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Le principali differenze tra il precedente Reg. (CE) n. 1493/99 ed il nuovo Reg.

(CE) n. 479/2008 sono le logiche di base. Il regolamento (CE) n. 1493/99 aveva una visione “Eurocentrica” la cui politica economica si basava su un rigido controllo dell’offerta ( potenziale produttivo) a differenza della riforma attuale che va’ oltre l’Eurocentrismo e mira al ridimensionamento del controllo dell’offerta.

La vecchia riforma, inoltre si basava su logiche di controllo del mercato mentre la nuova non solo vuole eliminare tali controlli ma tende ad eliminare alcune misure di intervento sul mercato inefficaci e costose al fine permettere di destinare il bilancio a misure più positive e dinamiche per aumentare la competitività dei vini europei.

La riforma consente una rapida ristrutturazione del settore, poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria, volto ad offrire un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi.

L’aspetto più innovativo riguarda, però, la necessità di assicurare un reddito ai produttori e la promozione dei vini guidata da iniziative “trainanti”. A ciascuno

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Stato membro saranno assegnate dotazioni finanziarie che potranno essere destinate agli interventi ritenuti più adeguati: promozione, ristrutturazione/riconversione dei vigneti, ammodernamento della catena di produzione, innovazione, sostegno alla vendemmia verde e nuove misure di gestione della crisi.

Saranno destinati finanziamenti allo sviluppo rurale, attraverso l’insediamento di giovani agricoltori, il prepensionamento, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, il miglioramento della commercializzazione dei prodotti, la copertura di spese e perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi culturali inoltre occorre evidenziare che:

• I diritti di impianto saranno progressivamente eliminati entro il 2015, anche se i singoli Stati membri potranno mantenerli fino al 2018;

• La distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente eliminate, nel corso di un periodo transitorio di quattro anni, con modalità diverse fino al termine della campagna 2011/2012, con una spesa massima limitata al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. Gli Stati membri potranno richiedere la distillazione dei sottoprodotti, che dovrà rispettare un limite massimo nettamente inferiore a quello attuale;

• Sarà introdotto un pagamento unico per azienda, disaccoppiato, per i produttori di uve da vino a discrezione degli Stati membri e per tutti i produttori che estirpano i loro vigneti.

Sarà introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175.000 ettari e con premi decrescenti.

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Uno Stato membro potrà mettere fine all’estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare certi limiti prefissati, l'8% della superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata regione, mentre la Commissione potrà mettere fine all’estirpazione quando la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro. Gli Stati membri potranno inoltre vietare l’estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.

La Commissione si incaricherà di valutare le pratiche enologiche ammesse dall’OIV ed aggiungerà alcune di esse all’elenco delle pratiche ammesse dall’UE, in particolare:

• La pratica dello zuccheraggio continuerà a essere autorizzata, ma verrà imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto. In condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli;

• L’aiuto per l’uso dei mosti potrà essere versato nella sua forma attuale per quattro anni. Una volta trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente potrà essere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di uve.

Per quanto riguarda il miglioramento delle norme in materia di etichettatura e delle misure si sostegno alla promozione dei prodotti sono state introdotte delle novità.

In materia di etichettatura: i vini con indicazione geografica protetta e quelli con denominazione d’origine protetta costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell’Unione europea (vedi tabella seguente).

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Tabella 9_ Misure a confronto per la classificazione ed etichettatura

Precedente OCM vino Reg.

(CE) n. 1493/99

Nuova OCM vino Reg. (CE) n. 479/2008

a. Classificazione prodotti

• Vqprd: gestione nazionale

• Vini da tavola con indicazione geografica: gestione nazionale

• Regole differenziate per categoria (menzioni obbligatorie e facoltative)

• Vitigno e annata non ammessi nei vini da tavola semplici

b. Classificazione /etichettatura

• Indicazioni facoltative l’annata; il nome di uve da vino; il tenore di zucchero; per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali; il simbolo comunitario che indica la DOP o l’IGP;

determinati metodi di produzione; per i vini a DOP o a IGP

Fonte: “La Riforma dell’Ocm vitivinicolo” Direzione C.I.R.V.E., Università di Padova

Per quanto attiene alle misure di sostegno per la promozione e pubblicità che mettano in rilievo la qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente si fa riferimento alla partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; nonché campagne di informazione.

I beneficiari del sostegno sono le organizzazioni professionali, organizzazioni interprofessionali ed organizzazioni di produttori nazionali o da imprese e associazioni temporanee d’impresa con una produzione avente carattere multiregionale (fondi regionali); le imprese o associazioni temporanee di impresa con una produzione avente carattere regionale o per singole denominazioni (fondi nazionali).

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L’aiuto è corrisposto da Agea secondo modalità da definire e, sulla base delle seguenti indicazioni, possono essere finanziati:

• per il primo anno, i progetti aventi un costo complessivo minimo di 100.000 euro per anno;

• per il secondo e terzo anno i progetti aventi un costo complessivo minimo di 300.000 euro per anno;

• a decorrere dal quarto anno i progetti aventi un costo complessivo minimo di 500.000 euro per anno.