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DISCIPLINA DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICO-AMBIENTALI (B.U 16 dicembre 1989, n 23)

TESTO COORDINATO

Modifiche e integrazioni ai sensi di:

L.R. 20 marzo 1992, n. 12 (B.U. 1 aprile 1992, n. 6) L.R. 12 aprile 1995, n. 14 (B.U. 15 aprile 1995, n. 8) L.R. 22 settembre 1999, n. 31 (B.U. 1 ottobre 1999, n. 18)

La legge in esame esprime all’art.1 le seguenti finalità:

in conformità ai principi e agli obiettivi dello Statuto regionale, il processo di pianificazione del territorio regionale è volto all’equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche del territorio con le trasformazioni di uso produttivo ed insediativo connesse agli indirizzi di sviluppo economico e sociale della Regione; nell’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, di cui al quarto comma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione procede alla formazione del Piano territoriale paesistico- ambientale regionale, il quale rappresenta la carta fondamentale della trasformabilità antropica del territorio. I temi generali e specifici trattati, per come definito nel format della scheda, sono: gli strumenti sovracomunali e la tutela e sostenibilità tra i principi di pianificazione.

Gli strumenti sovracomunali a livello regionale sono caratterizzati dal Piano territoriale paesistico-ambientale regionale, per come indicato negli artt. 3-4-7-8-9 , e dai Piani paesistici esecutivi di ambito, art.11.

I Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta hanno per oggetto gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali, del territorio stesso (art. 3).

Tra i diversi compiti del piano quello di individuare gli eventuali scostamenti tra prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore, nonché gli interventi pubblici in attuazione o programmati al momento dell’adozione del Piano (art. 4).

In merito alle procedure di formazione e approvazione occorre sottolineare, per come indicato all’art. 7, che la Giunta regionale predispone i progetti dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta avvalendosi di: uffici regionali; tecnici e personale delle amministrazioni locali interessate; tecnici liberi professionisti esperti nei settori, e che ciascun Comune entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei progetti dei Piani, con deliberazione Consiliare si esprime in merito alle opposizioni e/o osservazioni pervenute e formula contestualmente il proprio parere.

Per quanto concerne la tutela: i Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta articolano le modalità di tutela e valorizzazione secondo il diverso grado di trasformabilità degli elementi riconosciuti compatibili in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore tematico e d’insieme nonché in riferimento alle principali categorie d’uso antropico. Le modalità di tutela e di valorizzazione prevedono: conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi e degli insiemi con l’eventuale introduzione di nuovi usi compatibili; eventuale trasformazione fisica e d’uso a seguito di verifica di ammissibilità positiva, in sede di formazione dello strumento urbanistico attraverso lo specifico studio di compatibilità di cui all’articolo 10; trasformazione fisica e d’uso condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione (art. 5).

Per quanto concerne la sostenibilità, espressa in termini di verifica della compatibilità, si ha che nel caso di applicazione della modalità di tutela e valorizzazione che comporta la verifica di ammissibilità, quest’ultima viene effettuata in sede di formazione o revisione dello strumento urbanistico, attraverso la predisposizione - da parte del soggetto proponente la trasformazione - di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi per i quali è prescritta la verifica (art. 10).

Allegato 1

Schede di sintesi delle leggi urbanistiche regionali e delle p.a. italiane

67 13.REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 TUTELA ED USO DEL SUOLO (B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

TESTO COORDINATO

Modifiche e integrazioni ai sensi di:

L.R. 9 gennaio 1978, n. 4 (B.U. 10 gennaio 1978, suppl. al n. 2) L.R. 19 dicembre 1978, n. 77 (B.U. 27 dicembre 1978, n. 53) L.R. 20 maggio 1980, n. 50 (B.U. 28 maggio 1980, n. 22) L.R. 11 agosto 1982, n. 17 (B.U. 25 agosto 1982, n. 34) L.R. 17 ottobre 1983, n. 18 (B.U. 19 ottobre 1983, n. 42) L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 (B.U. 12 gennaio 1984, n. 50) L.R. 6 dicembre 1984, n. 62 (B.U. 12 dicembre 1984, n. 50) L.R. 31 gennaio 1985, n. 8 (B.U. 6 febbraio 1985, n. 6) L.R. 27 febbraio 1986, n. 11 (B.U. 5 marzo 1986, n. 9) L.R. 2 maggio 1986, n. 18 (B.U. 7 maggio 1986, n. 18) L.R. 19 novembre 1986, n. 52 (B.U. 26 novembre 1986, n. 47) L.R. 30 novembre 1987, n. 57 (B.U. 9 dicembre 1987, n. 49) L.R. 31 agosto 1988, n. 41 (B.U. 7 settembre 1988, n. 36) L.R. 23 gennaio 1989, n. 6 (B.U. 1 febbraio 1989, n. 5) L.R. 3 aprile 1989, n. 20 (B.U. 12 aprile 1989, n. 15)

L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 (B.U. 28 dicembre 1991, suppl. al n. 52) L.R. 18 giugno 1992, n. 28 (B.U. 24 giugno 1992, n. 26)

L.R. 10 novembre 1994, n. 45 (B.U. 16 novembre 1994, n. 46) L.R. 23 marzo 1995, n. 43 (B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12) L.R. 9 aprile 1996, n. 18 (B.U. 17 aprile 1996, n. 16)

L.R. 27 maggio 1996, n. 30 (B.U. 5 giugno 1996, n. 23) L.R. 4 settembre 1996, n. 72 (B.U. 11 settembre 1996, n. 37) L.R. 29 luglio 1997, n. 41 (B.U. 6 agosto 1997, n. 31)

L.R. 7 agosto 1997, n. 48 (B.U. 13 agosto 1997, suppl. al n. 32) L.R. 8 luglio 1999, n. 19 (B.U. 14 luglio 1999, n. 28)

L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (B.U. 18 novembre 1999, 3° suppl. al n. 46) L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (B.U. 29 marzo 2000, 2° suppl. al n. 13) L.R. 26 gennaio 2007, n. 1 (B.U. 5 Febbraio 2007, n. 5)

Temi generali Temi specifici Contenuti N° Art.

Strumenti sovracomunali

Livello regionale Piano Territoriale Regionale. 5-8, 8bis, 9ter, 10 Livello provinciale Piani Territoriali Provinciali. 5-8, 8bis, 9ter, 10

Livello intercomunale

Piano Territoriale Metropolitano, Progetti Territoriali Operativi, Piani Paesistici, Piani Regolatori Generali in forma associata. 5-8, 8bis, 8ter, 8quater, 8quinquies, 9ter,10, 11,16-18 Pianificazione comunale

Piano comunale Piano Regolatore Generale. 11-14, 17-19

Approvazione del

Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale. Sulla base degli elementi acquisiti il Comune elabora il progetto preliminare, che deve comprendere lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano, le norme di attuazione. In seguito alle osservazioni il Consiglio comunale adotta il piano, il quale viene poi inviato alla Giunta regionale per l’approvazione.

Regolamenti Non si fa specifico riferimento allo strumento ma sono svariate le norme utili alla formazione del piano. 20-31 Attuazione del

piano Strumenti urbanistici esecutivi, Programma di attuazione. 32-33

Piani attuativi

Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente: i Piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; i Piani per l’edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; i Piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457; i Piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata; i Piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all’articolo 47 della presente legge, i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3241, 41bis, 42-46

Strumenti di Pianificazione Negoziata

Oltre ai programmi su citati, viene elaborato nell’ottica della negoziazione anche il Programma pluriennale di attuazione (Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici).

33-37,37bis

Concertazione istituzionale

Conferenze

Conferenza di pianificazione.

Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.

3bis

Accordi

Accordo di programma

I Piani Territoriali sono variati in conseguenza

dell’approvazione dei piani di settore, qualora questi ultimi siano stati approvati, e possono altresì essere variati in conseguenza dell’approvazione di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato del Programma Regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull’assetto del territorio.

10

Principi di pianificazione

Sussidiarietà

La sussidiarietà è tra le finalità delle legge e viene espressa in termini di attuazione d’una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono.

1

Conoscenza

La conoscenza è tra le finalità delle legge e viene espressa in termini di conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici. Inoltre, secondo l’articolo inerente lo stato di attuazione del processo di pianificazione, la Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitana, attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l’aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione.

1, 10bis

Partecipazione

La partecipazione è tra le finalità delle legge e viene espressa in termini di partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell’uso del suolo urbano ed extraurbano. Inoltre, secondo l’articolo inerente il controllo partecipativo,chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese.

1,60

Valutazione

La valutazione è espressa in termini di costi-benefici, tempi di realizzazione, fabbisogni e analisi di compatibilità nei diversi strumenti della pianificazione, in particolare negli elaborati del Progetto territoriale operativo e nel Programma d’azione. Inoltre, nell’art.66 viene indicata la valutazione dell’Ufficio

8ter, 8quater, 34, 41bis, 52, 56,66

Allegato 1

Schede di sintesi delle leggi urbanistiche regionali e delle p.a. italiane

69 Tecnico Erariale, al quale viene notificata dal Sindaco a norma

dell’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Sostenibilità

Non vi sono dei riferimenti espliciti se non nelle finalità della legge in cui la sostenibilità viene espressa in termini di piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed

infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo.

1

Tutela

La tutela caratterizza in termini non specifici la legge in termini di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali.

1

Principi operativi

Aree Agricole

Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l’efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed di ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

25

Centri storici

Il Piano Regolatore Generale individua, tra le altre cose, gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell’ambiente urbano nel suo complesso.

Particolare riferimento ai centri storici viene indicato anche nell’articolo inerente gli standard urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale, nonché nei contenuti del programma di attuazione, il quale tra l’altro indica gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell’articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che siano compresi nel perimetro di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo.

Anche in merito alle convenzioni relative ai piani esecutivi si fa riferimento a particolari prescrizioni per i centri storici, così come nella perimetrazione degli abitati e nella disciplina transitoria dell’attività costruttiva.

Inoltre, all’art.76, inerente la Commissione tecnica urbanistica, tra gli esperti (designati rispettivamente dall’Ordine degli Architetti, dall’Ordine degli Ingegneri, dall’Ordine regionale dei geologi, dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall’Istituto Nazionale di Urbanistica) vi sono quelli designati dall’Associazione Nazionale Centri Storici Artistici. 12, 21, 34, 45, 76, 81, 85 Mobilità e Infrastrutture di Trasporto

Il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture viene più volte richiamato nella legge, soprattutto in merito alle norme destinate per l’agricoltura e nelle norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari. Inoltre, all’interno degli insediamenti il Piano Regolatore Generale deve garantire il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l’organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.

24-26

Perequazione Standard

urbanistici Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale. 22 Sportello

14.REGIONE PUGLIA

Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20

NORME GENERALI DI GOVERNO E USO DEL TERRITORIO

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