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LE PROCEDURE CONCORSUALI AUTONOME DI IMPRESE APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO

4. La domanda ex art. 289 CCI

L’art. 289 CCI, l’unico di cui consta il Capo III, dispone, per tutte le diverse tipologie di procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, che la domanda di accesso presentata da un’impresa appartenente a un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo medesimo, sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese, nonché indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. L’impresa è tenuta, inoltre, a depositare, ove redatto, il bilancio consolidato di gruppo.

In ogni caso il tribunale, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, “richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate”. Tali informazioni devono essere fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Tale previsione trova origine nell’art. 3, comma 1°, lett. c), l. n. 155/2017, il quale ha esortato il legislatore ad “attribuire all’organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate”.

Le informazioni ottenute dagli organi della procedura sono utili ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità della domanda, nonché per le indagini che il commissario dovrà effettuare con riguardo a eventuali atti infragruppo, ad atti in frode, ovvero alle ipotesi di conflitto d’interessi ed esclusione dei creditori dal voto500.

In assenza di indicazioni legislative, permane ad ogni modo l’interrogativo se gli organi della procedura possano utilizzare, al fine di accertare la concreta sussistenza dei collegamenti di gruppo, ulteriori e differenti mezzi istruttori rispetto a quelli contemplati dall’art. 289 CCI.

Il riferimento al curatore, operato dalla norma, va letto unitamente alla disposizione dell’art. 287, comma 5°, CCI, la quale autorizza tale soggetto ad attivarsi ai fini dell’estensione della liquidazione ad altre società del gruppo.

È stata rilevata una ripetizione nel disposto dell’art. 289, dal momento che esso ribadisce quanto già stabilito dall’art. 284, comma 4°, CCI, in merito agli obblighi documentali e

500 G. MEO e L. PANZANI, Procedure unitarie “di gruppo” nel codice della crisi (un “contrappunto”), cit.

informativi della domanda di accesso al concordato preventivo e all’omologazione degli accordi di ristrutturazione di gruppo501. Parte della dottrina ha spiegato tale ripetizione adducendo il fatto che le due disposizioni fanno riferimento a ipotesi differente: sebbene siano espressione di una logica unitaria, l’art. 284, comma 4°, sarebbe relativo alla presentazione di una domanda di gruppo, mentre l’art. 289 farebbe riferimento alla presentazione di una domanda di impresa singola502.

Per contro, differente dottrina ritiene che l’art. 289 possa perfettamente trovare applicazione in caso di ricorso congiunto presentato da più imprese: tale conclusione viene altresì avvalorata dalla Relazione al CCI, secondo cui la previsione è applicabile “anche in presenza di procedure concorsuali autonome”503.

Le attività informative previste dall’art. 289 rafforzano il concetto di unitarietà del gruppo e indicano altresì una predilizione da parte del legislatore con riguardo alla procedura di gruppo rispetto alle procedure singole504. Si ritiene, tuttavia, che il CCI preveda un generale principio di facoltatività dell’accesso alle procedure unitarie di gruppo: di conseguenza, qualora le imprese appartenenti a un gruppo non si avvalgano della facoltà di proporre un unico ricorso per l’accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, troveranno applicazione le ordinarie regole in materia di competenza territoriale relative a ciascuna impresa del gruppo, separatamente considerate505.

Come già evidenziato nell’ambito della liquidazione giudiziale, spetta alla capogruppo valutare, alla luce del caso concreto, se sia più conveniente richiedere l’assoggettamento di quelle imprese che versino in stato di insolvenza a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria oppure se sia auspicabile che ciascuna delle società insolventi sia assoggettata a procedure liquidatorie distinte e parallele rispetto alle altre506.

L’assenza di automatismi procedurali deriva altresì dal fatto che il CCI preveda la necessità di dare evidenza di come una gestione della crisi “in gruppo” sia più conveniente non solo per il gruppo in toto, bensì anche per le singole società coinvolte e per i loro creditori507. Qualora si riveli più opportuno che le procedure si svolgano autonomamente, anche dinanzi a tribunali diversi, l’art. 288 prevede comunque che i relativi organi cooperino “per

501 M. SPIOTTA, op. cit.

502 A. NIGRO, I gruppi nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: notazioni generali, cit., p. 26.

503 F. MARELLI, Novità in tema di competenza nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in ilcaso.it, 18 maggio 2020.

504 A. LA MALFA, op. cit., p. 109.

505 F. LAMANNA, Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., p. 21.

506 G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., p. 223.

507 I. DEMURO, op. cit., p. 87.

facilitare la gestione efficace di tali procedure”, restando pertanto escluso che il tribunale adito possa cumulare le procedure introdotte separatamente508. Diversa dottrina sostiene, qualora nessuna delle domande relative alle singole imprese (da chiunque proposte) lo abbia specificamente richiesto, che il tribunale possa disporre d’ufficio che la liquidazione giudiziale delle diverse imprese appartenenti ad un gruppo si svolga in una procedura unica509; resta tuttavia fermo che, in assenza di un’apposita domanda dalla parte legittimata, l’autorità giudiziaria non può disporre d’ufficio l’apertura di una liquidazione giudiziale di gruppo510.

Qualora il tribunale ritenga che non sussistano i presupposti per l’accesso ad una procedura di gruppo, disporrà separate sentenze di apertura della liquidazione giudiziale per ciascuna delle imprese del gruppo, se competente per tutte in base ai criteri ordinari, oppure pronuncerà ordinanza di incompetenza relativamente alle domande sopraggiunte relative ad altre imprese del gruppo, con rimessione degli atti al tribunale per esse competente (ex art. 29, comma 1°, CCI)511.

508 F. LAMANNA, Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., p. 21.

509 F. MARELLI, op. cit.

510 F. MARELLI, op. ult. cit. A parere di chi scrive, alla medesima conclusione può giungersi anche per gli istituti del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati di risanamento.

511 F. MARELLI, op. ult. cit.

CAPITOLO VI