sostanze diverse da quelle indicate nelle tabelle dell’Allegato 5; per tutti questi casi troverà applicazione l’art. 133 d.lgs. n. 152/200628.
25
Così L. BISORI, sub art. 137, cit., 34; nello stesso senso C. RUGA RIVA, Diritto penale
dell’ambiente, cit., 93, afferma come «il valore limite segna il punto di equilibrio individuato dal legislatore statale (nonché, in modo più problematico, dal legislatore regionale o dall’autorità amministrativa) tra attività imprenditoriale lecita e attività penalmente illecita ovvero, detto diversamente, il livello di inquinamento consentito in vista di interessi collettivi (lavoro, iniziativa economica, benessere collettivo) reputati meritevoli».
26
Sui tratti di tale circostanza, v. L.BISORI, Inquinamento delle acque, cit., 161 ss.; L.SIRACUSA,
Ambiente, cit., 82.
27
In merito a tale fattispecie, e alle relative problematiche interpretative e applicative, D. COSTALUNGHI, Ambiente - acque, cit., 95 ss.; L.BISORI, Inquinamento delle acque, cit., 162 ss.
28
Sul punto, per tutti, L. BISORI-L. PRATI, sub art. 133, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, cit., 4 ss.