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LE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

3. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo: gli orientamenti della giurisprudenza

3.1 Le previsioni contenute nel CCI

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, così come disciplinati dal CCI, rappresentano un’evoluzione dell'istituto già contemplato nella legge fallimentare del 1942, riformato per consentirne “un migliore inserimento nel quadro sistematico che s'intende disegnare”323, con l’intento ulteriore di ottenere una “rivitalizzazione” dello strumento.

Privilegiando l’aspetto negoziale, l’istituto si prefigge il superamento della crisi dell’impresa attraverso un accordo da stipulare tra il soggetto debitore e un numero qualificato di creditori, assicurando nel contempo, ai creditori non aderenti, una soddisfazione integrale secondo modalità e termini prestabiliti324.

Gli accordi di ristrutturazione del debito si confermano, pertanto, uno strumento di risanamento a cui possono ricorrere le imprese che versino in stato di crisi o insolvenza, con la principale finalità di ottenere una riduzione delle proprie esposizioni debitorie, assicurando altresì il riequilibrio delle proprie situazioni finanziarie.

L’art. 3, comma 1°, lett. d), l. n. 155/2017, ha previsto la possibilità, in capo alle imprese appartenenti a un gruppo che si trovino “in stato di crisi o insolvenza” e siano sottoposte

“alla giurisdizione dello Stato italiano”, di proporre, attraverso un unico ricorso, la domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti.

I principi dettati in merito dalla legge delega sono successivamente stati recepiti dal legislatore in alcune previsioni ad hoc, contenute agli artt. 284 e 285.

Ai sensi dell’art. 284, comma 2°, CCI, al pari di quanto è consentito in tema di concordato preventivo, “può essere proposta con un unico ricorso da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61”.

Al fine di poter presentare un’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, si ritiene necessaria un’apposita deliberazione o decisione da parte dell’organo competente per ciascuna impresa del gruppo325.

Il dettato dell’art. 284, comma 2°, richiama:

- gli accordi di ristrutturazione dei debiti, contemplati dall’art. 57 CCI;

323 In tal senso la Relazione accompagnatoria alla legge delega di riforma.

324 G. P. ROTA, Accordo di ristrutturazione dei debiti: disciplina generale, in Il fallimentarista, 22 maggio 2020.

325 F. GUERRERA, op. cit.

- gli accordi di ristrutturazione agevolati, caratterizzati da una soglia di adesioni dimezzata al 30%, disciplinati dall’art. 60 CCI;

- gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, applicabili ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, previsti dall’art. 61 CCI.

Alle tre fattispecie menzionate dalla norma occorre aggiungerne un’ulteriore, costituita dagli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa con intermediari finanziari (art. 61, comma 5°).

In via generale, ai sensi dell’art. 57, comma 1°, CCI, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, che versi in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e, come tali, sono soggetti a omologazione, ai sensi dell’art. 44 CCI.

Un primo aspetto di fondamentale importanza che si pone nei casi di crisi di gruppi di imprese attiene all’individuazione di quali imprese del gruppo presentino i requisiti per ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Al fine di individuare quali imprese necessitino di ristrutturare il proprio indebitamento, trovandosi in uno stato di crisi, risulta doveroso effettuare un’analisi economica e finanziaria di ciascuna impresa del gruppo, nonché un analisi di carattere prospettico: imprese appartenenti allo stesso gruppo e inizialmente non in crisi potrebbero infatti trovarsi in una situazione analoga in breve tempo, in quanto conducono un’attività tale da implicare la necessità di un sostegno finanziario da parte di altre imprese del gruppo che versino in stato di crisi326.

Un’ulteriore rilevante questione inerisce alle modalità per calcolare il monte crediti complessivo, sul quale effettuare poi il computo della percentuale minima di adesioni (pari, come già evidenziato, al 60% dell’ammontare dei crediti). In dottrina e in giurisprudenza è stato sostenuto, sia pur anteriormente all’emanazione del CCI, che detta percentuale debba essere calcolata considerando la complessiva esposizione debitoria dell’impresa, da intendersi comprensiva tanto dei crediti privilegiati, quanto dei crediti chirografari e, nel caso dei gruppi di imprese, dei crediti infragruppo327.

Secondo un orientamento giurisprudenziale328, il raggiungimento della percentuale minima di adesioni non costituisce un presupposto di ammissibilità dell’accordo, bensì una

326 U. MOLINARI, Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.: i casi Gabetti Property Solutions S.p.A. e Risanamento S.p.A., in F. BONELLI, op. cit., pp. 70-74.

327 In giurisprudenza, ex multis, Trib. Ancona, 12 novembre 2008, in ilcaso.it, 2009, nonché, per la specifica tematica del calcolo della percentuale dei crediti nei gruppi di imprese, Trib. Milano, 17 giugno 2009, cit., che ha calcolato complessivamente i crediti delle società del gruppo Gabetti. In dottrina G. PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca, borsa tit. cred., 2006, p. 24.

328 Trib. Milano, 24 gennaio 2007, cit. Tale orientamento non è, tuttavia, condiviso da E. FRASCAROLI SANTI, Sub art. 182-bis, in A. MAFFEI ALBERTI, op. cit., p. 1073.

condizione della sua omologazione, ragion per cui è sufficiente che esso sussista al momento dell’omologazione; seguendo tale impostazione, pertanto, la percentuale del 60%

può essere raggiunta anche in un momento successivo al deposito del ricorso in tribunale, e sino al momento della concessione dell’omologa.

Le disposizioni relative agli accordi di ristrutturazione di gruppo sono ispirate all’idea di favorire il consolidamento procedurale nella fase in cui sia necessario l’intervento giurisdizionale329; a tale proposito l’art. 284, comma 3°, prevede che sia mantenuta l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, restando pertanto esclusa qualsiasi forma di substantive consolidation330.

In merito alla domanda proposta ai sensi del comma 2°, l’art. 284, comma 4° contempla i medesimi requisiti già enunciati per la domanda di concordato preventivo di gruppo, e dunque:

1. la delucidazione delle ragioni di maggior convenienza, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese;

2. l’illustrazione di informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese;

3. l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui sia stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis c.c.;

4. l’allegazione al ricorso del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, unitamente alla documentazione prevista per l’accesso agli accordi di ristrutturazione.

La norma de qua richiama altresì l’applicazione dell’art. 289, il quale contiene, come già evidenziato nell’ambito dei concordati di gruppo, obblighi di identica portata331.

Emergono dubbi in merito alla possibilità che la previsione contenuta nell’art. 285, comma 2°, inerente alle operazioni contrattuali e riorganizzative ed espressamente riferita al “piano o i piani concordatari”, possa altresì applicarsi ai piani predisposti in relazione ad accordi di ristrutturazione di gruppo, con l’eventuale obbligo di redazione di un’attestazione da parte del professionista indipendente332. In merito, secondo parte della dottrina, la previsione di “operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo”, nonché di “trasferimenti di risorse” da parte di un’impresa a favore di altre appartenenti al medesimo gruppo, dovrebbe trovare la sua ratio nella stessa soluzione negoziale della

329 G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., p. 221.

330 F. GUERRERA, op. cit.

331 V. Cap. 3, par. 2.

332 C. PAGLIUGHI, op. cit.

crisi333. Tali attribuzioni patrimoniali potrebbero essere regolate da un contratto, anche plurilaterale, di devoluzione o di assistenza finanziaria, sottostante alla domanda di omologazione dell’accordo334.

Ai sensi dell’art. 285, comma 4°, il metro di giudizio del tribunale durante l’omologazione degli accordi di ristrutturazione è fondato su una valutazione complessiva della situazione del gruppo, nonché sull’accertamento che i creditori di ciascuna impresa siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe emergere all’esito della valutazione della singola impresa debitrice335.

L’art. 285, comma 3°, prevede comunque che “i creditori non aderenti possono proporre opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione”.

Nonostante la disciplina dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione ricalchi quella dettata nell’ambito del concordato di gruppo, l’opposizione all’omologazione appare, tuttavia, un rimedio necessario unicamente nei casi di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, contemplati dall’art. 61 CCI: è stato rilevato, infatti, come gli effetti dell’accordo di ristrutturazione non vengano solitamente comunicati ai creditori non aderenti, per i quali deve essere garantita, a ogni modo, un’integrale soddisfazione336.

Nonostante si ritenga, in dottrina, che la disciplina contenuta nel CCI sia destinata a porre fine al dibattito sull’ammissibilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo, appare probabile la possibilità di insorgenza di nuovi interrogativi sul quomodo di tale istituto337.

In effetti, il CCI non contiene alcuna previsione:

- in materia di competenza territoriale, qualora le diverse imprese del gruppo abbiano il proprio COMI in circoscrizioni giudiziarie diverse;

- in merito agli effetti derivanti dalla mancata omologazione dell’accordo;

- in relazione alle conseguenze dell’eventuale risoluzione o annullamento dell’accordo per alcune imprese del gruppo.

La possibilità di colmare tali lacune attraverso l’interpretazione analogica e l’applicazione delle corrispondenti norme in tema di concordato preventivo di gruppo deriverà, a monte, dalla qualificazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti come procedure concorsuali.

La questione, assai controversa, è stata risolta dalla dottrina, sia pure anteriormente

333 F. GUERRERA, op. cit.

334 F. GUERRERA, op. cit.

335 G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., p. 219.

336 G. FAUCEGLIA, op. ult. cit., p. 221.

337 M. SPIOTTA, op. cit.

all’emanazione del CCI, in senso negativo, prendendo atto della carenza degli elementi costituitivi della fattispecie338. Dello stesso avviso si è mostrata la giurisprudenza di merito, la quale, negando il carattere di procedura concorsuale, ha disconosciuto la prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione degli accordi di ristrutturazione, ancorché omologati339. Ciononostante, alcune pronunce di legittimità340 si sono espresse a favore della natura concorsuale, stabilendo, in particolare, che l’accordo di ristrutturazione “appartiene agli istituti del diritto concorsuale” e che esso realizza “forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali”341.

A ben vedere, le novità introdotte dal CCI, relative agli unitari procedimenti di accesso alla procedura e di omologazione (art. 284, comma 2°), nonché alla facoltà di nominare un commissario giudiziale (art. 44, comma 4°), inducono a rafforzare il convincimento che gli accordi di ristrutturazione dei debiti possano ascriversi nel novero delle procedure concorsuali342.

Nello specifico, pertanto, si devono ritenere applicabili in via analogica, pur in difetto di un’espressa presa di posizione da parte del legislatore:

- sia la regola di cui all’art. 286, comma 1°, in merito all’attribuzione della competenza territoriale nel caso di più imprese aventi il proprio COMI in circoscrizioni giudiziarie diverse;

- sia la previsione dettata dall’art. 286, comma 8°, CCI, in tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo343.

338 G. PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero la sindrome del teleobiettivo, in S.

AMBROSINI, Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma “organica” al decreto “correttivo”, Bologna, Zanichelli, 2008, p. 561, nonché I. L. NOCERA, Gli accordi di ristrutturazione come contratto privatistico:

il diritto della crisi d’impresa oltre le procedure concorsuali, in Dir. fall., 2012, p. 377.

339 Trib. Reggio Emilia, 19 ottobre 2017, in ilcaso.it, 2017, nonché Trib. Milano, 10 novembre 2016, in ilcaso.it, 2016.

340 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182, in Giur. It., 2018, pp. 649 ss., con nota di A.

MONTEVERDE, Accordi di ristrutturazione. Prededuzione del compenso dei professionisti ed accordi di ristrutturazione, nonché Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 1347, in ilcaso.it., 2018.

341 Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182, cit.

342 G. BUFFELLI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Il fallimentarista, 9 maggio 2019, nonché M. SPIOTTA, op. cit.

343 G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., p. 221.