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La colposa induzione in errore sui motivi

4. Il ragionamento decostruttivo per risolvere i “casi difficili” Vizi incompleti,

4.2. L'errore non invalidante e la sua rilevanza risarcitoria nel solo caso

4.2.4 La colposa induzione in errore sui motivi

Un tema che spesso finisce per riguardare la vendita di quote o partecipazioni sociali è la colposa induzione290 in errore sui motivi.291

Prendendo le mosse dalle doglianze della parte, indotta in errore sui motivi fino al punto di stipulare un negozio valido ma sconveniente, la dottrina ha fornito diverse soluzioni al problema.

C'è chi292 ha ritenuto che sia applicabile l'annullamento, mentre altri293 hanno

immaginato la semplice opportunità del rimedio risarcitorio.

La disciplina dell'errore essenziale e riconoscibile, fonte di annullamento, è fondata sulla tutela di un affidamento e ha il pregio di delimitare lo sforzo di attenzione dei paciscenti.294

La constatazione che un paciscente abbia indotto l'altro in errore con colpa non può spingere ad attribuire al nesso di causalità una forza maggiore di quella reale; si tratta semplicemente di un paciscente che tiene una condotta, sia pure negligente, dalla quale controparte inferisce, tramite un pensiero autonomo, quantunque ispirato, un'erronea valutazione attinente ai motivi ed al valore. Non sembra leggersi una responsabilità precontrattuale, non potendosi rintracciare ingiustizia del danno,295 o, il che è la stessa cosa, lesione

dell'affidamento, salvo eccezioni.296

290Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto..., cit., 220, per una posizione più possibilista. 291D'Amico, Regole di validità e principio di correttezza..., cit., 173ss, per un'interpretazione

più classica.

292Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, cit., 388. 293Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto..., cit., 225. 294Afferni, La responsabilità precontrattuale..., cit., 770. 295Franzoni, Il contratto annullabile, cit., 243.

L'ipotetica concessione di risarcimento – ammesso e non concesso che un risarcimento in mancanza di un rimedio invalidatorio possa soddisfare la parte vittima di colposa induzione in errore sui motivi – aggirerebbe illegittimamente, una volta di più, la disciplina dei vizi del consenso.

E' stato correttamente osservato che sganciare la tutela dal presupposto del dolo e ritenere il requisito della colpa sufficiente per garantirla conduce a una totalitaria protezione del patrimonio dei soggetti.297

Più in generale, c'è una considerazione di fondo su cui merita soffermarsi. Il legislatore ha costruito la disciplina del consenso viziato, al netto della violenza (che non attiene al campo dell'informazione ma è un illecito precontrattuale performativo ed effettuale) secondo una bipartizione: da un lato l'errore originato da dolo, cioè da una condotta intenzionale caratterizzata da artifici come minimo omissivi, dall'altro ogni errore involontario, sia quello spontaneo in senso tecnico, sia quello dovuto a colpa.

E' evidente, dunque, che il coefficiente soggettivo della colpa – che è equiparato al dolo nella disciplina generale della responsabilità aquiliana e di quella contrattuale – nel campo dei vizi del volere è equiparato all'assenza della stessa.298

L'errore (non causato da dolo) quando è essenziale e riconoscibile (e determinante, secondo parte della dottrina) è egualmente causa di annullamento del negozio, che sia dovuto a colpa o che sia del tutto spontaneo.

di validità e principio di correttezza..., cit., 167.

297D'Amico, ivi, 236.

Perciò, la creazione di una colposa induzione in errore sui motivi quale vizio che garantisse il risarcimento del danno ma non l'annullamento del negozio – mentre ovviamente l'induzione in errore incolpevole non potrebbe concedere né l'uno né l'altro – cozzerebbe con la generale irrilevanza della colpa nell'ambito dell'errore, sub specie invalidationis.

La colpa, in altre parole, è rilevante solo quando contribuisce a causare un danno ingiusto. Quantunque il concetto di colpa abbia al suo interno il carattere della rimproverabilità, non si può rintracciare un danno ingiusto nella condotta di chi, senza alcuna intenzionalità, per negligenza lascia intendere che il negozio abbia una particolare utilità per la controparte, ovviamente in mancanza della violazione di una condotta precontrattuale doverosa o in genere in mancanza di dolo.

Altrimenti, non solo verrebbe persa la certezza del diritto, ma anche l'incentivo a partecipare a transazioni commerciali, essendo richiesto uno standard di analisi sulle motivazioni e di sorveglianza delle proprie condotte tale da dissuadere completamente dallo stipulare negozi.

Infine, chi reputa che la colposa induzione in errore sui motivi sia una fattispecie di generale responsabilità precontrattuale da contratto valido ma sconveniente la equipara, del tutto, al dolo incidente.

In questo modo, però, andrebbe persa la specificità del dolo, perché una deviazione dal processo formativo della volontà verrebbe sanzionata allo stesso modo, sia essa secondo o contro la volontà.

Questo è incompatibile con le regole generali sui vizi del consenso, e svilirebbe la cifra caratteristica del dolo.

L'equiparazione del dolo incidente (regola di responsabilità e non di validità) alla colposa induzione in errore sui motivi (che ne è l'equivalente sprovvisto del carattere dell'intenzionalità) avviene legittimamente solo in un'occasione: quando si accompagna alla lesione di un affidamento.

In altre parole, ciascun paciscente nutre confiance nella circostanza che la controparte non versi in dolo, mentre, di regola, non può contare sul fatto che essa non versi nemmeno in colpa.

Può viceversa fare affidamento sulla mancanza di colpa, di modo che sia risarcibile anche l'errore sui motivi dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia, quando l'affidamento è presunto per legge, perché questa stabilisce una condotta precontrattuale doverosa, oppure perché particolari circostanze di fatto hanno contribuito a creare un affidamento nella prevenzione anche di semplici errori sui motivi o sul valore.299

Sul pericolo di un annacquamento del coefficiente soggettivo di coscienza e volontà si tornerà in seguito, in riferimento a recenti orientamenti giurisprudenziali francesi.

299In questo senso anche Pignataro, Buona fede oggettiva e rapporto giuridico