• Non ci sono risultati.

LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (B.U.R.L 16 marzo 2005, n 11, 1º suppl ord.)

TESTO COORDINATO

Modifiche e integrazioni ai sensi di:

L.R. 27 dicembre 2005, n. 20 (B.U.R.L. 30 dicembre 2005, n. 52, 1º suppl. ord.) L.R. 3 marzo 2006, n 6 (B.U.R.L. 7 marzo 2006, n. 10, 1° suppl. ord.)

L.R. 14 luglio 2006, n 12 (B.U.R.L. 18 luglio 2006, n. 29, 1° suppl. ord.) L.R. 27 febbraio 2007, n. 5 (B.U.R.L. 2 marzo 2007, n. 9, 2° suppl. ord.) L.R. 3 ottobre 2007, n. 24 (B.U.R.L. 4 ottobre 2007, n. 40, 1° suppl. ord.)

Temi generali Temi specifici Contenuti N° Art.

Strumenti sovracomunali

Livello regionale Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali Regionali d’Area. 19-22 Livello provinciale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 15,17,18 Livello

intercomunale

Pianificazione comunale

Piano comunale

Piano di Governo del Territorio (PGT).

Esso si compone di tre documenti: Documento di piano (DP); Piano dei servizi (PS); Piano delle regole (PR).

6-10

Approvazione del piano

L’adozione e l’approvazione degli atti costituivi il PGT viene fatta a cura del consiglio comunale, secondo una procedura che prevede momenti di pubblicità (all’atto del conferimento di incarico di redazione, prima dell’adozione), la valutazione della compatibilità con il PTCP vigente a cura della Provincia e l’acquisizione delle osservazione di A.S.L. ed A.R.P.A..

13

Regolamenti Regolamento Edilizio. 28-29

Attuazione del

piano Piani attuativi e Atti di programmazione negoziata. 6

Piani attuativi

I Piani attuativi comunali sono costituiti da tutti gli strumenti attuativi già previsti dalla legislazione statale e regionale. Qualora comporti variante agli strumenti urbanistici comunali (vigenti o adottati) o abbia rilevanza regionale comporta l’apertura della procedura dell’accordo di programma.

12,14, 46 Strumenti di

Pianificazione Negoziata

Programmi integrati di intervento e Programmi di recupero

urbano (PRU) della L 493/93. 87-94

Concertazione istituzionale

Conferenze

Conferenza dei Comuni, delle Comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette.

Sono altresì previste le Conferenze dei servizi, ma alle stesse non viene fatto esplicito riferimento mediante definizione di un artico al hoc.

16

Accordi

Non si fa esplicito riferimento, mediante articoli specifici, agli accordi che comunque vengono menzionati in qualità di Accordi di programma in riferimento all’approvazione dei Programmi integrati d’intervento.

92 Principi di

governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso.

Conoscenza La Regione cura la realizzazione del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale). 3

Partecipazione

La partecipazione è tra i criteri ispiratori della legge. Il governo del territorio si caratterizza per la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni.

Le modalità di partecipazione sono oggetto di uno specifico provvedimento che la Giunta regionale deve approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

È istituita l’Autorità per la programmazione territoriale con il compito di monitorare sul funzionamento della legge alla quale è assicurata la partecipazione degli enti locali e dei cittadini. È istituita una conferenza dei Comuni, delle Comunità montane ed enti gestori delle aree protette con funzioni consultive. Al Comune è data facoltà di fissare specifiche procedure di partecipazione nella fase di adozione e approvazione dei documenti del PGT.

La partecipazione dei Comuni è assicurata nella fase di approvazione del PTCP.

È assicurata, inoltre, la partecipazione dei cittadini alla redazione del PTR, con l’istituzione di modalità di consultazione durante la fase di redazione del piano.

1-3, 13, 16-17, 21

Valutazione

È prevista una procedura di valutazione ambientale dei piani PTR, PTCP e DP nella fase preparatoria al fine di verificare la congruità delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità prefissati.

I programmi integrati di intervento sono sottoposti a Valutazione d’impatto ambientale.

4, 87

Sostenibilità

La sostenibilità è uno dei principi ispiratori della legge e più volte viene menzionata nei differenti articoli, come ad esempio nell’art. 2, secondo il quale “I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni”.

1

Tutela

Il termine tutela viene più volte ripreso nella legge, come ad esempi in merito ai contenuti del Documento di piano per il quale “sono previsti criteri di tutela ambientale, dei beni naturali, paesaggistica, storico culturale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica”.

Inoltre si specifica l’importanza del coordinamento con i livelli di tutela sovraordinati (vincoli di tutela a beni ambientali e paesaggistici).

All’art. 75 inoltre vengono indicate le “modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela”.

8,10

Principi operativi

Aree Agricole

Il Piano delle regole individua le aree destinate all’agricoltura e stabilisce: la disciplina d’uso, di valorizzazione e di

salvaguardia; recepisce i contenuti dei piani di settore (piani di assestamenti, di indirizzo forestale e di bonifica); individua e norma la disciplina degli edifici presenti non più ad uso agricolo.

Alle aree agricole non è applicato alcun indice di fabbricabilità destinato alla perequazione.

Le aree agricole sono individuate anche, con opportuni criteri, dal PTCP.

La legge norma l’attività edilizia nelle aree agricole. Nei programmi integrati di intervento che riguardano aree agricole è ammesso come obbiettivo unicamente il recupero dei manufatti esistenti. 10-11, 15, 59-62, 62bis, 89 Centri storici

Nel Piano delle regole deve essere individuato il nucleo di antica formazione per i quali si intende formulare una proposta motivata di vincolo e deve indicarne i caratteri peculiari in modo da connotare l’esistente e indirizzarne le modalità di intervento che lo interessano.

È previsto negli obiettivi degli accordi di programma la riqualificazione urbana ed ambientale con particolare riferimento ai centri storici.

Allegato 1

Schede di sintesi delle leggi urbanistiche regionali e delle p.a. italiane

63 Mobilità e

Infrastrutture di Trasporto

Non ci sono articoli specifici, ma è importante segnalare che: il quadro delle iniziative nel settore delle infrastrutture è uno dei compiti della pianificazione di livello regionale; il sistema della mobilità è uno dei temi indagati nel Documento di piano per la stesura del quadro conoscitivo; il sistema della mobilità è elemento che guida nella definizione degli obiettivi del Documento di piano, a livello Provinciale, il PTCP, il quale definisce il programma generale delle maggiori infrastrutture, in coerenza con le previsioni regionali (che prevalgono sul PTCP), nonché i criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, l’inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture per la mobilità. Il PGT si adegua alle previsioni del PTCP in relazione alle infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale.

8, 15, 18-20

Perequazione

Nel Documento di piano vengono stabiliti i criteri di perequazione e compensazione.

In particolare modo, la legge stabilisce che nei piani attuativi vi sia la possibilità di definire un unico indice di edificabilità territoriale.

Inoltre nel piano delle regole è ammessa l’applicazione di un medesimo indice di fabbricabilità territoriale a tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole e delle aree non soggette a trasformazione urbanistica. Deve essere

regolamentata anche la modalità di cessione gratuita delle aree per servizi e opere di urbanizzazione.

8, 11

Standard urbanistici

Non c’è un articolo specifico, ma è previsto che nel Piano dei servizi debba essere specificato: il numero degli utenti, il livello prestazionale attuale e le indicazioni per gli interventi di potenziamento e riqualificazione dei servizi esistenti o di costruzione di nuovi servizi, nonché la verifica di fattibilità economica delle previsioni in relazione alle possibilità di finanziamento pubblico (Comune) o di inserimento in accordi con privati in termini di compensazione. È stabilito un livello minimo di 18 mq/abitante.

9

Sportello urbanistico

È previsto lo sportello unico per l’edilizia che i Comuni possono costituire, anche in forma associata, che ha il compito: della responsabilità dei procedimenti, di relazione ed informazione al pubblico, di gestione delle autorizzazioni per l’attività edilizia.

11.REGIONE MARCHE

Legge regionale 5 agosto 1992, n. 3425

NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Outline

Documenti correlati