• Non ci sono risultati.

La scelta del titolo

1. Alcuni problemi irrisolti in tema di responsabilità precontrattuale

1.3. La scelta del titolo

Il tema oggetto di analisi ha assunto diversi nomi, fra cui responsabilità precontrattuale da contratto valido, responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente, vizi incompleti del contratto, vizi incidenti del contratto, obblighi di informazione.

Si può dimostrare che nessuno di questi termini, da un punto di vista tassonomico, comprende tutte le eventualità in cui il fenomeno di compresenza fra contratto e responsabilità in contrahendo può manifestarsi e che, da un punto di vista sostanziale, ciascuno esercita un bias, un pregiudizio tale da minare la direzione che il discorso potrebbe prendere.

La formula “responsabilità precontrattuale da contratto valido” sconta l'idea, invero erronea, che il contratto valido sia la causa dell'obbligazione risarcitoria stessa; così non è, perché la causa della culpa in contrahendo va ricercata nella condotta precontrattuale antecedente e nell'affidamento leso.

Prova ne sia che, se Tizio versa in dolo incidente ai danni di Caio e il contratto viene concluso, allora Tizio sarà chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale; se Caio riesce a smascherare il dolo e interrompe le trattative, non solo la sua condotta sarà ineccepibile, ma lo stesso Tizio dovrà comunque rispondere di responsabilità precontrattuale, per le spese in cui Caio è incorso, anche se il contratto – che se fosse stato stipulato sarebbe stato valido, perché siamo in tema di dolo solo incidente – non è stato stipulato.

A fronte di una medesima condotta lesiva di un affidamento precontrattuale, dunque, è irrilevante che un contratto valido sia stato concluso o meno: questo argomento sarà approfondito in seguito, ma un ulteriore esempio può chiarirlo.

Se Tizio sta per interrompere in modo lesivo in pregiudizio di Caio le trattative in corso e Caio viene a saperlo e le interrompe a sua volta, allora l'obbligazione risarcitoria è dovuta da Tizio a Caio – non viceversa – perché quello che conta è chi sia il titolare dell'affidamento precontrattuale leso e chi abbia cagionato la lesione.

Del resto, chiamare la responsabilità in parola “responsabilità precontrattuale da contratto valido”, immaginando che l'agente causale del pregiudizio sia appunto il negozio, denota un parallelismo non convincente con la pretesa “responsabilità precontrattuale da contratto invalido” di cui all'art. 1338 del Codice.79

Già la migliore dottrina,80 in tema di art. 1338, ha dimostrato che il contratto

invalido non è affatto ex se la fonte della responsabilità: un negozio nullo o annullabile non è un fatto ingiusto, ma diventa fonte di obbligazione risarcitoria se, oltre all'invalidità, si riscontra un altro parametro: l'affidamento nella validità dello stesso, cioè, sciogliendo questo parametro nei suoi due componenti, un coefficiente di rimproverabilità in capo al convenuto e l'assenza di analogo coefficiente in capo all'attore.

Prova di ciò è che l'art. 1338 può venire in gioco anche quando non siano comunicate delle circostanze attinenti l'invalidità di un negozio, in presenza di colpa di una parte e assenza di colpa della controparte, qualora quest'ultima interrompa le trattative.81

79 Sul punto, interessanti osservazioni di Addis, Legittimità dell’affidamento, autoresponsabilità del contraente pubblico e obbligo di diligenza del contraente privato, in Obbl. e contr., 2005, 2, 109.

80 Patti e Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, in Schlesinger e Busnelli (diretto da), Il codice civile. Commentario, Giuffrè, Milano 1993, passim.

81 D'Amico, Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, ESI, Napoli 1996, 155-156.

La responsabilità precontrattuale – lo si ricorda – non è una responsabilità da condotta scorretta a cui si accompagna un contratto con particolari caratteristiche (non concluso, invalido, inefficace, non conveniente, non equo...) ma una responsabilità da lesione di un affidamento degno di tutela. Non convince nemmeno la dicitura “responsabilità per contratto sconveniente”:82 l'aggettivo in esame non appartiene al lessico giuridico, se non

quando la legge speciale fa riferimento ad esso, ma alla terminologia delle scienze economiche, della morale e più banalmente degli affari quotidiani. Le qualificazioni che possono caratterizzare il contratto attengono alla validità, all'efficacia, alla completezza, alla chiarezza, come del resto agli effetti, al modo di perfezionamento, all'alea e a molti altri parametri, ma in nessun locus dell'ordinamento emerge che il contratto conveniente e il contratto sconveniente sono sottoposti a insiemi diversi di regole.83

Oltretutto, se Tizio adopera raggiri contro Caio affinché questi acquisti a 90 un bene che senza raggiri Caio avrebbe acquistato a 80, ma che invero vale 100, il contratto è comunque conveniente, ma meno conveniente di quello che si sarebbe realizzato se fosse stata rispettata nella sua interezza la buona fede.84

Sarebbe quindi necessario parlare di “responsabilità precontrattuale per contratto non conveniente o comunque meno conveniente” ed è di immediata evidenza la difficoltà di una formulazione simile.

Maggiore fortuna potrebbe avere la dicitura “responsabilità precontrattuale per conclusione di contratto non equo”, ma pare che che l'equità delle prestazioni non goda di tutele generalizzate:85 fra gli esempi puntuali di protezione della

82 Tinti, La convenienza economica del contratto, Giappichelli, Torino 2016.

83 Critica tale argomento Tinti, Il contratto privo di convenienza economica, in Giustizia

civile (telematica), 17 settembre 2015.

84 Afferni, Il quantum del danno..., cit., 190.

85 Remy, L'absorption du dol par la responsabilité civile: pour ou contre?, in Rev. d. contr., 2013, 3, 1195.

stessa emergono il divieto di patto commissorio, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, il regime della penale eccessiva e delle clausole vessatorie, la determinazione dell'oggetto a opera del terzo.

Comunque, una classificazione come sopra esposta resta imprecisa: non si dà, infatti, che il contratto iniquo sia sempre una fonte di obbligazione risarcitoria mentre il contratto equo non lo sia mai. Ammesso e non concesso che sia corretto trasferire la fonte del danno dalla condotta precontrattuale al contratto inteso come “atto”, si può rilevare che esistono contratti iniqui che non obbligano al risarcimento (è il caso dell'errore sui motivi incolpevole) o contratti equi che obbligano al risarcimento (per esempio quando viene violato l'affidamento nella riservatezza).

Se anche con la dicitura “responsabilità da contratto sconveniente” si intendesse “responsabilità da condotta che ha contribuito a rendere sconveniente il contratto” la soluzione non sarebbe soddisfacente.

Il contratto, infatti, è reso sconveniente solo da quelle condotte precontrattuali illecite che influenzano il contenuto dello stesso, quindi, eminentemente, da condotte attinenti a un illecito svolgimento dell'informazione precontrattuale,

sub specie di informazione mancata o erronea.

Se vi è stata scorrettezza ma essa non ha riguardato l'informazione, bensì la riservatezza, la custodia o la tempestività, il contratto non è, neanche da un punto di vista economico, sconveniente, ma è semplicemente un contratto in relazione al perfezionamento del quale si è realizzato un danno.

Le categorie “vizi incompleti” del contratto e “vizi incidenti” del contratto, specie per come male interpretate dalla giurisprudenza,86 sembrano presupporre

che la responsabilità debba coprire tutte le lacune lasciate dalle regole di validità, ma soprattutto, di nuovo, attengono solo ai profili dell'informazione (errore, dolo) e dell'autodeterminazione (capacità, violenza), non agli aspetti della buona fede precontrattuale, come, per esempio segreto e custodia. A maggior ragione, la dicitura “obblighi di informazione” coglie esclusivamente uno dei profili della responsabilità precontrattuale quando il contratto è concluso validamente, tralasciando tutti gli altri.

Il titolo del presente lavoro è stato dunque scelto perché i nomi che solitamente si danno al tema rischiano di orientarne già la soluzione, il che non è desiderabile.

In conclusione, è opportuno titolare la ricerca come responsabilità

precontrattuale e contratto valido, quale binomio che permetta uno studio e

una soluzione equilibrata del tema.

2. Il primo “caso facile”: compresenza fra