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Il dolo non invalidante, al di fuori del dolo incidente

4. Il ragionamento decostruttivo per risolvere i “casi difficili” Vizi incompleti,

4.3. Il dolo non invalidante, al di fuori del dolo incidente

Si è detto che il dolo incidente è una semplice regola di correttezza e non di validità e che si configura come una fictio, che espunge il carattere di “determinante” – tipico di ogni manifestazione di dolo come concretamente sviluppatasi – in ossequio al principio di conservazione del negozio.

Per completare il discorso, occorre confutare una dottrina che, invero in contrasto con il plurisecolare principio della totale irrilevanza del dolus bonus, prova a concedergli un ruolo risarcitorio300 anche se non invalidatorio, in

contrasto con lo ius receptum della totale irrilevanza.301

Le ragioni alla base di questa proposta sono quelle tipiche del filone che stiamo considerando: se il dolus bonus non sembra integrare una fattispecie degna di invalidare il negozio, l'ordinamento disapprova comunque che durante le trattative contrattuali ci si dedichi a realizzare artifici o raggiri.

L'obiezione che però si può muovere è la seguente: se gli artifici non sono stati idonei a minare la rappresentazione della realtà della controparte, e ugualmente si riconosce il risarcimento di un danno precontrattuale, la culpa in

contrahendo qui prescinderebbe dal concreto verificarsi di un danno e finirebbe

per essere una responsabilità per mera condotta.

Ciò è incoerente con l'abituale, del tutto riconosciuto e accettato, regime in tema di responsabilità precontrattuale per interruzione delle trattative, che non si accontenta – nonostante l'ellittica formulazione testuale – della contrarietà a buona fede, ma richiede anche la lesione di un affidamento.

300Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto..., cit., 220.

In altre parole, la responsabilità precontrattuale, se si ammettesse in caso di

dolus bonus, sarebbe una responsabilità svincolata dall'ingiustizia del danno,

perché scatterebbe anche in mancanza di un affidamento leso, che nel dolus

bonus per definizione non c'è.

Resta dunque preferibile sposare l'orientamento tradizionale secondo cui il

dolus bonus, in diritto comune, non ha ruolo né invalidatorio né risarcitorio.302

Diverso ovviamente sarà il discorso nei contratti asimmetrici, in cui una specifica volontà del legislatore abbia previsto che la realtà non può essere dissimulata, addolcita o presentata in modo anche minimamente suggestivo, a protezione, tipicamente, di un soggetto debole: il caso esemplare è la disciplina sanzionatoria della pubblicità ingannevole.

302Casimir, Le dolus bonus, une notion à réhabiliter, in Rev. d. contr., 2017, 1, che fornisce una analisi completa su temi poco frequentati e in particolare ricorda che i parametri di

dolus bonus/dolus malus e di dolo commissivo/réticence dolosive sono liberamente

4.3.1 Il dolo interrotto e la sua irrilevanza ai fini risarcitori

Quid iuris per il caso di un dolo determinante – dunque invalidante – che però

sia scoperto a metà delle trattative anteriori alla stipula del contratto A, quando la vittima degli artifizi e dei raggiri desidera proseguirle, prestando maggiore attenzione per smascherare i raggiri, e si arriva alla stipula di un contratto B valido e ineccepibile, cioè senza che si possano rintracciare scorrettezze precontrattuali antecedenti lo stesso?303

Può il (già) deceptus chiedere il risarcimento del danno precontrattuale in caso di contratto valido?

Il caso è invero piuttosto scolastico: secondo quanto accade frequentemente, non si proseguono le trattative per addivenire alla stipula di un negozio con chi ha manifestato in passato la tendenza a raggirare il partner contrattuale, perché è tendenzialmente perso anche quel minimo di fiducia che spinge a scegliere e conservare la controparte negoziale.

Viene anche da chiedersi come possano essere riprese le trattative se prima erano state corrotte da dolo determinante, quanto fosse grave l'incidenza del dolo se è stato smascherato con poca spesa e in poco tempo ed è naturale rilevare che il contratto B, quello poi concluso, è diverso dal contratto A. Del resto, se proprio si desidera proseguire nei pourparlers – per esempio perché il partner contrattuale è l'unico a poter fornire l'utilità desiderata (si immaginino i campi della vendita di oggetti d'arte o antiquariato o collezionismo o di immobili, o il settore delle società – in genere, dopo aver smascherato il raggiro, si riprende da una posizione contrattuale più forte in maniera da sanzionare, privatamente e stragiudizialmente, il raggiro.

303Si pongono il problema Patti e Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, cit., 208.

Caio, vittima dei raggiri a cui si è dedicato Tizio durante le trattative anteriori al contratto A, può senza dubbio interrompere le trattative e ottenere il risarcimento del danno precontrattuale e poi riprenderle per addivenire alla stipula del contratto B, valido e formato secondo le regole di buona fede. Il quesito – con tutti i caveat di cui sopra – si riconduce al seguente: può Caio stipulare con Tizio il contratto B e domandare poi il danno precontrattuale per i raggiri antecedenti al contratto A?

Per potersi rispondere in senso positivo, anzitutto, occorre che residui un danno ingiusto e che non sia interrotto, oltre al dolo, anche il nesso di causalità: si prenda il caso in cui, per smascherare il raggiro di Tizio, Caio spenda una cifra ingente di denaro.

E qui soccorre la riflessione di un Maestro,304 secondo il quale la scorrettezza

precontrattuale, per dare adito a risarcimento, dev'essere ignota, altrimenti la volontà di contrarre non risulta corrotta in alcun modo; in caso contrario, si rischia di ricadere in una responsabilità per mera condotta, non dannosa, del tutto estranea al diritto civile.305

Risulta quindi preferibile reputare che la vittima di un dolo interrotto possa proseguire nelle trattative e ottenere fruttuosamente il ristoro del danno precontrattuale in due casi: a) quando il danno precontrattuale integra una fattispecie di reato, perché non è verosimile immaginare che la prosecuzione delle trattative sia una rinuncia a richiedere tutela penale, b) quando è stata fatta esplicita riserva nel contratto definitivo.

Considerazioni similari si faranno in seguito per la violenza interrotta.

304Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, cit., 249.