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PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO (B.U 11 marzo 2008, n 11, suppl n 2)

Temi generali Temi specifici Contenuti N° Art.

Strumenti sovracomunali

Livello regionale Livello provinciale

Piano Urbanistico Provinciale.

Sono altresì indicati all’art. 3 i piani dei parchi naturali Provinciali e del parco nazionale dello Stelvio.

10-20

Livello intercomunale

Il Piano Territoriale della Comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della Comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, con l’obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle Comunità dalla legge Provinciale n. 3 del 2006.

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Pianificazione comunale

Piano comunale Piano Regolatore Generale. 29-35

Approvazione del

piano Il Piano Regolatore Generale è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento. 32

Regolamenti Regolamento Edilizio Comunale. 36

Attuazione del piano

Il Piano attuativo è lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale, in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. I Piani attuativi possono essere d’iniziativa pubblica, privata e mista.

Il Piano Regolatore Generale o i relativi piani di attuazione possono prevedere la formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme

38, 39, 40, 41

26 Tale legge ha abrogato, eccezione fatta per qualche articolo, la legge storica n. 22 del 5 settembre 1991, coordinata ai

seguenti testi di legge, rappresentati, appunto le modifiche ed integrazioni: L.P. 15 gennaio 1993, n. 1 (B.U. 26 gennaio 1993, n. 4. Avv. rettifica in B.U. 11/93) L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (B.U. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1) L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (B.U. 23 novembre 1993, n. 57)

L.P. 13 luglio 1995, n. 7 (B.U. 25 luglio 1995, n. 34) L.P. 12 febbraio 1996, n. 3 (B.U. 20 febbraio 1996, n. 10)

L.P. 9 settembre 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre 1996, n. 41, straord.) L.P. 7 luglio 1997, n. 10 (B.U. 15 luglio 1997, n. 31, suppl. n. 2)

L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 (B.U. 3 marzo 1998, n. 10, suppl. n. 2. Avv. rettifica in B.U. 22/1998, e B.U. 30/1998) L.P. 11 settembre 1998, n. 10 (B.U. 15 settembre 1998, n. 38, suppl. n. 1)

L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (B.U. 9 maggio 2000, n. 20, suppl. n. 1) L.P. 22 marzo 2001, n. 3 (B.U. 27 marzo 2001, n. 13, suppl. n. 2) L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 (B.U. 26 febbraio 2002, n. 9, suppl. n. 2) L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 (B.U. 4 marzo 2003, n. 9)

L.P. 1 agosto 2003, n. 5 (B.U. 5 agosto 2003, n. 31, suppl. n. 4) L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 (B.U. 17 dicembre 2004, n. 50 bis, straord.) L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (B.U. 15 novembre 2005, n. 46, suppl. n. 2) L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 (B.U. 2 gennaio 2007, n. 1, suppl. n. 3) L.P. 9 febbraio 2007, n. 3 (B.U. 20 febbraio 2007, n. 8)

un’unità minima d’intervento.

Piani attuativi

Sono Piani attuativi d’iniziativa privata: a) i Piani di lottizzazione;

b) i Piani di recupero;

c) i Piani per l’edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;

d) i Piani per gli insediamenti produttivi. Il Piano attuativo d’iniziativa pubblica riguarda: a) la lottizzazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 50; b) il recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l’edilizia abitativa, di cui alla legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica Provinciale della casa e modificazioni della legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi Provinciali in materia di edilizia abitativa)” di seguito definita edilizia abitativa pubblica, nonché l’edilizia agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;

d) gli insediamenti produttivi.

Costituiscono Piani d’iniziativa mista pubblico-privata i Programmi integrati d’intervento promossi dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale o per programmare interventi edilizi di particolare complessità e impegno finanziario. Il Programma integrato d’intervento è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall’integrazione di diverse tipologie d’intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

42-44, 45-50, 51

Strumenti di Pianificazione Negoziata

Si rimanda a quanto sopra. --

Concertazione istituzionale

Conferenze

Viene convocata da parte della Comunità una conferenza per la stipulazione di un Accordo-quadro di programma tra la Comunità, i Comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.

22

Accordi Accordo-quadro di programma, Accordi tra soggetti pubblici e

privati. 22, 30

Principi di pianificazione

Sussidiarietà

Il sistema della pianificazione territoriale provinciale si ispira al principio della sussidiarietà responsabile e si realizza mediante un processo permanente d’integrazione, di aggiornamento e di modifica degli strumenti di pianificazione secondo quanto previsto dalla stessa legge e dal piano urbanistico provinciale.

2, 4

Conoscenza

La Provincia, attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), cura la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all’ambiente.

Inoltre, per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per sensibilizzare gli operatori del settore ai principi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, la Provincia, le Comunità e i Comuni, anche in collaborazione con

l’università, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, promuovono la conoscenza delle tecniche di edilizia sostenibile attraverso seminari informativi, iniziative culturali, di formazione e aggiornamento rivolte ai soggetti interessati.

9, 82

Partecipazione

Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le Comunità e i Comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte. Questo metodo si realizza mediante: l’intervento dei soggetti interessati nell’ambito delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione; l’utilizzo degli accordi-quadro di programma previsti da questa legge; il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi nonché dei gestori di servizi pubblici e d’interesse pubblico nella definizione degli

Allegato 1

Schede di sintesi delle leggi urbanistiche regionali e delle p.a. italiane

81 obiettivi e delle scelte strategiche nell’ambito degli accordi-

quadro di programma; il ricorso agli accordi tra Comuni e privati nell’ambito delle procedure di approvazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonché nell’utilizzo degli strumenti della compensazione e della perequazione urbanistica.

Valutazione

Prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell’autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale, è una delle finalità della legge. Infatti, il Piano Urbanistico Provinciale, i piani territoriali delle Comunità e i Piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale o dalla stessa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L’autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all’atto dell’elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.

2, 6, 141,142

Sostenibilità

Promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto del principio di sussidiarietà responsabile, è una delle finalità della legge.

In particolare occorre sottolineare il Titolo IV inerente le disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

2, Titolo IV

Tutela

Tra le finalità della legge viene menzionata quella utile ad assicurare la tutela dell’identità storica e culturale della popolazione trentina, concetto esplicitato in merito agli indirizzi inerenti la tutela degli insedianti storici.

Particolare rilievo investe poi la tutela del paesaggio indicata nel Titolo III.

Inoltre, vengono dati indirizzi in merito agli inquinamenti, alla sicurezza del territorio e all’igiene.

2, 60, 63, 67-80,

137

Principi operativi

Aree Agricole Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura. 62 Centri storici

La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici costituisce elemento necessario per la

pianificazione urbanistica. 60, 61

Mobilità e Infrastrutture di Trasporto

Tra i contenuti essenziali del piano territoriale della Comunità si fa riferimento all’individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal Piano provinciale della mobilità. Inoltre, per l’edificazione vengono dati gli indirizzi inerenti le distanze minime a protezione del nastro stradale e ferroviario, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento, nonché in merito alle zone agricole o silvo-pastorali l’apertura di nuove strade nel loro interno è consentita al solo fine di permettere l’accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.

21, 64, 65

Perequazione

Il Piano Regolatore Generale può essere redatto secondo tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica. La perequazione urbanistica persegue un’equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari delle aree alle quali si riferisce. La perequazione si attua mediante i Piani attuativi, i quali possono riguardare uno o più ambiti oggetto di perequazione, anche non contigui.

53, 54

Standard urbanistici

La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.

58, 59

Sportello

19.REGIONE UMBRIA

Legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

NORME IN MATERIA DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

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