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LE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

4. I piani attestati di gruppo

Il piano attestato di risanamento rappresenta “la punta più avanzata del processo di privatizzazione della crisi d’impresa”, dal momento che, per la prima volta, il legislatore italiano ha attribuito rilevanza a un atto non soggetto a un preventivo controllo giudiziale, né ad alcuna forma di pubblicità344; il CCII contiene, in merito, una compiuta disciplina, sia con riferimento al contenuto del piano, che alla sua natura negoziale345.

Si ritiene che il piano attestato di risanamento non rientri nel novero delle procedure concorsuali, in quanto non è sottoposto al controllo di un’autorità preposta, né prevede il coinvolgimento dell’intero ceto creditorio346.

L’art. 284, comma 5°, CCI, si occupa di regolare il piano attestato di gruppo, operando un richiamo all’art. 56 dello stesso codice, ove sono declinate le caratteristiche di tale strumento di composizione stragiudiziale della crisi.

Nello specifico, il testo dell’art. 284, comma 5°, così come modificato dal decreto correttivo, recita: “Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna.

Un professionista indipendente attesta:

a) la veridicità dei dati aziendali;

b) la fattibilità del piano o dei piani;

c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;

d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4.

344 G. B. NARDECCHIA, Il piano attestato di risanamento nel Codice, in Fall., 2020, pp. 5 ss. Secondo L.

BOGGIO, op. cit., lo strumento del piano di risanamento ha visto, anteriormente all’emanazione del CCI, una difficoltosa e poco efficace utilizzazione in funzione del definitivo superamento delle crisi aziendali, in ragione della vaghezza dei contenuti e delle tempistiche delle approvazioni, che tendevano a sopravvenire quando ormai i piani risultavano in parte superati.

345 Si rammenta che i piani di risanamento di gruppo sono altresì previsti, nell’ambito della crisi bancaria, dagli artt. 69-quinquies e 159-bis TUB, introdotti dal d.lgs. n. 181/2015, in attuazione della Direttiva Banking Resolution and Recovery (BRR).

346 L. JEANTET e P. VALLINO, Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, in M. POLLIO e M. LONGONI, op. cit., p. 572.

L’attestazione contiene anche informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese”.

Il decreto correttivo ha, inoltre, introdotto l’art. 284, comma 6°, secondo cui “su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 bis del codice civile. Si applica l'articolo 289”.

A ben vedere, il piano attestato di gruppo non trova riscontro nell’art. 3, l. n. 155/2017, ove si menzionano esclusivamente il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione giudiziale di gruppo. Si ritiene, tuttavia, che tale circostanza non comporti un vizio per eccesso di delega, considerando che la previsione contenuta nell’art.

284, comma 5°, non si pone in contrasto con alcun principio enunciato da fonti primarie347. Dalla previsione de qua si evince la possibilità, in capo alle imprese del gruppo, di presentare un unico piano attestato di risanamento, ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti, aventi il contenuto minimo di cui all’art. 56, comma 2°.

Tali piani sono rivolti ai rispettivi creditori e, anche se ciò non viene espressamente affermato dalla norma, non possono prescindere da un accordo con essi348.

L’art. 56, comma 2°, CCI prevede che il piano abbia data certa e indichi:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;

b) le principali cause della crisi;

c) le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori, l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;

e) gli apporti di finanza nuova;

f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;

g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

L’originale formulazione della norma prevedeva, al comma 3° della disposizione in oggetto, che al piano dovessero poi essere allegati alcuni documenti, tra i quali, inter alios, si annoverano le dichiarazioni dei redditi, nonché i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,

347 D. CORRADO, op. cit., nonché L. BENEDETTI, La disciplina dei gruppi d’impresa e il piano unitario di risanamento, in M. POLLIO e M. LONGONI, op. cit., p. 538.

348 M. SPIOTTA, op. cit.

ai sensi dell’art. 39 CCI. Tale ultima diposizione, sebbene rispondesse a comprensibili esigenze di maggior trasparenza e giustizia, era già stata oggetto di critiche da parte della dottrina, in quanto ritenuta inidonea a favorire l’utilizzo dei piani di risanamento349. La finalità, da realizzarsi per ciascuna singola impresa del gruppo, è quella di “consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa” e di “assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna”, sottolineando come l’impostazione di fondo della nuova disciplina sia l’ossequio verso la distinta soggettività delle imprese componenti il gruppo350.

Dalla formulazione della norma si deduce che il piano o i piani collegati e interferenti non possano avere contenuto esclusivamente liquidatorio e, di conseguenza, il presupposto oggettivo sarà costituito dallo stato di crisi o di insolvenza, purché reversibile.

Un professionista indipendente, nominato dal debitore, deve attestare, inter alia, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani351. Si sostiene che il professionista sia altresì tenuto a effettuare la cosiddetta analisi di sensitivity, ossia il compimento di tutti gli stress tests idonei a verificare la tenuta dei suddetti piani352. Il ruolo del professionista attestatore assume particolare rilevanza nell’istituto in esame.

Analogamente agli accordi di ristrutturazione del debito, il piano attestato di risanamento consente l’esenzione delle azioni revocatorie e dei reati fallimentari, unicamente in presenza di alcune condizioni; ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui l’attestazione sia completa e contenga in modo dettagliato quanto contemplato dal legislatore, come, ad esempio, un’approfondita analisi dello stato di crisi dell’impresa e delle prospettive di risanamento. Diversamente da quanto accade negli accordi di ristrutturazione del debito, i quali sono soggetti a omologazione, nell’istituto in esame non si verifica, tuttavia, alcun vaglio giudiziario. Di conseguenza, qualora il piano e l’attestazione non siano conformi a quanto prescritto dal legislatore, potrebbe sorgere il rischio che il curatore e il giudice possano esercitare, rispettivamente, le azioni revocatorie e quelle penali fallimentari; tale

349 L. BOGGIO, op. cit.

350 L. BENEDETTI, La disciplina dei gruppi d’impresa e il piano unitario di risanamento, cit. M. SPIOTTA, op. cit., ritiene in merito che il riequilibrio complessivo debba interessa anche la situazione patrimoniale, oltre che finanziaria.

351 Secondo F. GALLIO, Il nuovo piano attestato di risanamento, in Il fallimentarista, 13 maggio 2019, il professionista indipendente potrà continuare a fare riferimento ai principi per la redazione dei piani di risanamento, elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) nel mese di settembre 2017. In data 14 ottobre 2020 è stata, tuttavia, pubblicata una versione aggiornata dei suddetti principi, al fine di recepire le evoluzioni normative intervenute in ambito fallimentare, le interpretazioni in dottrina e giurisprudenza, nonché le nuove necessità dettate dall’attuale situazione emergenziale di carattere sanitario.

352 M. SPIOTTA, op. ult. cit.

evenienza implicherebbe il venir meno di uno dei principali scopi del piano attestato di risanamento, ossia quello di evitare che gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore, posti in essere in esecuzione del piano, siano soggetti all’azione revocatoria, così come previsto dall’art. 166, comma 3°, lettera d), CCI353.

La natura privata del piano e degli accordi che siano collegati al medesimo consente di mantenere riservatezza su tali atti, evitando così una pubblicità negativa nei confronti degli stakeholders e dei clienti con cui le imprese continueranno a intrattenere regolari rapporti354.

Solamente ove ciò venga richiesto dalle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro (o nei registri) delle imprese, nel quale sia stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.

Dall’espresso richiamo all’art. 289, si deduce che la domanda di accesso debba contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 284, comma 5°, altresì:

- l’indicazione del registro delle imprese (o dei registri delle imprese) in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.;

- l’allegazione, ove redatto, del bilancio consolidato di gruppo.

Non viene qui espressamente disposto il principio di separazione delle masse attive e passive, diversamente da quanto accade nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione di gruppo. Si ritiene, di conseguenza, che tale principio sia derogabile per effetto degli atti posti in esecuzione del piano unitario, laddove quest’ultimo sia dotato dei requisiti previsti dall’art. 56 CCI355.

In dottrina è stato rilevato un difetto di coordinamento tra l’art. 284, comma 5°, e l’art. 56:

in particolare, emergono dubbi in merito all’effettiva utilità di prevedere nel CCI l’art. 284, comma 5°, non essendo affatto chiaro cosa la stessa disposizione possa aggiungere, in termini di disciplina, rispetto a quella applicabile ex art. 56, che risulta di per sé sufficiente ad ammettere l’ipotesi di un piano attestato unico per più imprese avvinte da rapporti di gruppo356.

Sembra applicabile anche al piano attestato di gruppo la previsione contenuta nell’art. 58 CCI, in merito al rinnovo dell’attestazione nel caso in cui si verifichino modifiche sostanziali del piano357.

353 F. GALLIO, op. cit.

354 L. JEANTET e P. VALLINO, op. cit., p. 570.

355 C. PAGLIUGHI, op. cit.

356 G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., p. 220., nonché L. BENEDETTI, La disciplina dei gruppi d’impresa e il piano unitario di risanamento, cit. p. 537.

357 M. SPIOTTA, op. cit.

Un profilo non considerato dal CCI attiene alla durata del piano di risanamento. Si sostiene che spetti ai redattori del piano e all’esperto attestatore colmare tale lacuna, sulla base di un criterio di ragionevolezza al fine del risanamento; l’orizzonte temporale dovrà pertanto garantire, anche in termini previsionali, che l’impresa non abbia discontinuità nei pagamenti dei crediti correnti e non si imbatta in situazioni irreversibili358.

Non necessariamente il perimetro delle procedure sinora analizzate, vale a dire gli istituti del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché dei piani attestati di risanamento, risulta coincidente con quello del gruppo nella sua interezza359. Alcune entità in bonis, potrebbero, di fatti, concorrere dall’esterno alla sua riorganizzazione, nella posizione di assuntori, garanti, sovventori, ovvero assumendo impegni collaterali e strumentali. L’interesse di gruppo alla risoluzione della crisi può, dunque, essere perseguito mediante l’assunzione, da parte delle imprese in bonis, di obblighi (quali, ad esempio, garanzie, finanziamenti, investimenti, o prestazione di beni e servizi a condizioni di favore) solitamente subordinati all’omologazione del concordato, dell’accordo di ristrutturazione o alla predisposizione del piano di risanamento360. Possibile è, altresì, la previsione di finanziamenti prededucibili361 e di nuovi apporti di capitale provenienti dalla capogruppo, dai soci della società in crisi o dalle altre società del gruppo, nell’ambito del piano unitario o dei piani collegati362.

Si ritiene che simili atti non siano da valutare, in linea generale, contrari all’interesse sociale, né tantomeno estranei all’oggetto della società che li ponga in essere, purché non pregiudichino l’integrità e la capienza del patrimonio delle imprese in bonis. Qualora gli organi di gestione delle imprese in bonis decidano di porre in essere tali atti, concorrendo dall’esterno alla soluzione negoziale della crisi, assumono, tuttavia, una responsabilità nei confronti dei creditori e dei soci di minoranza, i quali sono solitamente portatori di un interesse opposto a quello di offrire mezzi idonei a salvare le altre società del gruppo. Gli organi di gestione devono, pertanto, assicurare che il sacrificio sia giustificato, proporzionato e adeguatamente compensato, in virtù di quanto previsto dall’art. 2497 c.c.363.

358 L. JEANTET e P. VALLINO, op. cit., pp. 576-577.

359 F. GUERRERA, op. cit.

360 F. GUERRERA, op. ult. cit.

361 I finanziamenti prededucibili sono disciplinati dagli artt. 99-102, contenuti nel Titolo IV, CCI. V., infra, Cap. 7.

362 F. GUERRERA, op. cit.

363 F. GUERRERA, op. ult. cit.

In particolare, l’ampliamento del perimetro del piano di risanamento ad altre entità del gruppo comporta l’estensione, a tutte le imprese del gruppo coinvolte, dell’analisi relativa alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, operata dal professionista indipendente: ciò implica, altresì, la necessità di un’attestazione unitaria del piano stesso364. Infine, non essendovi formalità connesse alla redazione del piano (se non, su base volontaria, l’iscrizione nel registro delle imprese), si ritiene che la documentazione prevista dal legislatore debba essere fisicamente allegata al piano stesso, unitamente alla relazione del professionista (art. 56, comma 4°), in un “pacchetto documentale” avente data certa365.

364 F. GUERRERA, op. cit.

365 A. ZORZI, Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione nel Codice della crisi, in Fall., 2019, pp.

993 ss.

CAPITOLO IV