6.6 Il caso Brunello di Montalcino
6.6.1 Il disciplinare …
Lo scandalo che ha travolto il vino Brunello ha messo in discussione il Disciplinare stesso. Prima di capire come si sia risolta la questione del disciplinare occorre ricordare che oggi a Montalcino c’è una minoranza di produttori che gode di un doppio privilegio: di avere vigneti iscritti all’albo ed in più di possedere vigneti di Sangiovese altamente vocati capaci di esprimere vini di eccellenza. E poi esiste una maggioranza di produttori che gode a pieno titolo soltanto del primo privilegio. Sia dagli uni che dagli altri i consumatori si attendono un Brunello di Montalcino di elevata qualità. Il disciplinare di produzione, redatto nella decade sessanta, quando gli ettari iscritti all’albo erano ancora una sessantina, impone il 100% di Sangiovese per la produzione del Brunello di Montalcino. Con l’esplosione della superficie vitata la maggioranza dei produttori in possesso di vigneti di dubbia vocazione avvertiva la necessità di migliorare la qualità dei loro vini e apparve ai più evidente che l’imposizione del 100% di Sangiovese risultasse penalizzante.
Si ritenne che il miglioramento genetico del Sangiovese attraverso la selezione clonale e l’introduzione di nuove tecniche di vigneto e di cantina avrebbero cambiato la situazione, mentre invece la questione resta sul tavolo oggi come allora. Se le indagini che la magistratura ha in corso accertassero l’impiego di varietà diverse dal Sangiovese per la produzione del Brunello di Montalcino, la mancanza più grave commessa dai produttori sarebbe stata quella di non essersi adoperarti prima per modificare il disciplinare di produzione e rimuovere il vincolo del 100% di Sangiovese. I disciplinari di produzione si possono modificare ed il compito spetta esclusivamente ai produttori.
Ad ostacolare la modifica del disciplinare è il conflitto di sempre tra i produttori artigiani ed i produttori di grandi volumi, ispirati come sono a filosofie di produzione e a strategie di vendita diverse. Se si guarda però allo strepitoso successo del Brunello di Montalcino, occorre riconoscere che è nato
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dall’azione sinergica degli uni e degli altri, che gli uni e gli altri sono stati preziosi nel procurarlo e consolidarlo. Si ritiene inadatto ora un intervento atto a modificare il disciplinare di produzione del Brunello di Montalcino, quando l’indagine avviata dalla Magistratura è ancora in corso.
Occorrerebbe , dunque individuare una formula che consenta agli artigiani di esprimere nei loro vini la straordinaria dignità del Sangiovese e di poterla dichiarare in etichetta rendendo così riconoscibile la loro fedeltà al 100% della varietà, ed ai produttori di grandi volumi di poter operare con maggiore elasticità: e tutti e due i vini debbono potersi fregiare del nome Brunello di Montalcino.
Per quanto attiene alla sua storia è importante sottolineare che è stato uno dei primi vini ad ottenere la Denominazione d’Origine Controllata (Doc) con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1966 ed il primo vino italiano ad avere la Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (Docg) con il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 luglio 1980. Montalcino è il primo caso in Italia in cui da un vitigno si possono ottenere due vini a denominazione d’origine: il Brunello ed il Rosso.
Il disciplinare composto di otto articoli oltre a fissare limiti di resa ad ettaro, periodo di invecchiamento, caratteristiche del prodotto, stabilisce che prima della commercializzazione il vino sia sottoposto all'esame di un'apposita commissione per il riconoscimento dei requisiti di particolare pregio onde fregiarsi della DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (D.P.R. 1/7/1980 e successive modificazioni). I punti chiave del disciplinare sono i seguenti:
• Zona di produzione: Comune di Montalcino
• Vitigno: Sangiovese (denominato, a Montalcino, "Brunello")
• Resa massima dell'uva: 80 quintali per ettaro
• Resa dell'uva in vino: 68%
• Affinamento in legno obbligatorio: 2 anni in rovere
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• Affinamento in bottiglia obbligatorio: 4 mesi (6 mesi per il tipo Riserva)
• Colore: rosso rubino intenso tendente al granato per l'invecchiamento
• Odore: profumo caratteristico ed intenso
• Sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto ed armonico
• Gradazione alcolica minima: 12,5% Vol.
• Acidità totale minima: 5 g/lt
• Estratto secco netto minimo: 24 g/lt
• Imbottigliamento: può essere effettuato solo nella zona di produzione
• Immissione al consumo: dopo 5 anni dall'anno della vendemmia (6 anni per il tipo Riserva)
• Confezionamento: il Brunello di Montalcino può essere posto in commercio solo se confezionato in bottiglie di forma bordolese.
Il 28 ottobre 2008 i produttori sono stati chiamati ad esprimersi attraverso votazioni espresse in seno al Consorzio del vino Brunello di Montalcino circa la modifica del disciplinare del Brunello di Montalcino DOCG ma anche di altri tre vini tutelati dal Consorzio come il Rosso di Montalcino DOC, il Moscadello di Montalcino DOC e il Sant’Antimo DOC relativamente ai vitigni e alla tecniche produttive utilizzate. Dalle votazioni, i cui voti sono basati sul numero di ettari vitati, sul numero di bottiglie prodotte e sulla quantità di vino prodotta da ciascuna azienda vinicola, è emerso a larga maggioranza una conferma degli attuali disciplinari in corso, senza alcuna modifica riguardante i vitigni e le tecniche di produzione utilizzate.
In particolare per il disciplinare del Brunello di Montalcino, il 96% dei produttori si è espresso favorevole alla conferma del sangiovese in purezza, come unico vitigno per il prestigioso vino toscano.
Il confronto e la votazione dei soci si è resa necessaria al fine di consentire al mondo vitivinicolo montalcinese e a tutti i soggetti esterni interessati, di avere
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una indicazione chiara e certa sui disciplinari produttivi, dopo le recenti inchieste promosse da parte della procura della Repubblica di Siena.
Infatti la conferma dei disciplinari da parte dell’Assemblea dei soci produttori, con particolare riferimento al rispetto del “Disciplinare” del Brunello (Sangiovese in purezza), rappresenta, dopo mesi di incertezze e dibattiti, il primo vero punto di ripartenza per il Brunello e gli altri vini di Montalcino.
Oltre alle decisioni interne al consorzio c’è da tenere presente la riforma OCM che prevede come uniche sigle valide per l’Unione Europea i soli marchi Dop e Igp con il relativo addio ai marchi docg, doc e igt, passando così da una gestione nazionale ad una Europea, che imporrà di riaprire il tema dei disciplinari. Attualmente è possibile affermare che la scelta effettuata dai produttori sia in linea con la volontà di gran parte dei consumatori, infatti da un sondaggio è emerso che la metà di chi ha risposto non pensa che ci sia da fare alcuna modifica al disciplinare stesso, dimensione che arriva ai tre quarti circa di chi ha risposto se vi comprendiamo anche coloro che ammettono qualche modifica ma a patto che il vitigno, il sangiovese, rimanga l’unico consentito.
Grafico 27_ Domanda: “Il Brunello di Montalcino deve mantenere l’attuale disciplinare?
si, assolutam ente ed interam ente
no, deve essere utilizzato solo ed esclusivam ente l'uva Sangiovese grosso no, tanto vale cam biarlo im m ediatam ente
no, basta che alm eno il 90% sia Sangiovese grosso no com e per tutti i vini docg
non so
Fonte: wine news
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Possiamo dire quindi che, complessivamente, quasi i 75% di chi ha risposto non vede valore aggiunto nel mettere mano al disciplinare del Brunello e, intoccabile, ne risulta il vitigno. Pochissimi, solo l’1,5% pensa che valga la pena “cambiarlo subito”, con evidente attinenza ai fatti di cronaca, mentre una rimanenza significativa, poco meno del 10%, sarebbe favorevole all’introduzione di una quota di altre uve a patto che rimanga un 90% di sangiovese grosso.