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La nozione di gruppo di imprese ai sensi del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

2. La nozione di gruppo di imprese ai sensi del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’art. 3, comma 1°, lett. a), l. n. 155/2017, ha esortato il legislatore a fornire una congrua definizione di gruppo di imprese, “modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all’articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.

Sotto questo profilo il legislatore delegato ha ritenuto opportuno non delineare una definizione rigida di gruppo di imprese, soprassedendo dall’elaborare “una nozione nuova e ulteriore rispetto a quella assunta dal codice civile ai fini della disciplina dettata nel 2003 con la riforma organica del diritto societario, che dovrebbe ormai costituire il punto di riferimento comune per ogni disciplina del fenomeno in parola”157.

In virtù di tali premesse, l’art. 2, comma 1°, lett. h), CCI, identifica il gruppo di imprese come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti

154 Ai sensi dell’art. 66, comma 2° “si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”.

155 A. FABBI e F. VALERINI, Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in M.

GIORGETTI, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Pisa, Pacini Giuridica, p. 76.

156 M. SPIOTTA, La disciplina dei gruppi, in G. BONFANTE (a cura di), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., pp. 2014 ss.

157 In tal senso la Relazione Illustrativa al Disegno di Legge Delega, par. 11.

territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di una società sia esercitata:

1. dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;

2. dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”158.

In ossequio alle indicazioni del legislatore delegante, la nozione di gruppo di imprese è ricavata per relationem dalla sussistenza di un’attività di direzione e coordinamento di un’entità (società, ente o persona fisica) nei confronti di un’altra, attività da valutarsi, in primis, alla luce di un “vincolo partecipativo”.

Come già attuato nell’ambito del disposto dell’art. 2497-sexies, c.c., anche in tale contesto è stata enunciata la presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento per le società o enti tenuti al consolidamento dei bilanci e nel caso in cui sussista un rapporto di controllo, sia esso solitario o congiunto159.

La norma in esame, pur non menzionando espressamente l’art. 2359 c.c., evoca la nozione di controllo delineata dal comma 1°, nn. 1) e 2) del medesimo articolo, che individua le società controllate in quelle in cui un’altra società dispone della “maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”, nonché in quelle in cui un’altra società dispone dei

“voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria”160. Ulteriormente, la norma prevede che la direzione e coordinamento possano essere altresì desunti sulla base di un “contratto”; alla luce di tale generico dato letterale, non è agevole comprendere se il legislatore abbia inteso riferirsi:

158 Tale è la definizione formulata dal decreto correttivo n. 147/2020, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La definizione originariamente delineata dal d.lgs. n. 14/2019 identificava il gruppo di imprese come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai senti degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento”. Dal confronto tra la versione precedente e successiva della definizione in esame, appare evidente la precisazione che siano esclusi dalla definizione normativa anche gli enti territoriali, oltre che lo Stato.

159 A. FABBI, Procedure sulla crisi e l’insolvenza dei gruppi di imprese, in M. C. GIORGETTI, op. cit., p.

278.

160 V. Cap 1, par. 1.

- alle forme di controllo contrattuale, individuate dall’art. 2359, comma 1°, n. 3, c.c., secondo cui risultano controllati anche gli enti assoggettati all’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali;

- ai contratti di dominazione, di cui all’art. 2497-septies c.c., che prevede l’applicabilità degli artt. 2497 e ss. c.c. “alla società o all’ente, che fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole di loro statuti”161.

Rilevante è, inoltre, il riferimento alla “persona fisica”, quale soggetto legittimato a esercitare l’attività di direzione e coordinamento: tale indicazione, non contemplata dalla legge delega, costituisce, a ben vedere, una significativa novità rispetto a quanto enunciato dall’art. 2497 c.c., che contempla esclusivamente “le società e gli enti”, ma non anche le persone fisiche. Secondo quanto ipotizzato da parte della dottrina, il riferimento alla persona fisica sembrerebbe destinato ad assumere una certa rilevanza solamente nell’ambito dell’esperimento delle azioni revocatorie e risarcitorie infragruppo e non anche in quello dell’assoggettabilità a procedura concorsuale, in quanto, ai sensi degli artt. 284 e 287 CCI, l’accesso al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale viene esplicitamente riservato a “più imprese” in stato di crisi o insolvenza162.

Il pregio del rimando alle norme codicistiche è di aver evitato ulteriori proliferazioni di riferimenti normativi, mentre non è mancato, in dottrina, il rilievo di alcuni difetti:

- in primis è stato constatato come la definizione di gruppo di imprese offerta dal CCI soffra della vaghezza ed enigmaticità del concetto di direzione e coordinamento, costituente “il perno della infelicissima norma dettata dall’art. 2497 c.c.”163;

- in secondo luogo, è stata ravvisata una dubbia conformità alla legge delega, nonché un’eccessiva complessità rispetto alla più lineare nozione di gruppo adottata dall’art. 2,

161 M. PALLADINO, op. cit., p. 9. Secondo l’autore, considerata la volontà espressa dal legislatore nella legge delega di mantenere ferme anche in ambito concorsuale le consolidate categorie codicistiche, appare ragionevole ritenere che forme di direzione e coordinamento potranno essere desunte sia dal controllo contrattuale sia da eventuali patti di dominio, ferma restando la netta alterità delle due situazioni.

162 M. PALLADINO, op. cit., p. 16. La limitazione alle sole imprese dovrebbe quindi indurre a ritenere che le holding persone fisiche, non dotate dei requisiti dell’imprenditorialità, non potranno accedere al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale.

163 C. D’ALESSANDRO, Gruppi di imprese e neonato codice dell’insolvenza: prime valutazioni, in Giur.

Comm., 2019, pp. 1030 ss. Secondo l’autore, tale sofferenza viene comunque attenuata dalla presunzione semplice di ricorrenza della direzione e coordinamento in presenza del controllo, così come definito dall’art.

2359 c.c.

par. 13 e 14 del Reg. UE n. 848/2015, nonché dall’art. 2, lett. b) della Model Law on Enterprise Group Insolvency164;

- infine, è stata lamentata una carenza di precisione nell’ambito del riferimento al controllo congiunto, elemento che non viene contemplato dalla disciplina dettata dagli artt. 2497 ss. c.c. Ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lett. h), in presenza del controllo congiunto si presume la soggezione della società congiuntamente controllata a direzione e coordinamento. La norma non indica, tuttavia, se e a quali condizioni tale attività sia da imputare congiuntamente, con le relative responsabilità, ai due o più soggetti co-controllanti165.

È stato, peraltro, osservato come la definizione di gruppo di imprese sia richiamata nel CCI esclusivamente dalla previsione dell’art. 1, comma 1°, inerente all’ambito di applicazione della disciplina della crisi e dell’insolvenza; viceversa, essa non viene utilizzata nel contesto delle regole inerenti alla crisi e alla liquidazione di gruppo, dal momento che tali norme fanno costante riferimento a “più imprese appartenenti al medesimo gruppo”166. L’art. 2, comma 1, lett. i), definisce, inoltre, il fenomeno dei gruppi di imprese di rilevante dimensione, intendendosi per tali “i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013”.

L’art. 3, par. 6 della direttiva UE n. 34/2013, richiamato espressamente dalla definizione di gruppi di imprese di rilevanti dimensioni offerta dal CCI, concerne i gruppi di medie dimensioni, i quali sono diversi dai “piccoli gruppi”167, sono composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

- totale dello stato patrimoniale pari a 20 000 000 euro;

- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 40 000 000 euro;

164 M. SPIOTTA, op. cit. L’Autrice fa riferimento, in positivo, alla “persona fisica”, non contemplata tra i soggetti esercenti attività di direzione e coordinamento dalle disposizioni civilistiche alle quali il Governo avrebbe dovuto attenersi e, in negativo, allo Stato e agli enti territoriali, impossibilitati a collocarsi al vertice di un gruppo. In merito alla definizione di gruppo di imprese contenuta nel Reg. UE n. 848/2015 e nella Model Law on Enterprise Group Insolvency, si rimanda al Cap. 1, parr. 3 e 3.1.

165 G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi di imprese nel ccii: fra unità e pluralità, cit.

166 M. L. VITALI, op. cit.

167 I piccoli gruppi sono così definiti dall’art. 3, par. 5, della medesima direttiva: “i piccoli gruppi sono gruppi composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50”.

- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 250.

D’altra parte, l’art. 3, par. 7, della medesima direttiva disciplina i grandi gruppi, i quali sono composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

- totale dello stato patrimoniale pari a 20 000 000 euro;

- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 40 000 000 euro;

- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 250.

La nuova categoria dei gruppi di imprese di rilevante dimensione nasce, pertanto, dall’unione delle due categorie, di origine europea, dei gruppi di medie dimensioni e dei grandi gruppi168.