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L'errore non essenziale

4. Il ragionamento decostruttivo per risolvere i “casi difficili” Vizi incompleti,

4.2. L'errore non invalidante e la sua rilevanza risarcitoria nel solo caso

4.2.1 L'errore non essenziale

Come menzionato supra, l'errore quale causa di annullamento deve sottostare, secondo una lettura minimale, a due parametri: quello dell'essenzialità e quello della riconoscibilità; la circostanza per cui l'errore dev'essere determinante non è presente nel Codice e, per quanto condivisibile nella sua lettura in dottrina, merita in questo stadio dell'analisi di essere tenuta sullo sfondo.255

La decostruzione dell'errore, dunque, può procedere in diverse direzioni, segnatamente tramite l'eliminazione dei requisiti dell'essenzialità, della riconoscibilità, di entrambi (c.d. errore incompleto), o tramite l'applicazione all'area dell'errore di quanto è previsto dal legislatore in tema di dolo incidente (c.d. errore incidente).

Si può quindi immaginare, anzitutto, un errore privo dell'elemento dell'essenzialità, ma che resti paragonabile all'errore causa di annullamento per quanto attiene alla riconoscibilità; fra i vari casi possibili,256 l'esempio più

lampante è l'errore (non determinato da dolo) sui motivi257 o sul valore.258

255Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, cit., 177.

256In senso “progressista”, Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto..., cit., 198ss.

257In senso classico, D'Amico, Regole di validità e principio di correttezza..., cit., 142 e Barcellona, Trattato della responsabilità civile, cit., 493.

258Sulla necessaria irrilevanza sia invalidatoria sia risarcitoria dell'errore sui motivi, in un caso peraltro di responsabilità precontrattuale per interruzione delle trattative su cui la Suprema Corte si è concessa un obiter dictum forse fuorviante, v. Laghezza, Responsabilità

Emerge in modo piuttosto chiaro che garantire tutela non solo a quanto previsto dalla lex contractus, ma anche a tutto ciò che vi sta intorno,259 disancorando la

protezione dalla necessaria prova del dolo o della lesione di un affidamento – il che renderebbe ingiusto il pregiudizio – sarebbe incompatibile con il principio di autoresponsabilità, perché disincentiverebbe le parti dal prestare attenzione all'atto delle negoziazioni e della stipula, ben consapevoli di poter poi ottenere una somma di denaro finalizzata a cercare di rendere conveniente, o quanto meno equo, il contratto che si è andato configurando come sconveniente.260

Ciò spingerebbe allora chiunque sia parte di trattative di un contratto a dover cercare (senza alcuna garanzia di poterne ottenere, perché a ben vedere sono un'entità più dinamica e mutevole che statica e obiettiva) le motivazioni che spingono la controparte a contrarre, cioè l'utilità che, in concreto, la stessa pensa di trarre dall'oggetto della prestazione, il che non è lucidamente sostenibile a livello generale.261

In altre parole, l'elencazione in termini ristretti dei caratteri che rendono essenziale l'errore consente a ciascuno dei paciscenti di limitare in modo ragionevole l'area di attenzione richiesta, che, altrimenti, sarebbe tanto ampia da dissuaderli dall'attività negoziale.262

Peraltro, anche se si trascurasse il contrasto fra principio di autoresponsabilità e ipotetica tutela di un errore incompleto, per esempio sui motivi, non si potrebbe

259Come, per esempio, le ragioni soggettive che muovono a contrattare.

260Ghestin, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, LGDJ, Parigi 1963, 74, ricorda che l'errore sul valore si caratterizza per essere l'apprezzamento economico erroneo, effettuato a partire da dati esatti.

261La riflessione è di Barcellona, Trattato della responsabilità civile, cit., 493.

262Afferni, La responsabilità precontrattuale per violazione di obblighi di informazione, cit., 741.

seriamente ritenere il rimedio risarcitorio quale soluzione adatta a ovviare al problema.263

Ad esempio: la circostanza per cui l'errante si sia visto consegnare un bene dal quale desiderava un'utilità che, invero, il bene non può dargli, rende del tutto inutile anche l'ipotetica somma di denaro che gli possa venire riconosciuta, a meno che la somma non sia comunque talmente ingente da divenire rappresentativa di un annullamento.

Le conseguenze di questo assunto sono immediate e sono quelle espresse in precedenza: chiunque sia impegnato in trattative dovrebbe cercare e ottenere una quantità non comune di informazioni sui motivi della controparte, pena una massiccia obbligazione risarcitoria che sarebbe più di quanto stabilito per il caso di annullamento.

V'è un indice testuale ancora più forte che impedisce di considerare che l'errore incompleto, per esempio un errore sui motivi, possa meritare – in generale – un rimedio risarcitorio: tale indice codicistico è l'art. 1432.264

Esso prevede che – in un caso in cui sia possibile ed efficace esperire l'annullamento – la parte non errans può offrire la rettifica del contratto per evitare l'esperimento del rimedio invalidatorio, cioè per tutelare la conservazione dello stesso.265

Non convince che nell'evenienza più grave di errore essenziale e riconoscibile, cioè completo – che è quello rappresentato all'art. 1432 – la parte non errans possa evitare l'annullamento mediante la correzione del contratto, mentre,

263Barcellona, Trattato della responsabilità civile, cit., 497.

264Zaccaria, Art. 1432, in Cian e Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, Cedam, Padova 2014, 1571.

265In questi termini, anche Salanitro, Violazione della disciplina dell'intermediazione

finanziaria e conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle Sezioni Unite, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 4, 449.

nell'evenienza meno intrusiva di errore inidoneo a provocare l'annullamento, l'errans possa imporre la correzione.266

Tramite l'hard case dell'errore sui motivi, quale ipotesi paradigmatica di vizio che sfugge alle maglie poste dal Codice per accedere all'annullamento, emerge l'illogicità di una pretesa esperibilità del rimedio risarcitorio per l'errore incompleto, che dà origine, per l'appunto, a un “contratto inutile”.

Del resto in Francia, all'atto della riforma del diritto civile che ha espunto dall'ordinamento la causa, ci si è chiesto quale sarebbe stato il destino di un errore determinante ma non essenziale, quando appunto non si possa addivenire alla pronuncia di nullità per mancanza della causa.

Parte della dottrina ha opinato che, a seguito della sparizione della causa fra i requisiti di validità di un contratto, si sarebbe dovuto ampliare il campo dell'errore,267 mentre altra dottrina ha reputato, con giustezza, che ragionare in

questo modo avrebbe confuso causa e motivi.268

Tuttavia, con la redazione definitiva della riforma, il campo dell'errore non si è ampliato.

Con tutta probabilità, non si può, a pena di contorsioni logiche, pensare che l'utilità attesa dalla prestazione sia una caratteristica sostanziale della prestazione stessa.269

266Quadri, La rettifica del contratto, Giuffrè, Milano 1973, 77. 267Grimaldi, Note Tr. Bourges, 28 agosto 2008, Défrenois 2009, 828.

268Chénedé, L'utilité de la cause de l'obligation en droit contemporain des contrats: l'apport

du droit administratif, in Contr. conc. consomm., 2008, 11, 15.

269Deshayes, Genicon e Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la

preuve des obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, Parigi 2016, 184, nt.

Quid iuris dunque? La soluzione può venire da due profili: in primo luogo, si

dovrebbe creare un utile incentivo a parlare di più e a parlare più chiaro in sede di trattative precontrattuali, affinché lo scambio di informazioni copra più campi.

Ciò avrebbe il vantaggio di incentivare in modo globale la buona fede in

contrahendo, perché non v'è chi non veda in un dialogo più ricco e più

approfondito, in sede di trattative, un vero esplicarsi della correttezza e della cooperazione, il cui contrario sarebbe, per l'appunto, il tacere per poi avvalersi dello strumento risarcitorio per ottenere di essere svincolati da un contratto non conveniente.

In secondo luogo, potrebbe scattare il risarcimento del danno per contratto inutile, ricordando però che non tutti i contratti validi ed efficaci ma inutili danno adito a responsabilità precontrattuale, ma, a mente del nuovo regime dell'obbligazione di informazione di diritto francese, solo quando c'è una

confiance, cioè un affidamento, nella comunicazione di un'informazione che

attiene ai motivi.

Un ruolo forte giocato dalla confiance, del resto, conferma nell'opinione, che emergerà più compiutamente nelle fasi successive di questo lavoro, secondo cui la responsabilità precontrattuale quando il contratto è valido esiste solo se sia leso un affidamento.

Si può, quindi, rileggere sotto una luce diversa la giurisprudenza italiana in tema di intermediazione finanziaria, che, come si vedrà in seguito, è condivisibile nel decisum e in alcune ragioni che ne stanno alla base, ma molto meno in alcuni obiter dicta che espandono a dismisura l'obbligo di informazione.

Quando l'intermediario finanziario comunica informazioni mendaci, in mancanza del dolo, si verifica un errore sui motivi o anche puramente sul valore.

Giustamente la Suprema Corte ha stabilito che il rimedio risarcitorio, per violazioni dell'obbligo di informazione anteriori alla stipula del contratto quadro, è lo strumento rimediale corretto.

Le sentenze, peraltro, trascurano di evidenziare che la responsabilità non origina da un errore sui motivi puro e semplice, ma dalla lesione di un affidamento, secondo la regola generale che si applica alla culpa in

contrahendo.

Nel settore finanziario, la particolare confiance che l'investitore o risparmiatore nutre nell'intermediario è presunta a seguito delle disposizioni e più in generale del ruolo tout-court del TUF; diversamente, nei contratti di diritto comune, l'affidamento non è presunto ma va provato caso per caso, per cui, come conseguenza, nei contratti di diritto comune l'errore sui motivi o sul valore non è fonte di responsabilità precontrattuale.