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L’adozione della Model Law on Enterprise Group Insolvency

Di anno in anno, il Working Group V dell’Uncitral ha proseguito nella sua opera di vigilanza sul fenomeno dei gruppi di imprese, fino al completamento, nelle 54° e 55°

sessioni tenutesi nel dicembre 2018 e nel maggio 2019, dei lavori concernenti la Legge Modello sull’insolvenza del gruppo di imprese (la cosiddetta Model Law on Enterprise Group Insolvency), corredata a sua volta dalla Guida all’emanazione di tale legge (Guide to Enactment). Tali atti sono poi stati formalmente adottati dall’Uncitral il 15 luglio 2019114.

Il Working Group V, a partire dalla 44° sessione svoltasi nel Dicembre 2013, si è posto l’obiettivo di sviluppare previsioni inerenti alle situazioni di insolvenza transfrontaliera che coinvolgono i gruppi di imprese multinazionali, in modo da estendere le disposizioni già previste dalla Model Law on Cross-Border Insolvency del 1997 e dalla Parte III della

113 G. CORNO e S. BARIATTI, op. cit., p. 33.

114 I due strumenti sono disponibili al sito

uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/19_11346_uncitral_mloegi_with_guide_ebook_final.pdf

Legislative Guide on Insolvency Law del 2010, facendo altresì riferimento alla Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation del 2009115.

La finalità della nuova Model Law, che si affianca alla Model Law on Cross-Border Insolvency del 1997 implementandola, è quello di fornire agli Stati un testo normativo moderno sull’insolvenza dei gruppi a livello transfrontaliero116. Lo scopo è, inoltre, quello di preservare e massimizzare il valore delle attività del gruppo e facilitare il salvataggio delle imprese che si trovino in difficoltà finanziarie, proteggendo gli investimenti, tutelando l’occupazione e preservando adeguatamente gli interessi dei creditori di ciascun ente che partecipi a una soluzione di insolvenza di gruppo117.

La nuova Model Law prende specificamente in esame la situazione di società appartenenti a un gruppo e quella di società partecipate di multinazionali, quando siano oggetto di procedure concorsuali in due o più nazioni, così da colmare le lacune della Legge Modello del 1997.

L’art. 2 elenca una serie di definizioni:

- viene precisata la portata del termine “impresa”, indicante un soggetto che svolga un’attività economica e che sia assoggettato a una legge sull’insolvenza, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita;

- viene altresì enunciato il significato di “gruppo di imprese”, intendendosi per tale il gruppo formato da due o più imprese collegate tra loro dal controllo o da significative quote di proprietà; in particolar modo, il controllo indica la capacità di determinare, direttamente o indirettamente, le politiche operative e finanziarie di un’impresa.

La nuova Model Law, oltre ad una serie di disposizioni che promuovono la cooperazione e il coordinamento tra le diverse procedure di insolvenza (artt. 9-18), chiaramente ispirate alle norme, in tema di gruppi, contenute nel Reg. UE n. 848/2015, prevede la facoltà per le società facenti parte del gruppo di aderire a una procedura di pianificazione (planning proceedings), ossia un’unica procedura di insolvenza per tutti i membri del gruppo. L’art.

2, lett. g), ne offre una definizione autonoma: per tale si intende una procedura principale,

115 A. KLAUSER, Working Group V Completes UNCITRAL Model Law on Enterprise Group Insolvency (MLEGI) and Additional Section to the Legislative Guide on Obligation of Directors. Report on the 54th Session of UNCITRAL Working Group V (Insolvency Law), Vienna, 10 - 14 December, 2018, in ibanet.org.

116 Secondo quanto osservato da K. Y. CHEUNG, Hong Kong: UNCITRAL addresses cross-border insolvency deficiencies and approves new model law for enterprise group insolvencies, in lexology.com, “a lesson learnt from the 2008 global financial crisis when we saw the collapse of Lehman Brothers was the absence of legislation that dealt with group insolvencies. This has been identified as a major gap in UNCITRAL’s model law on cross-border insolvency (MLCBI)”.

117 P. DE CESARI, Osservatorio internazionale sull’insolvenza. Una novità di rilievo dall’Uncitral: la legge modello sull’insolvenza dei gruppi di impresa, in Fall., 2019, pp. 1564 ss.

aperta nei confronti di un membro del gruppo che assuma un’importanza fondamentale all’interno del medesimo (“necessary and integral partecipant”), alla quale partecipano uno o più altri membri al fine di sviluppare e attuare una soluzione di insolvenza di gruppo118.

Tale procedura, la quale prevede la nomina di un soggetto (“a group representative”) che svolga la funzione di rappresentante del gruppo (art. 19), può essere aperta in una giurisdizione ove almeno un membro abbia il suo COMI.

Da ultimo, occorre fare menzione della Dir. UE n. 1023/2019119, che ha modificato la precedente Dir. n. 1132/2019, la quale si prefigge l’obiettivo di non far sopportare agli investitori i costi aggiuntivi derivanti dalle attuali differenze di disciplina tra Stati membri;

secondo il Considerando n. 7 “ciò è particolarmente rilevante nel caso della ristrutturazione di gruppi di imprese internazionali”.

Il Considerando n. 15 afferma ulteriormente che “(...) una maggiore coerenza delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza faciliterebbe anche la ristrutturazione dei gruppi di imprese, a prescindere dal luogo dell'Unione in cui sono situate le imprese del gruppo”.

118 L’art. 2, lett. g), recita infatti: “«Planning proceeding» means a main proceeding commenced in respect of an enterprise group member provided: 1. (i) one or more other enterprise group members are participating in that main proceeding for the purpose of developing and implementing a group insolvency solution; 2. (ii) the enterprise group member subject to the main proceeding is likely to be a necessary and integral participant in that group insolvency solution; and 3. (iii) a group representative has been appointed.

(...)”.

119 Il cui testo è rinvenibile in eur-lex.europa.eu.

CAPITOLO II

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E