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La legittimazione del curatore alla denuncia di gravi irregolarità infragruppo

I POTERI DEL CURATORE

2. Il ruolo della società capogruppo in caso di crisi o di insolvenza

2.3 La legittimazione del curatore alla denuncia di gravi irregolarità infragruppo

Particolarmente innovativo risulta l’art. 291, comma 2°, CCI, là dove prevede che “il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all’articolo 2409 del codice civile”.

Tale norma è stata dettata alla luce di quanto contemplato all’art. 3, comma 3°, lett. c), n.

3, l. n. 155/2017, il quale prevede che “nell’ipotesi di gestione unitaria della procedure di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti: … c) l’attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di: … 3) promuovere

662 L. FARENGA, op. cit.

663 Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 8 novembre 2018, n. 28533, in ilcaso.it, 2019, secondo cui l’azione ex art. 146 l.

fall. ha “contenuto unitario ed inscindibile (…), quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 c.c., che quella di cui all’art.

2394 c.c.”.

664 M. PALLADINO, op. cit., p. 67.

665 G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi di imprese nel ccii: tra unità e pluralità, cit.

la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale”.

In linea generale, la denuncia ex art. 2409 c.c. può essere rivolta al tribunale, con ricorso notificato anche alla società, da parte dei soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale, qualora vi sia un fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei propri doveri, abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione, le quali possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

La denuncia può essere esperita ogniqualvolta il curatore assuma che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, purché queste siano idonee ad arrecare un danno alla società o ad una o più società controllate. Il curatore è quindi onerato di dimostrare, oltre al vincolo di collegamento, altresì le gravi irregolarità prescritte dall’art. 2409 c.c.

Emerge la questione dell’assenza di un metro di valutazione al fine di valutare le “gravi irregolarità nella gestione”. Secondo quanto ipotizzato dalla dottrina, qualsiasi violazione delle regole di corretta gestione costituisce un presupposto idoneo per attivare il meccanismo della denuncia, “indipendentemente dall’elemento soggettivo che abbia illuminato la condotta degli amministratori e dalla tipologia di precetto infranto”, purché essa sia suscettibile di arrecare un danno666.

La legittimazione del curatore deriva dal fatto che egli, nel rappresentare le società sottoposte a liquidazione giudiziale, va a sostituire, nell’interesse di queste, la legittimazione ordinaria riservata ai soci. Nello specifico, si rileva che, nella fattispecie in esame, viene conferita al curatore una legittimazione speciale poiché, oltre a non essere vincolato alla detenzione di una porzione del capitale sociale superiore a una determinata percentuale, egli può adottare l’iniziativa in ogni direzione: ascendente (nei confronti della società capogruppo), discendente (verso le società controllate), ovvero orizzontale (nei confronti delle società “sorelle”)667.

È stato constatato che, mentre l’art. 2409, comma 5°, c.c., prevede, in caso di nomina da parte del tribunale di un amministratore giudiziario, che sia quest’ultimo a poter proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e i sindaci, l’art. 291, comma 2° invece pone questo potere in capo al curatore; la disposizione del codice civile deve ritenersi in parte superata da quella del CCI quando l’azione in esame, proponibile in

666 M. PALLADINO, op. cit., p. 138.

667 A. LA MALFA, op. cit., pp. 111-112.

relazione ai danni derivanti da atti irregolari compiuti da amministratori di una società del gruppo in bonis e denunziati ex art. 2409, derivi da una società del gruppo sottoposta a liquidazione giudiziale668.

Il richiamo operato dall’art. 291, comma 2°, CCI all’art. 2409 c.c. richiede, ad ogni modo, una precisazione in merito alle società oggetto della denuncia. Per quanto concerne le società in liquidazione, stante il silenzio della disposizione codicistica, si è affermata la piena compatibilità tra controllo giudiziario e liquidazione: ciò sarebbe possibile in quanto successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento rimane fermo l’interesse all’accertamento e all’eliminazione di irregolarità669. In merito all’ipotesi di una società in procinto di essere sottoposta a una procedura concorsuale, si ritiene che la prospettiva di un’imminente sostituzione dei vertici dell’impresa con un soggetto nominato dal tribunale possa incidere sull’interesse a provocare l’intervento del tribunale stesso, posto che la mancata acquisizione delle informazioni e l’omessa assunzione delle conseguenti determinazioni per fronteggiare la crisi potrebbe configurare una grave irregolarità idonea a provocare un danno alla società o a una o più società controllate (denunziabile, in quanto tale, ai sensi dell’art. 2409 c.c.)670.

Una questione assai controversa è stata quella relativa all’applicabilità del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata, posto che lo strumento del controllo giudiziale contemplato per le società per azioni e per le cooperative non era stato altresì previsto per il tipo capitalistico minore671.

In assenza di indicazioni sul punto, la tesi maggioritaria escludeva l’applicazione della norma alle società a responsabilità limitata, in quanto né i soci di minoranza né il collegio sindacale avrebbero avuto modo di denunciare al tribunale le gravi irregolarità degli amministratori672. In questo senso si era altresì espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. per il controllo giudiziario della società per azioni non è applicabile alla società a responsabilità limitata”673.

668 F. LAMANNA, Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., p. 30.

669 M. PALLADINO, op. cit., p. 140.

670 N. ABRIANI e L. PANZANI, Crisi e insolvenza nei gruppi di società, cit., p. 3038.

671 M. PALLADINO, op. cit., p. 141.

672 L. DE ANGELIS, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2003, pp. 469 ss., nonché R. RORDORF, I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova s.r.l., in Le Società, 2003, pp. 666 ss.

673 Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 403, in Le Società, 2010, pp. 665 ss., con nota di M. C.

CARDARELLI, Obbligo di nomina del collegio sindacale nella s.r.l. ed applicabilità dell’art. 2409 c.c.

Secondo la S. C. depongono in tal senso, “oltre alla diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma organica di cui al d.lg. 17 gennaio 2003 n.6, la formulazione letterale dell’art. 2488 c.c. (nel

In merito a tale soluzione, una parte dottrina ha per molto tempo espresso le proprie perplessità, alla luce del fatto che l’interesse dei soci e dei creditori sociali alla regolarità della gestione, tutelato dal controllo giudiziario, appariva “meritevole di protezione anche nell’ambito della s.r.l.”674.

Nella consapevolezza di questa esigenza, l’art. 379 CCI ha modificato l’art. 2477 c.c., inserendo l’espressa previsione secondo cui “si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo”.

Alla luce della nuova previsione normativa, si ritiene che la questione sia sostanzialmente risolta, dovendosi riconoscere al curatore, in forza del combinato disposto di cui agli artt.

291 CCI e 2477 c.c., la possibilità di avviare il procedimento ex art. 2409 c.c. anche nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, appartenente al medesimo gruppo dell’ente sottoposto a liquidazione giudiziale675.

La variabilità delle società nei cui confronti può essere presentata la denuncia induce a domandarsi se si verifichi una concentrazione della relativa competenza, anche in virtù del principio generale dell’attribuzione al tribunale che ha aperto la liquidazione della cognizione di tutte le cause che ne derivano. Sebbene sia evidente che la legittimazione del curatore discenda dalla liquidazione giudiziale, sembra preferibile optare per la soluzione negativa, in considerazione del fatto che l’iniziativa ex art. 2409 c.c. non si presta a essere classificata alla stregua delle azioni stricto sensu676.

La competenza territoriale per la denuncia è affidata al tribunale del luogo in cui la società ha sede ed è devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa. Il procedimento innescato dalla denuncia ha natura di volontaria giurisdizione677, viene svolto in camera di consiglio ed è regolato, per quanto non espressamente previsto dall’art.

2409 c.c., dagli artt. 737 e ss. c.p.c.

Le decisioni assunte dal tribunale sono suscettibili di revoca o modifica ai sensi dell’art.

742 c.p.c., e possono altresì essere assoggettate a reclamo, ex art. 739 c.p.c., dinanzi alla corte d’appello; quest’ultima dispone dei medesimi poteri del tribunale, potendo ordinare

testo introdotto dal d.lg. n. 6 cit.) e dell’art. 92 disp. att. c.c., nonché, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la generalità del rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell’art. 2477 c.c., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli art. 2397 e ss. c.c., conformemente all’intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci”.

674 S. AMBROSINI e M. AIELLO, Amministrazione e controlli nella s.p.a., in P. RESCIGNO, Trattato di diritto privato, vol. VI, XVI, Milano, Utet, 2013, p. 378.

675 M. PALLADINO, op. cit., p. 143.

676 M. PALLADINO, op. ult. cit.

677 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8226, in Dir. e prat. soc., 2000, pp. 98 ss.

l’ispezione, convocare l’assemblea, adottare misure provvisorie o sostituire amministratori e sindaci.

Si esclude la possibilità di ricorrere in cassazione avverso le decisioni del giudice di secondo grado, trattandosi di provvedimenti privi di natura decisoria in senso stretto, fatta eccezione per i capi che dispongano in merito alla ripartizione delle spese678.

Sussiste anche per l’art. 291 il dubbio di eccesso di delega riguardante l’art. 290, atteso che la legge delega prevede la legittimazione alla denuncia ex art. 2409 c.c. solamente nei casi di “gestione unitaria” delle procedure di gruppo679.