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318 F MUCCIARELLI, ult op cit., p 15.

Nel documento Cause di non punibilità e reati economici (pagine 108-110)

Innanzitutto, lo si è visto, per il destabilizzante grado di atecnicismo e di incoerenza sistematica della nuova formulazione, che non permette di arrivare ad esiti interpretativi chiari ed univoci.

Né, tantomeno, sembra di poter accogliere le preoccupazioni di chi ritiene che lo snodo maggiormente problematico sia quello concernente l’uso del temine «fatti», soprattutto se all’aggettivo «materiali» si attribuisce il significato che tende a rafforzare il riferimento alla concretezza (vien quasi da dire alla fisicità) della “cosa della natura” esperibile con i cinque sensi319.

Per certo, l’impiego di un termine diverso, e maggiormente appropriato, avrebbe evitato ogni incertezza e, sicuramente, messo al riparo dal rischio di applicazioni distorte (si pensi al lemma «informazioni», che, peraltro, in un primo momento era comparso nel citato disegno di legge n. 19, e che poi, però, non è stato confermato nel testo definitivo della nuova legge).

Tuttavia, già durante la vigenza delle norme precedenti (il termine «fatti» compariva sin dall’originaria versione, preesistente alla riforma del 2002) costituiva un punto d’arrivo generalmente condiviso del pur articolato dibattito in materia quello secondo cui il richiamo al «fatto materiale» avesse soltanto «la portata di escludere le opinioni di natura soggettiva, i pronostici, le previsioni: ma non certo quelli che sono i dati di realtà sulla base dei quali le opinioni, i pronostici o le previsioni sono elaborati ed offerti e dai quali traggono la loro attendibilità»320. Dunque, lo stesso postula semplicemente che si sia voluto fare esclusivo riferimento a dati oggettivi, come tali verificabili e passibili di un giudizio di verità (secondo il significato che abbiamo già avuto modo di indicare: v. supra par. 5.3.); ma non vale ad escludere dal raggio di azione delle disposizioni le valutazioni di bilancio, espressive, anch’esse, di componenti patrimoniali di cui non è possibile negare la consistenza economica321.

I procedimenti valutativi sono insopprimibilmente legati al bilancio, il cui linguaggio tecnico ha natura convenzionale, nel senso che tutte le poste bilancistiche sono sempre frutto di una ricostruzione valutativa. Un dato di bilancio è “vero e reale” – giova ripeterlo – in quanto aderisce all’applicazione (corretta) delle norme convenzionali che disciplinano i principi contabili esistenti in materia, che si concretizzano, di volta in volta, nei diversi parametri di valutazione prescelti322. E, per giunta, è proprio la ricostruzione valutativa a costituire l’oggetto privilegiato e più rilevante delle relazioni e delle comunicazioni sociali.

Insomma, com’è stato scritto, «il sintagma «fatti materiali» designa l’oggetto dell’esposizione in bilancio e la formula normativa costituisce un breviloquio che rimanda necessariamente all’attività comunque valutativa necessaria per tradurre il fatto materiale ovvero qualunque grandezza in un’informazione destinata a essere comunicata, secondo la funzione propria delle comunicazioni sociali»323.

Verrebbe da dire, allora, che quello posto riguardo all’utilizzo del termine «fatti» sia, in realtà, un falso problema.

                                                                                                               

319 A. PERINI, op. cit., p. 7 ss.; A. LANZI, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, cit., p. 10 ss.; R.

BRICCHETTI - L. PISTORELLI, Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie, cit., p. 60 ss.

320 A. ALESSANDRI, ult. op. cit., p. 280.

321 Così, già durante la vigenza dell’originario art. 2621 c.c., C. PEDRAZZI, ult. op. cit., p. 312.

322 Si consideri, a riguardo, che, a partire dall’attuazione della IV Direttiva CEE in materia di società (d. lgs 127/1991), i

procedimenti valutativi sono stati sempre maggiormente regolamentati, con la conseguenza ineluttabile che un codice linguistico di carattere normativo presiede alla redazione dei bilancio (id est, alla esposizione delle voci che lo compongono). Sul punto, V. NAPOLEONI, Valutazioni di bilancio e false comunicazioni sociali: lineamenti d’una indagine dopo l’attuazione della quarta direttiva CEE, in Cass. pen., 1994, p. 416. Sull’argomento, in generale, R. ZANNOTTI, ult. op. cit., p. 145 ss.; E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, op. cit., p. 118.

Allo stesso modo, non si può di certo attribuire un significato decisivo all’eliminazione della discussa clausola dell’«ancorché oggetto di valutazioni» dal testo delle attuali disposizioni, nonostante la stessa – come anticipato – si presti ad interpretazioni diverse.

Vi è infatti chi, partendo dal presupposto che le nuove fattispecie risulterebbero incentrate sulla tipizzazione dei soli «fatti materiali» non rispondenti al vero proprio per la sparizione del suddetto inciso, ritiene che dalla sfera applicativa del reato debba escludersi ogni tipo di valutazione324. Si reputa, a riguardo, significativo il passaggio dai «fatti» previsti dal legislatore del 1942 agli odierni «fatti materiali», espressamente privati di quell’aggancio alle «valutazioni», che invece era stato voluto dal legislatore del 2002 anche ricorrendo all’esplicita previsione di una soglia di punibilità calibrata proprio su di esse. Dunque, si sarebbe realizzato un netto cambio di rotta rispetto alla precedente strategia repressiva, introducendosi un importante punto di disomogeneità pure in relazione alle scelte compiute in materia penale tributaria, dove, abbandonato l’indirizzo seguito nel 1991 con il conio dell’ipotesi di frode fiscale ben ancorata anche lì a fatti materiali (art. 4, lett. f), della l. n. 516/1982, così come modificata dalla l. n. 154/1991), si ritenne, nel 2000, di attribuire rilevanza penale anche alle valutazioni effettuate in sede tributaria, salvo introdurre pure in questo contesto una “franchigia” di irrilevanza penale (cfr. art. 7, co. 2, d.lgs. n. 74/2000).

Ebbene, non sembra che si tratti di argomenti validi.

Innanzitutto, perché a risultare falsato è lo stesso presupposto essenziale su cui, evidentemente, si fonda tale ragionamento: ossia l’assunto che tra le scelte compiute dal legislatore del 2002 e quello della controriforma del 2015 possa rintracciarsi una uniformità di fondo che permetterebbe di attribuire valore alla mancata riproduzione dell’inciso in questione. È, infatti, evidente che il contesto di riferimento in cui si collocano le nuove incriminazioni è completamente mutato: ne sono segni manifesti ed inequivoci quelli riguardanti la struttura delle attuali figure di false comunicazioni sociali (ora entrambe configurate come reati di pericolo), la ripristinata centralità della tutela dell’informazione societaria (tramontata l’allora prevalente componente patrimonialistica legata al danno della vecchia fattispecie delittuosa), il ritorno del falso “qualitativo” (immediatamente derivante dall’abolizione delle soglie di rilevanza quantitativa)325.

Né vale il parallelismo con il peculiare contesto normativo tributario; ambito – lo abbiamo più volte sottolineato – legato ad indirizzi di tutela completamente diversi. Ed è in base a questi, e alle ragioni proprie della pretesa fiscale, che vanno valutate le più o meno condivisibili scelte del legislatore.

Perciò, è scarsamente plausibile, sul versante sistematico, un’opzione interpretativa che attribuisca valore ermeneutico significativo all’assenza della discussa formula, che peraltro, a ben vedere, non è stata soppressa, ma semplicemente non riprodotta, nelle disposizioni di nuovo conio, che risultano profondamente innovate anche sotto il profilo sintattico. Sul piano della tecnica legislativa non si è, infatti, in presenza di una serie di interventi correttivi di un precedente testo, attuati attraverso soppressioni e modificazioni, bensì di una integrale riscrittura delle norme. Cosa che rende ancor meno credibile un’interpretazione che parta dal raffronto tra le diverse versioni del reato, succedutesi nel corso del tempo, per ricavarvi un

                                                                                                               

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