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CAPITOLO IV: ISTITUZIONI, UFFICI, ASSEMBLEE E GIUSTIZIA NELLA NORCIA QUATTROCENTESCA

IV 5. La documentazione pontificia

La documentazione prodotta dalla Santa Sede e riguardante i rapporti tra quest’ultima e la comunità locale nursina è incentrata, nella grande maggioranza dei casi, su una serie di questioni ricorrenti: quella di Arquata, ovvero del vicariato attraverso il quale Norcia teneva Arquata stessa sotto il proprio controllo, come disposto

dal governo pontificio attraverso relativo contratto dell’estate del 1429 766; quella del

subsidium, tassa che il potere centrale doveva ricevere annualmente; quella delle regolamentazioni in merito alla tratta del grano, del sale e in merito alle attività di pascolo del bestiame; quella delle relazioni, spesso conflittuali, tra i nursini e le altre comunità di rilievo più o meno vicine; quella delle più generali disposizioni, non così frequenti e impositive, riguardanti la politica interna nursina, come ad esempio

764 CAROCCI, Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa, p. 262.

765 Ivi, pp. 265-266. Inoltre i due passi tra virgolette all’interno della citazione sono a loro volta citati da ORTALLI, Lo statuto tra funzione normativa e valore politico, p. 31.

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relativamente alla giustizia, oppure all’invio, in alcuni momenti, delle liste per le bussole 767.

Poche, anzi pochissime, sono invece le informazioni che si riescano ad estrapolare da tale documentazione sul quadro istituzionale-amministrativo della Norcia quattrocentesca, con le quali integrare, o per lo meno confrontare la situazione descritta sin qui attraverso l’analisi delle riformanze e degli statuti cinquecenteschi. Vanno presi in considerazione, infatti, alcuni documenti che rappresentano gli esempi più significativi. In primo luogo si deve citare una bolla di Paolo II, datata al marzo dell’anno 1466, indicata nell’indice iniziale del Registro Vaticano in cui è inserita come

«Ordo officialium Communis terre Nursie» 768, nella quale da Roma si inviava alle

autorità nursine una nuova imbussulatio per ciò che concerneva alcuni dei principali uffici locali. Si citavano, infatti, i consoli, i consiglieri dei sedici, i regolatori delle

spese, i massari e il notaio alle farine 769. Nessuna differenza è riscontrabile, pertanto,

con quanto si è potuto ricostruire nel corso dei precedenti paragrafi tramite l’utilizzo delle altre suddette tipologie di fonti. In secondo luogo, ancora sotto Paolo II, veniva redatta la cosiddetta Tabula Officiorum, di cui si è già fornita una descrizione nei precedenti primo e terzo capitolo del presente elaborato. In questo registro una carta era interamente dedicata alla verbalizzazione delle nomine dei podestà di Norcia effettuate direttamente dalla Santa Sede durante gli anni del pontificato paolino (1464-1471), pertanto tale fonte documenta l’interesse del governo pontificio nei confronti di questa

carica ritenuta così importante 770.

Il terzo e ultimo documento qui esaminato, ancor più importante, è una bolla di

Eugenio IV, datata al maggio dell’anno 1444 771. È il caso di analizzarla più

approfonditamente. Sandro Carocci, in un contributo risalente al 1996 sul governo papale e le città, già citato più volte nel corso dello stesso capitolo precedente della presente trattazione, quello storiografico, assimilava questa bolla ai diversi capitula che nel corso della prima metà del Quattrocento andarono spesso a rimodellare i rapporti di soggezione tra centri cittadini e Santa Sede. È utile inserire qui di seguito le specificazioni che in alcune note questo studioso forniva in proposito: «Com’è noto, con il termine capitula si designavano genericamente le petizioni, presentate appunto in forma di “capitoli”, con cui i comuni richiedevano di stabilire o di rinnovare il loro rapporto di sudditanza con la Santa Sede, come pure la conferma di privilegi o

l’attribuzione di nuove concessioni» 772. E poco più avanti, inoltre, aggiungeva:

«Innumerevoli sono naturalmente i capitoli (o le bolle pontificie che ne riassumevano i

767 Sono tutti argomenti che verranno ampiamente affrontati nel corso del quinto capitolo della presente trattazione.

768 ASV, Reg. Vat. 519, c. 8r.

769 ASV, Reg. Vat. 519, cc. 196v-197r ovvero anche ASCN, Diplomatico, Cassetto MM, n. 23.

770 ASV, Reg. Vat. 544, c. 113r.

771 ASV, Reg. Vat. 362, cc. 228r-230v. La bolla è inoltre già edita in Codex diplomaticus, sous la dir. de THEINER, pp. 354-356.

772 CAROCCI, Governo papale e città nello Stato della Chiesa, p. 170, nota 51 (ovvero anche ID., Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa, p. 109, nota 28).

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termini) tuttora conservati» 773. Dopo questa stessa affermazione, Carocci andava ad

elencare diversi capitula, tra cui anche quelli contenuti nella bolla di Eugenio IV di cui si sta trattando.

Tale documento dichiarava esplicitamente, nella sua parte iniziale, quanto segue: «Cum itaque dudum ad terram nostram Nursie dilectum filium Magistrum Antonium de Strozis Cubicularium nostrum et in ea terra Commissarium per nos specialiter deputatum miserimus ut populo et Universitati dicte terre statuta et reformationes a

nobis pro ipsorum pacifici et quieti status conservatione editas coram promulgaret» 774.

Ma ancor più evidente, nell’ottica delle interpretazioni fornite dallo stesso Carocci, risultava essere questo ulteriore passo: «quroum iustis supplicationibus inclinati, eorum saluti sempiterne consulentes, predicta statuta, reformationes et capitula eis per prefatum Antonium nostro nomine reserata et declarata, in omnibus et singulis eorum partibus plenissimam auctoritatem prestantes, de verbo ad verbum in hiis nṝis litteris ad perpetuam fecimus inseri memoriam et seriose describi, et ea omnia et singula

auctoritate apostolica approbantes, confirmantes, emologantes» 775. Ecco dunque

certificato il fatto che si trattasse di capitoli attraverso i quali si rimodulavano le relazioni tra Norcia e la Santa Sede, capitoli pienamente inseribili nell’ambito più generale delle diverse tipologie di pattuizioni tipiche del panorama pontificio a quell’altezza cronologica e ben delineate ancora da Sandro Carocci, in un altro suo contributo, quello presentato al convegno di Ferrara del 2000 e già citato poco fa nella

parte conclusiva del precedente paragrafo 776.

Entrando maggiormente nel merito delle questioni che interessano in questo ambito, la bolla di Eugenio IV, successivamente ai passi inseriti sopra, forniva le disposizioni relative alle future procedure di imbussulatio per molte delle principali cariche dell’amministrazione locale nursina. Gli uffici erano esattamente quelli già conosciuti nel corso dei primi quattro paragrafi del presente capitolo: si parlava, infatti, di consoli, di sindaci, di massari, di regolatori delle spese, di capi d’Arte, di consiglieri dei sedici. Veniva inoltre fatta menzione del podestà e del capitano. Senza approfondire

qui le informazioni riguardanti tali procedure di imbussulatio 777, ciò che interessa è il

fatto che non si riscontrino importanti differenze con il quadro emergente dai registri

773 ID., Governo papale e città nello Stato della Chiesa, p. 171, nota 52 (ovvero anche ID., Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa, p. 109, nota 29).

774 ASV, Reg. Vat. 362, cc. 228v (il passo viene riportato nella versione dell’edizione del Theiner, ovvero in Codex diplomaticus, sous la dir. de THEINER, p. 354), ovvero anche ASCN, Diplomatico, Cassetto MM, n. 2.

775 Si veda l’esatto riferimento fornito alla nota immediatamente precedente.

776 Lo studioso affrontava l’argomento di tali diverse tipologie di pattuizioni, capitula o confirmationes che fossero, in CAROCCI, Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa, pp.

254-255.

777 Si affronterà tale argomento nel corso del quinto capitolo della presente trattazione, quando si parlerà delle dinamiche di intervento della Santa Sede nei confronti della comunità di Norcia nel corso del Quattrocento, dunque in maniera più ampia delle relazioni tra governo pontificio e realtà nursina.

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delle riformanze e dagli statuti cinquecenteschi. Quello che effettivamente variava era,

più che altro, il numero di alcuni ufficiali, come ad esempio nel caso dei consoli 778.

Come già anticipato all’inizio del primo paragrafo del presente capitolo, nell’unico volume di riformagioni rimasto disponibile attualmente per gli anni Quaranta del secolo XV, relativo al biennio 1441-1442, i consoli che venivano nominati erano sempre in numero di cinque. I registri che a giorno d’oggi sono ancora consultabili e che sono cronologicamente successivi a quest’ultimo, invece, partono direttamente dagli anni Settanta e i consoli eletti, da quel momento in poi, erano saliti a sei. Non c’è modo, di conseguenza, di verificare per quanto tempo l’ufficio consolare di Norcia rimase composto da soli due individui dopo le disposizioni della bolla di Eugenio IV. Tuttavia anche la documentazione appena esaminata concorre ad una ricostruzione del quadro istituzionale-amministrativo della Norcia quattrocentesca che va di pari passo con quello descritto nel corso delle pagine precedenti.