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I vizi incidenti nel diritto francese dopo la riforma e la loro tendenziale

4. Il ragionamento decostruttivo per risolvere i “casi difficili” Vizi incompleti,

4.7. I vizi incidenti nel diritto francese dopo la riforma e la loro tendenziale

Con la riforma del Codice civile francese, i vizi incidenti vengono menzionati nel testo della legge, ma in modo diverso rispetto al diritto italiano.

All'art. 1130 (nuovo) viene, infatti, sottolineato che l'errore, il dolo e la violenza viziano il consenso quando sono di natura tale che, in difetto, una della parti non avrebbe contrattato o avrebbe contrattato a condizioni sostanzialmente differenti.

I vizi del consenso vengono quindi trattati in modo uniforme, nel loro dare adito a nullità,330 quando si verte sia sull'an contrahendi, sia sul quibus

condicionibus contrahendi, non solo per quanto attiene al dolo, ma anche

all'errore involontario e alla violenza.

Nell'articolo citato viene, peraltro, introdotto l'avverbio substantiellement, che scinde ulteriormente fra i casi in cui le condizioni siano percepibilmente diverse da quelle ideali e i casi in cui tale differenza sia contenuta, risibile o evanescente.

Si costituisce quindi una tripartizione fra i vizi determinanti, i vizi incidenti in senso sostanziale e vizi incidenti in senso accidentale, ma il legislatore si limita a chiarire che i primi debbono essere parificati ai secondi.

In altre parole, non è più permesso a chi sia convenuto in giudizio per sentire pronunciare la nullità, eccepire che una volontà generale di contrarre c'era e che sono state corrotte solo le condizioni del negozio, per cui non è più possibile conservarlo verso il pagamento di un'obbligazione risarcitoria.

330Si ricorda che in Francia sia l'annullamento (in senso italiano) sia la nullità (in senso italiano) rientrano in diverse gradazioni dell'istituto della nullité.

Resta in sospeso quale debba essere il destino dei vizi del consenso incidenti in senso accidentale, per i quali, escluso il ruolo invalidatorio, resterebbero aperte le vie del risarcimento del danno precontrattuale e della totale indifferenza del diritto.

La prima opinione si sostiene sul ruolo che la buona fede svolge nel diritto francese contemporaneo, già prima della riforma e a maggior ragione ora che il concetto di bonne foi compare in molteplici loci del Code.

Si potrebbe infatti reputare che, quando il consenso sia incanalato su binari anche solo leggermente diversi da quelli in cui si sarebbe esplicato in mancanza di ogni corruzione, si è comunque verificato un illecito da punire non in via invalidatoria ma solo risarcitoria.

Tuttavia, in senso contrario, militano i concetti tipici del diritto italiano di ingiustizia del danno e di affidamento, quali filtri che scriminano fra le pretese risarcitorie meritorie e quelle meno ragionevoli.

Anche tralasciando l'argomento331 secondo cui lo stesso quantum risarcitorio,

quando è minimale, fa trascolorare il vizio incompleto nell'indifferenza, si possono rintracciare altre ragioni.

Il dolo incidente che non modifichi in modo sostanziale le condizioni del contratto è molto simile al dolus bonus della tradizione romanistica, per cui non sarebbe equa un'obbligazione risarcitoria per un'interferenza, ancorché volontaria, nella limpida formazione del consenso quando manchi l'idoneità a ingannare, perché in tal caso si verrebbe a risarcire un danno non ingiusto.332

La violenza incidente in senso accidentale, del resto, sarebbe pericolosamente vicina al timore riverenziale, sul quale è possibile svolgere riflessioni analoghe al dolus bonus, le quali spingono a reputare l'inefficacia sia invalidatoria sia risarcitoria di un'interferenza così contenuta nell'autodeterminazione negoziale.

331Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto..., cit., 197.

Più in generale, è dubbio che la lettura corretta di questi pretesi vizi incidenti in senso accidentale possa generare obbligazioni risarcitorie nel caso di errore che sia al contempo incidente e incompleto (per esempio un errore del tutto spontaneo sui motivi), perché altrimenti gli obblighi di informare e informarsi sarebbero spinti al parossismo, ben più in là di quanto il nuovo art. 1112-1 del Codice francese chiede.

In questo modo, sembra di doversi interpretare la nuova normativa francese in tema di vizi del consenso come se essa scindesse in due categorie la più generica classe dei vizi incidenti in senso italiano, equiparando ai vizi determinanti quelli incidenti in senso sostanziale e lasciando irrilevanti per il diritto – fatta salva la disciplina in tema di obblighi di informazione – quelli incidenti in senso accidentale.

Un'altra caratteristica del sistema francese dopo la riforma è che alcuni casi di errore sono direttamente presi in considerazione dal legislatore, differentemente dal sistema italiano, per stabilire che essi non possono dare adito a nullità.

L'art. 1135 (nuovo) stabilisce che l'errore su un semplice motivo, estraneo alle qualità essenziali della prestazione o della controparte, non è ragione di nullità, a meno che le parti espressamente non ne abbiano fatto un elemento determinante.333

L'articolo 1136 (nuovo), dal canto suo, spiega che nemmeno l'errore sul valore, che non implichi errore sulle qualità essenziali della prestazione e che si manifesti in un apprezzamento economico inesatto, è causa di nullità.

Entrambi questi articoli devono essere letti con uno sguardo all'art. 1139 (nuovo), che enuncia la regola secondo cui il dolo è causa di nullità anche quando investa il semplice valore della prestazione o un semplice motivo del contratto.

La lettura di queste tre disposizioni dimostra che è stato scelto di differenziare fortemente l'errore spontaneo o dovuto a colpa da quello indotto da dolo, permettendo un pieno spiegamento del principio fraus omnia corrumpit.

Non solo: il legislatore ha scelto di non introdurre un rimedio risarcitorio per i casi più deboli di errore sui motivi ed errore sul valore – invero, convincerebbe di più reputare quest'ultimo un'evenienza all'interno della più ampia categoria dell'altro – perché le obbligazioni risarcitorie sono già state normate nell'art. 1112-1. Esso esclude la risarcibilità per quanto riguarda i profili sul valore e, per quanto attiene ai motivi, limita l'obbligazione risarcitoria all'evenienza in cui non siano comunicate informazioni conosciute che abbiano determinato il consenso, avendo un legame diretto e necessario, in presenza di ignoranza legittima e confiance.

Sull'obbligazione di informazione, con particolare attenzione al diritto francese, si tornerà in seguito.

4.8. L'ipotesi di responsabilità precontrattuale per