TESTO COORDINATO
Modifiche e integrazioni ai sensi di:
Avviso di rettifica (B.U.R.T. 27 gennaio 2005, n. 6)
L.R. 26 gennaio 2005, n. 15 (B.U.R.T. 27 gennaio 2005, n. 6) L.R. 27 dicembre 2005, n. 70 (B.U.R.T. 30 dicembre 2005, n. 48) L.R. 21 giugno 2006, n. 24 (B.U.R.T. 23 giugno 2006, n. 19) L.R. 28 luglio 2006, n. 37 (B.U.R.T. 9 agosto 2006, n. 26) L.R. 20 marzo 2007, n. 15 (B.U.R.T. 28 marzo 2007 n. 6)
Temi generali Temi specifici Contenuti N° Art.
Strumenti sovracomunali
Livello regionale Piano Regionale di Indirizzo Territoriale (P.I.T.). 48 Livello provinciale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.). 51 Livello
intercomunale
Non vi sono strumenti obbligatori. È comunque facoltà dei Comuni di associarsi per la redazione di Piani Strutturali coordinati a livello intercomunale.
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Pianificazione comunale
Piano comunale
Piano Strutturale (P.S.), di valenza territoriale e non conformativo del regime dei suoli, con dirette relazioni con il P.T.C. e il P.I.T. e con contenuti prescrittivi per il Regolamento Urbanistico.
Regolamento Urbanistico (R.U.), con valenza operativa e conformativa del regime dei suoli, con dirette relazioni con il Piano Strutturale.
Piano Complesso di Intervento (P.C.I.), strumento facoltativo per la realizzazione programmata delle trasformazioni del territorio che richiedano l’esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati.
53
55 56, 57
Approvazione del piano
Competenza comunale esclusiva, nel rispetto dei principi costituzionali riformati dalla Legge Cost. 3/2001. La formazione del Piano Strutturale presuppone comunque, prima dell’atto di adozione, l’apporto collaborativo di tutti gli enti ed organismi pubblici tenuti.
15 - 18
Regolamenti Regolamento Edilizio. 64
Attuazione del piano
L’attuazione del piano avviene mediante i Piani complessi di intervento, i Piani attuativi, i Programmi complessi di riqualificazione insediativa, nonché i Piani agricoli aziendali, e gli Interventi urbanistico-edilizi convenzionati o diretti.
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Piani attuativi
Lottizzazioni, P.E.E.P., P.I.P., Piani di recupero.
La legge non fa cenno al “Piano particolareggiato” di iniziativa pubblica.
Nella parte riferita ai Piani attuativi sono disciplinati anche i Programmi complessi di riqualificazione urbana (P.I.I., P.R.U etc.).
Allegato 1
Schede di sintesi delle leggi urbanistiche regionali e delle p.a. italiane
77 Strumenti di
Pianificazione Negoziata
Anche se non in modo esplicito in quanto vincolati alle prescrizione dello strumento generale hanno valenza negoziale i Piani complessi d’intervento e i programmi complessi.
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Concertazione istituzionale
Conferenze
Conferenza paritetica interistituzionale: composta da nove membri (tre in rappresentanza della Regione, tre della Provincia e tre del Comune), ha lo scopo di comporre i conflitti tra enti in materia di governo del territorio, riducendo i casi di contenzioso davanti al giudice amministrativo.
È altresì presente la conferenza dei servizi, ad esempio nelle procedure di rilascio del permesso a costruire (art. 88).
24-26
Accordi
Accordo di pianificazione: consente la variazione consensuale e contestuale di due o più strumenti della pianificazione territoriale di diversi soggetti istituzionali (es: P.T.C. e P.S.) (L’Accordo di programma non è disciplinato dalla legge in esame).
21 -23
Principi di pianificazione
Sussidiarietà
La L.R. n° 1/05 si ispira ai principi derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. I rapporti tra i soggetti istituzionali (e conseguentemente tra i relativi piani) sono pertanto ispirati ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, superando il principio gerarchico ancora presente nella previgente LR n° 5/95.
7
Conoscenza
Ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, Comuni, Province e Regione collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale ed atti per il governo del territorio e l’omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l’efficacia dell’azione amministrativa. La legge regionale considera, inoltre, il Quadro Conoscitivo come parte integrante del PIT, del PTC, del PS. Esso
accompagna infatti i vari livelli di interveto della pianificazione, regionale, provinciale e comunale.
In particolare, il quadro conoscitivo del piano strutturale viene definito come uno strumento idoneo a individuare,valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di coordinamento. Introduce, inoltre, il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto nel regolamento urbanistico.
27 , 48, 51, 53, 55
Partecipazione
Il tema della partecipazione alla costruzione delle regole per lo sviluppo sostenibile è affrontato indirettamente anche all’interno delle prescrizioni relative alla definizione e alla formazione dello Statuto del territorio: lo statuto del territorio assume e ricomprende, all’interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale, le invarianti
strutturali, quali elementi cardine dell’identità dei luoghi, consentendo in tal modo l’individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio. Viene sottolineata, anche, l’importanza della partecipazione in merito agli atti di competenza statale.
Inoltre, i Comuni, le Province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento. Le Province e la Regione istituiscono il garante della
Comunicazione, che può essere scelto all’interno della struttura dell’ente o all’esterno secondo le specifiche definite dalla legge. Il garante della Comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee,
l’informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
5, 7, 19, 20
Valutazione
In recepimento delle direttive comunitarie viene prescritta la valutazione integrata così come viene prescritto il monitoraggio degli effetti di tutti i piani e programmi (regionali, provinciali e comunali) con la sola eccezione dei piani attuativi e degli strumenti di dettaglio appositamente indicati dal Piano
Strutturale.
Sostenibilità Lo sviluppo sostenibile è uno dei criteri fondativi della legge regionale, enunciato e declinato nei principi generali. 1 -5
Tutela
La tutela si esercita a vari livelli, a partire dai contenuti statutari degli strumenti della pianificazione territoriale (statuto del territorio, invarianti strutturali, individuazione dei beni culturali e paesaggistici soggetti a tutela e valorizzazione), per arrivare alla disciplina degli insediamenti esistenti contenuta nel Regolamento Urbanistico basata su un quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico e delle funzioni in atto.
Fino all’approvazione del piano paesaggistico regionale (articolato nei contenuti statutari del P.I.T., del P.T.C. e del P.S.) restano ovviamente in vigore i vincoli paesaggistici in essere. 30-36, 48, 51, 53, 55 Principi operativi Aree Agricole
La L.R. 1/05 recepisce la disciplina della L.R. n° 64/95. Gli strumenti di pianificazione, ed in particolare iI Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico, individuano le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola. In tali aree le aziende agricole, mediante appositi piani aziendali (PMAA), possono realizzare edifici ad uso agricolo nei limiti stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale.
39-47
Centri storici
Il tema dei centri storici non ha uno spazio autonomo nella disciplina per il governo del territorio individuata dalla Legge. I centri storici diventano parte integrante del patrimonio insediativo e delle risorse essenziali del territorio e solo in quanto tali sono oggetto di prescrizioni. La Regione promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali individuando tra queste la città e il sistema degli insediamenti.
Inoltre lo statuto dei luoghi in relazione al territorio comunale, ricomprende all’interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale, le invarianti strutturali, quali elementi cardine dell’identità dei luoghi.
Alcuni elementi della disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia applicabili alla gestione e alla tutela dei centri storici, sono contenute inoltre nelle prescrizioni relative al
Regolamento Urbanistico. 3, 5, 53, 55 Mobilità e Infrastrutture di Trasporto
Il tema della mobilità e delle infrastrutture di trasporto è trattato nei primi articoli della legge tra i principi fondamentali. È inoltre disciplinato dai contenuti degli articoli relativi al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico a proposito dei sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio e delle infrastrutture specifiche da realizzare.
1 -3, 48, 51, 53,
55
Perequazione
La perequazione è la disciplina finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica.
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Standard urbanistici
Non si fa riferimento agli stessi mediante esplicito articolo, ma si rimanda, per come indicato ad esempio all’art. 53, agli
standard di cui al D.M. 1444/68. --
Sportello urbanistico
Nell’art. 86 si rinvia alla disciplina statale limitatamente alle norme riferite alla Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per le fattispecie da esse disciplinate.
Allegato 1
Schede di sintesi delle leggi urbanistiche regionali e delle p.a. italiane
79 18.PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 126
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO