IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
1.1 Le disposizioni relative ai gruppi di imprese
Il d.lgs. n. 14/2019 attua i principi enunciati dalla l. n. 155/2017 dedicando al fenomeno dei gruppi di imprese il Titolo VI, intitolato “Disposizioni relative ai gruppi di imprese”, nel quale si annoverano quattro Capi e nove articoli:
- il Capo I concerne la “Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo” (artt. 284-286);
- il Capo II la “Procedura unitaria di liquidazione giudiziale” (artt. 287-288);
- il Capo III le “Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo” (art. 289);
- il Capo IV, di chiusura, contiene le “Norme comuni” (artt. 290-292).
Le intitolazioni del Capo I e Capo II distinguono nettamente tra “regolazione della crisi o insolvenza di gruppo” e “procedura unitaria di liquidazione giudiziale”: ciò testimonierebbe, seppur in contrasto con quanto si ricava dalle altre disposizioni del CCI, la volontà che la liquidazione giudiziale non sia compresa nell’ambito di regolazione della crisi e dell’insolvenza140.
137 Secondo quanto osservato da L. PANZANI, La riforma delle procedure concorsuali: arriva il decreto correttivo, in dirittobancario.it, 22 ottobre 2020, le Commissioni parlamentari di Camera e Senato ed il Consiglio di Stato hanno fornito un parere favorevole, suggerendo peraltro diverse modifiche, le quali sono state accolte dal Governo “soltanto in minima parte”.
138 V., in merito, I. L. NOCERA, Pubblicato in G.U. il Decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza, in Il Quotidiano Giuridico, 6 novembre 2020.
139 Sono tuttavia presenti misure che entreranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta ufficiale (e, dunque, a partire dal 20 novembre 2020), in quanto modificative di disposizioni già vigenti. Nello specifico, si fa riferimento alle norme aventi a oggetto l’istituzione dell’Albo dei gestori della crisi e la competenza esclusiva degli amministratori in relazione all’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.
140 A. NIGRO, I gruppi nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: notazioni generali, cit., p. 25.
Come rilevato dallo stesso autore, il capo II comprende, tuttavia, l’art. 287, concernente unicamente l’istituto della liquidazione giudiziale, nonché l’art. 288, che invece riguarda sia procedure di liquidazione giudiziale sia procedure di concordato preventivo.
Si applicano altresì ai gruppi di imprese, purché non siano di rilevante dimensione, le disposizioni contenute nel Titolo II “Procedure di allerta e composizione assistita della crisi”141.
Secondo quanto emerso in dottrina, la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese costituisce una delle parti maggiormente innovative del CCI rispetto al regio decreto n. 267/1942142. Diversamente dal precedente assetto, fortemente frammentario, la nuova normativa stabilisce una disciplina apposita per consentire la realizzazione di forme di coordinamento tra le diverse imprese che costituiscono un gruppo, anche in sede di procedure concorsuali, fornendo di fatto una soluzione alle numerose questioni emerse nella pratica e nella casistica giurisprudenziale: a ben vedere, essendo l’odierna realtà imprenditoriale caratterizzata dalla sempre più frequente presenza di aggregazioni societarie, spesso sono state poste all’attenzione dei giudici ipotesi in cui le dimensioni della crisi trascendevano quelle della singola impresa autonoma per investire un’entità imprenditoriale complessa, quale quella di gruppo143.
Il legislatore ha adottato un approccio “a tutto tondo”, intervenendo in maniera incisiva sulle procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza che vedano coinvolte più società appartenenti a un gruppo, per le quali è stata contemplata per la prima volta la possibilità di accedere, anche attraverso l’avvio di procedure unitarie, al piano attestato di risanamento, all’accordo di ristrutturazione dei debiti, al concordato preventivo, alla liquidazione giudiziale144.
Pur presentando rilevanti elementi di diversità, le singole procedure concorsuali condividono alcuni caratteri comuni, essendo esse tutte procedure generali e collettive.
Sono procedure generali poiché coinvolgono l’intero patrimonio del soggetto imprenditore, e non singoli beni; sono procedure collettive in quanto coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore alla data in cui viene accertato il dissesto, essendo altresì finalizzate a garantire, almeno in linea generale, la par condicio creditorum145.
Si ritiene, inoltre, che i gruppi di imprese, ad esclusione di quelli di rilevante dimensioni, possano accedere agli istituti della procedura di allerta e di composizione assistita della crisi.
141 M. ARATO, Regolazione della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese, in ilcaso.it, 10 aprile 2018.
142 G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi di imprese nel ccii: fra unità e pluralità, cit.
143 I. GUADAGNO, Crisi di gruppo, finalmente colmata la lacuna legislativa, in Guida al diritto, 30 settembre 2019, pp. 51-57.
144 M. PALLADINO, La nuova disciplina dei gruppi di imprese, Molfetta, Nel Diritto Editore, 2019, p. 3.
145 G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, III, Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali, a cura di M. CAMPOBASSO, Milano, Utet, 2014, p. 336.
Il legislatore poi, all’atto di prevedere in ambito una disciplina che fosse efficace, ha affrontato due rilevanti questioni.
In primis, ha dovuto individuare un punto di equilibrio tra unità e pluralità, ossia determinare in quali circostanze debba prevalere la direzione unitaria del gruppo e in quali debba essere valorizzato il pluralismo giuridico delle imprese a esso appartenenti146; in tal senso si è avvertita la necessità di contemperare interessi contrapposti, favorendo il trattamento unitario delle diverse procedure concorsuali avviate nei confronti delle società del gruppo, preservando, al contempo, la loro distinta soggettività e conservando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, in modo da evitare problemi legati a eventuali asimmetrie di trattamento tra creditori delle società più esposte rispetto a quelli che lo sono in misura minore147.
Inoltre, il legislatore ha dovuto prevedere una regolamentazione che possa essere applicata con successo:
- alle ipotesi in cui il contagio sia esteso all’intero gruppo;
- alle ipotesi in cui i fenomeni patologici siano rimasti confinati nell’ambito di una o più società del gruppo;
- alle ipotesi in cui la holding, ancora in bonis, sia in grado di continuare a svolgere il proprio ruolo di soggetto esercente l’attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società del gruppo, eventualmente al netto di quelle insolventi;
- alle ipotesi in cui la holding sia essa stessa intaccata da eventi patologici e, in quanto insolvente, abbia perduto le sue prerogative e i suoi poteri di direzione e coordinamento148.
Al fine di risolvere brillantemente le due questioni emerse durante l’emanazione del CCI, il legislatore ha evitato qualsiasi forma di automatismo, inteso come applicazione necessaria della medesima procedura concorsuale a ogni impresa del gruppo in stato di crisi o insolvenza, prediligendo piuttosto l’adozione di un regime contraddistinto da una elevata flessibilità149. Proprio per tale ragione è stata prevista la facoltà, per le imprese in crisi appartenenti a un gruppo, di optare per la presentazione di un’unica domanda di accesso a procedure compositive o liquidative di gruppo; diversamente, qualora non fosse dimostrata la preferibilità della soluzione unitaria in termini di maggiore efficienza delle procedure e di conseguimento del miglior risultato utile per i creditori, tali imprese
146 G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi di imprese nel ccii: fra unità e pluralità, cit.
147 G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 213-214.
148 G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi di imprese nel ccii: fra unità e pluralità, cit., nonché A. NIGRO, I gruppi nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: notazioni generali, cit., p. 22.
149 G. SCOGNAMIGLIO, op. ult. cit.
avrebbero comunque la possibilità di accedere a separate e autonome procedure concorsuali, ferma restando la previsione di un obbligo di cooperazione per gli organi gestionali.
Nell’ambito del trattamento unitario delle procedure del gruppo, il CCI contempla una forma di procedural coordination, abbandonando definitivamente l’ipotesi di una substantive consolidation, coerentemente con le disposizioni sull’attività di direzione e coordinamento e dando seguito al cosiddetto separate entity approach di cui alle raccomandazioni Uncitral in tema di insolvenza150: tale approccio non presuppone, in sede processuale, la “soggettivazione del gruppo”, bensì esclusivamente la legittimazione delle imprese che lo compongono, le quali versino in stato di crisi o di insolvenza, ad accedere in modo congiunto alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza151.
Infine, è dato osservare che il connotato tendenzialmente unitario del fenomeno del gruppo sia declinato in misura differente, dal momento che assume un maggiore spessore nelle procedure negoziali, atte a salvaguardare la continuità aziendale, piuttosto che nelle procedure liquidatorie, caratterizzate da una considerazione “statica” dei diversi patrimoni sui quali i creditori di ciascuna entità appartenente al gruppo hanno titolo per rivalersi152.
1.2 Una possibile ipotesi di procedura di gruppo nel sovraindebitamento del