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3.4.2 – IL DIRITTO GLOBALE.

COSMOPOLITISMO E GLOBAL GOVERNANCE: LE NUOVE FRONTIERE DELLA POLITICA GLOBALE.

3.4.2 – IL DIRITTO GLOBALE.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personale e sociali”. Art. 3 della Costituzione Italiana.

Nel passaggio dalla modernità alla post modernità, l‟individuo sembra assumere maggiore importanza rispetto allo stato; in particolare assistiamo a questo mutamento di prospettiva soprattutto a partire dalla fine della seconda guerra mondiale per quello che riguarda le norme di giustizia internazionali e, di conseguenza i cambiamenti apportati al diritto internazionale per rafforzarne l‟efficacia.

Per definizione il diritto internazionale è un corpo di leggi che regola le relazioni fra gli stati e non fra gli individui, ma nel corso del ventesimo secolo sempre più diritti e responsabilità saranno accordati direttamente a questi ultimi dando l‟avvio, di fatto, ad un corpo di norme cosmopolitiche.

Le norme di giustizia internazionale sorgono nella maggior parte dei casi attraverso impegni derivanti da trattati e accordi bilaterali o multilaterali tra gli stati; ne regolano i rapporti in diversi campi, che vanno dall’industria al commercio, alla guerra e alla sicurezza, all’ambiente e all’informazione. Le norme di giustizia cosmopolitiche, invece, vincolano gli individui in quanto persone morali e giuridiche di

una società civile globale. (…) la loro peculiarità è che dotano di diritti e titoli gli individui, non gli stati e i loro rappresentanti497.

In particolare la legislazione nazionale non solo diventa palesemente

insufficiente, ma è chiamata a concorrere con quella promossa dalle istituzioni alle quali viene delegato potere regolamentare498in quanto si rende necessario istituire, a questo scopo, strutture regionali, transnazionali, sovranazionali a cui delegare poteri legislativi crescenti a causa dell‟erosione del potere statale, anche in questo campo, causata dalla globalizzazione.

È necessario, quindi che le autorità territoriali tradizionali cedano compiti a

nuove forme giurisdizionali funzionali create per portare avanti compiti specifici e limitati nel tempo499, dato che sono proprio le istituzioni oggi ad essere maggiormente messe in discussione attraverso un processo di frantumazione e di opacizzazione della sovranità statale, di un suo superamento attraverso l‟espansione dell‟economia finanziaria e della tecnologia a scapito anche del potere normativo e delle regole giuridiche.

I giuristi non sono più il ceto detentore del sapere giuridico al servizio del potere normativo dello stato: sono dei professionisti del diritto che offrono prestazioni sul mercato500. In questo modo il diritto perde la sua valenza normativa e, di

conseguenza, il diritto globale diviene strumento per scambi economici, assimilabile al denaro.

Se il diritto si svincola dal territorio, assume una valenza universale e transnazionale, d‟altra parte si frantuma in molteplici dialetti giuridici; diventa diritto glocale perché permeabile agli elementi informali che influenza comportamenti individuali e collettivi. Il diritto diventa permeabile alle interferenze esterne anche e soprattutto a causa del fatto che non è più prodotto solo dagli stati, ma diventa una sorta di legittimazione liberale di ciò che viene fatto dalle imprese.

Manca ancora una sfera giuridica pubblica globale così come un discorso pubblico globale; il diritto della globalizzazione è un ordine aperto a nuovi soggetti, a

497 S. BENHABIB – Cittadini globali – Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 15. 498

A. PALUMBO – Governance dello Stato e stato della governance: una panoramica - op. cit. - pag. 21.

499 Ibidem.

nuove modalità, a nuovi iter di produzione501. A questa tipologia del diritto globale che

Ferrarese definisce “delle possibilità”, se ne affianca un altro, sempre di tipo globale, detto “delle necessità”, cui appartengono i diritti umani, il diritto processuale, costituzionale, penale, delle giurisdizioni internazionali e corrisponde all’emergere di

uno sguardo unitario sul mondo502.

La legislazione nazionale parlamentare non solo diventa palesemente insufficiente, ma è chiamata a concorrere con quella promossa dalle istituzioni alle quali viene delegato potere regolamentare. Al fine di evitare conflitti deleteri, la governance suggerisce di ridimensionare il ricorso alla legislazione parlamentare limitandola all’elaborazione di leggi quadro il cui compito è quello di coordinare le attività regolative esplicate dalle varie giurisdizioni territoriali e funzionali operanti al di sopra e al di sotto di quella statale503.

Un ulteriore svuotamento di funzioni e di prerogative democratiche dello stato nazionale, soprattutto nella considerazione che proprio nel potere legislativo si estrinseca principalmente il mandato popolare di costituzione del Parlamento che da un ruolo primario di conduzione politica dello stato, passa ormai ad una funzione secondaria di attuatore di decisioni prese, pur anche in cooperazione e collaborazione, da altri soggetti per il momento non eletti dal popolo del quale, quindi, non sono rappresentanti.

Questo ci riporta alla considerazione che le linee di responsabilità politica

stabilite dalla governance non corrispondono con quelle delle istituzioni rappresentative 504 e che lo sviluppo di nuove forme di rappresentanza può

rappresentare o un elemento di conflitto con le istituzioni tradizionali o causare lo svuotamento delle stesse505.

La bilancia giuridica tende a pendere verso il diritto delle possibilità, condannando il diritto ad un ruolo di gregario dell‟economia del rischio diventando, a sua volta, produttore di rischio; un rischio che porta inevitabilmente alla fine del welfare state, ma anche alla fine della nozione di responsabilità che era alla base delle azioni

501 Ivi, pag. 40. 502 Ibidem. 503

A. PALUMBO – Governance dello Stato e stato della governance: una panoramica - op. cit. - pag. 21.

504 Ivi, pag. 29. 505 Ibidem.

umane nella concezione liberale del diritto stesso. L‟accettazione e l‟accettabilità del rischio erodono, una volta di più, la sovranità statale a favore della istituzionalizzazione

del dubbio506.

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