• Non ci sono risultati.

Le incapacità deboli e l'ipotesi di responsabilità precontrattuale

4. Il ragionamento decostruttivo per risolvere i “casi difficili” Vizi incompleti,

4.10. Le incapacità deboli e l'ipotesi di responsabilità precontrattuale

L'annullabilità del contratto ricorre, come noto, in caso di vizi del consenso o in caso di incapacità, legale o naturale; c'è chi ha sostenuto che il principio del “tutto o nulla”, cioè dell'alternativa secca fra l'annullamento del contratto e la conservazione dello stesso, immutato, non sia corrispondente al ruolo cardinale ricoperto dalla buona fede oggettiva, nemmeno nel settore delle incapacità.349

Si è dunque reputato che, come per i vizi del consenso, si possa percorrere anche per le incapacità un itinerario di decostruzione, sia nella direzione di incapacità incomplete, cioè prive di uno o più caratteri fra quelli che le rendono cagione di annullamento del negozio, sia in quella di incapacità incidenti, cioè differenti dalle incapacità codicistiche solo per la circostanza che la controparte avrebbe comunque contrattato.350

Tale proposta dottrinale non sembra soddisfacente e le motivazioni sono del tutto evidenti in tema di incapacità legale – il problema viene qui riepilogato per ragioni di completezza – e solide anche nel caso di incapacità naturale.

349Génicon, Violence economique, réticence dolosive, erreur inexcusable (...et vice de

faiblesse?): l'égale sévérité de la Cour de cassation, in Rev. d. contr., 2015, 1, 11.

Con riferimento all'incapacità legale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1425 e 1426 del Codice, il contratto è annullabile quando uno dei contraenti non è legalmente capace di agire, ivi incluso il minore, anche qualora questi abbia semplicemente dichiarato di essere maggiorenne; viceversa, quando il minore non si limita a dichiarazioni, ma realizza veri e proprio raggiri per dissimulare la sua minore età, si reputa che l'affidamento della controparte nella validità del contratto concluso sia serio e vada posto in una posizione poziore,351 di modo che l'ordinamento impedisce l'annullamento del negozio e

non menziona la possibilità che possa essere concesso il risarcimento del danno patito dal minore stesso.352

Ratio della capacità legale di agire e delle sue regole è dispensare dall'analisi

degli stati soggettivi, dell'avvedutezza, dell'esperienza e di altri parametri, per cui come regola generale la capacità è formulata secondo una logica di tipo binario.

Non si vedono veramente spazi – considerato anche il disfavore del legislatore per ipotetiche “semi-capacità” – per concedere il risarcimento del danno, stante appunto che nei casi problematici, come il minore che mente sulla propria età o il minore che adopera raggiri, il rimedio risarcitorio non viene nemmeno menzionato e le soluzioni restano il contratto annullabile per la menzogna non qualificata e il contratto valido, senza ulteriori rimedi, in caso di raggiri.353

351E' principio generale del nostro ordinamento che non sussiste un dovere di resistere ai raggiri e smascherare gli stessi e chi chi non lo fa o non ci riesce non può certo essere accusato di negligenza o trascuratezza.

352Del resto, il minore che tace della propria condizione non può nemmeno essere chiamato a rispondere per conclusione di un contratto invalido e mancata comunicazione delle informazioni relative all'invalidità stessa. Del Prato, Le annullabilità, cit., 214.

L'incapacità legale incompleta non è quindi configurabile. Per quanto attiene, poi, alla pretesa incapacità legale incidente, vale ricordare che l'istituto dell'incidenza serve a tutelare dagli abusi del preteso deceptus, permettendo di conservare il contratto e discriminare fra affidamenti seri e affidamenti non seri, compito che nell'istituto in esame è già svolto dal legislatore.

Non convince del resto che la parte, convenuta in giudizio per sentir pronunciare l'annullamento del negozio, possa eccepire che l'atto sarebbe stato concluso comunque ma a condizioni diverse e chiedere di conservare il negozio a fronte di un'erogazione economica: il contratto rimarrebbe invalido e non vi sarebbero margini per la conservazione dell'attività negoziale.

Per quanto riguarda l'incapacità naturale, il secondo comma dell'art. 1425 opera un'equiparazione della stessa all'incapacità legale, ai fini della concessione dell'annullamento del negozio, a patto che siano rispettati i parametri citati all'art. 428.

Tale disposizione da un lato ammette che l'interferenza nella corretta autodeterminazione può essere varia, tramite le parole qualsiasi causa, anche

transitoria, dall'altro stabilisce la necessità di un pregiudizio e della malafede

del contraente capace.354

Chi355 sostiene un'incapacità naturale incompleta prova a immaginare un

rimedio risarcitorio e non invalidatorio per alcune interferenze minimali, come stati di momentanea depressione o indebolimento delle facoltà percettive, scontrandosi però sia con la formulazione vasta356 sopra citata, sia con la

necessità che solo gli affidamenti seri siano tutelati.

354Giustamente si ritiene che, se lo stato soggettivo è di buona fede, l'affidamento nella validità del negozio debba essere tutelato.

355Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto..., cit., 263ss. 356Cass. 7626/2013, in Guida al dir., 2013, pp. 21 e 46.

Se si accedesse a questo costrutto, bisognerebbe imporre, per esempio, al negoziante che vende un orologio al cliente lievemente inebriato, o molto stanco, o disattento perché impegnato a consultare lo smartphone, di risarcire il danno: questo sarebbe un diritto non solo eccessivamente solidaristico, ma addirittura paternalistico.

Dal punto di vista della pretesa incapacità naturale incidente, la parte che in malafede ha causato un pregiudizio approfittando della mancata autodeterminazione della controparte può validamente opporsi alla domanda di annullamento, verso il pagamento di un'obbligazione risarcitoria? Parrebbe proprio di no, perché fraus omnia corrumpit.

4.11. I contratti annullabili ma convalidati e la