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Fra teologia, diritto e politica

Nel documento Calvino e il calvinismo politico (pagine 121-125)

Il RUOlO Delle leGGI Nella RESPUBLICA

1. Fra teologia, diritto e politica

Tra gli studi che negli ultimi decenni hanno iniziato a far luce sullo stret- to rapporto fra teologia e diritto alle radici del calvinismo sono da ricorda- re il libro di Josef Bohatec Calvin und das Recht1, intorno alle concezioni

del diritto naturale e del diritto di resistenza in Calvino, il volume di Jürgen Baur che ricostruisce le idee di diritto e di Stato in Calvino2, e il bel lavoro

di patrick le Gal su Calvino e il diritto canonico3. per i successivi svilup-

pi del calvinismo inoltre è utile richiamare almeno i recenti lavori di philip Benedict4 e di John Witte Jr.5, insieme a vari studi di Christoph Strohm, fra i

quali si segnala da ultimo il volume Calvinismus und Recht6, che indaga con

estrema accuratezza le influenze dell’orientamento confessionale nell’opera dei primi giuristi riformati (da Ugo Donello ad althusius, Vultejus, e molti 1 j. BohateC, Calvin und das Recht, Freudingen, Buchdruck und Verlags-anstalt, 1934,

rist. anast. aalen, Scientia, 1971.

2 J. Baur, Gott, Recht und weltliches Regiment im Werke Calvins, Bonn, Bouvier,

1965.

3 p. le gal, Le droit canonique dans la pensée dialectique de Jean Calvin, Fribourg,

Éditions Universitaires Fribourg Suisse, 1984.

4 Vedi ph. BenediCt, Christ’s Churches Purely Reformed. A Social History of Calvinism,

New Haven-london, Yale University press, 2002.

5 Vedi j. Witte jr., The Reformation of Rights. Law, Religion, and Human Rights

in Early Modern Calvinism, Cambridge, University press, 2008.

6 Ch. Strohm, Calvinismus und Recht. Weltanschaulich-konfessionelle Aspekte im Werk

reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008. Fra i lavori che hanno preparato la via a questa ricerca di Strohm si segnalano id., Recht und Jurisprudenz

im reformierten Protestantismus, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische abteilung” 92 (2006), pp. 453-493, e id., Konfessionelle Einflüsse auf das

Werk reformierter Juristen – Fragestellungen, methodische Probleme, Hypothesen, in: Kon- fessionalität und Jurisprudenz in der frühen Neuzeit, a cura di Ch. Strohm, H. de Wall, Berlin, Duncker & Humblot, 2009, pp. 1-32.

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altri), stabilendo alcune importanti precisazioni metodologiche in quest’am- bito della ricerca.

Una delle linee-guida del lavoro di Strohm nasce dalla constatazione che il calvinismo prese forma in stretta relazione con l’ambiente della giurispruden- za umanistica francese: gran parte dei primi teorici calvinisti furono giuristi umanisti francesi, spesso riparati a Ginevra dopo la «strage di san Bartolo- meo» (fu così per François Hotman, Ugo Donello e molti altri). e fu così, in particolare, anche per lambert Daneau, formatosi agli studi di teologia e diritto fra Orléans e Bourges, il quale, conosciuto Calvino e divenutone al- lievo, riparò poi in Svizzera, e in seguito ricoprì la cattedra di teologia nelle università di Ginevra, di leida e di altri centri riformati, conquistandosi la fama di «padre della teologia morale riformata»7. Né si può dimenticare

che Calvino stesso si era formato tra parigi, Orléans e Bourges, dove aveva condotto studi teologici e giuridici. Tutto ciò ha lasciato una traccia in molti aspetti ideologico-dottrinali caratteristici del pensiero calvinista (come l’uso del termine «magistrato» per designare il monarca, e la forma contrattuale del mandato che qualifica il patto fra la comunità politica e il governante, per citare due esempi emblematici)8.

In questa prospettiva, può essere interessante capire anche come si pone e come evolve il problema giuridico-politico delle leggi, crocevia di molte questioni dottrinali importanti (dal modello di amministrazione dello Stato all’eventuale solutio a legibus del sommo magistrato, ai modi del diritto di resistenza), in una linea ideale di pensiero che, partendo da Calvino, passa per lambert Daneau e arriva ad althusius. È questa una linea di che si dise- gna in modo già abbastanza netto per altre questioni dottrinali, nelle quali

7 Su lambert Daneau (Beaugency-sur-loire 1530-Castres 1595), dopo gli studi di paul

de Félice, Olivier Fatio, Friedrich Goedeking e Cornelia M. Ridderikhoff, c’è ora un’altra im- portante monografia di Ch. Strohm, Ethik im frühen Calvinismus. Humanistische Einflüsse,

philosophische, juristische und theologische Argumentationen sowie Mentalitätsgeschicht- liche Aspekte am Beispiel des Calvin-Schülers Lambertus Danaeus, Berlin-New York, De Gruyter, 1996, che analizza la vasta produzione di Daneau nell’articolato contesto storico, politico e religioso in cui essa nasce: è il contesto in cui assume forma compiuta una dottri- na etica e politica calvinista connotata dal ritorno alla parola di Dio, ma anche da influenze neostoiche e altri fattori culturali importanti (Daneau ebbe rapporti stretti con Théodore de Bèze e con Giusto lipsio).

8 Vedi S. Bildheim, Calvinistische Staatstheorien: historische Fallstudien zur Präsenz

monarchomachischer Denkstrukturen im Mitteleuropa der Frühen Neuzeit, Frankfurt a.M.- Berlin, lang, 2001; S. teStoni Binetti, Il pensiero politico ugonotto. Dallo studio della storia

all’idea di contratto (1572-1579), Firenze, Cet, 2002; e il volume Et de sa bouche sortait un glaive. Les monarchomaques au XVIe siècle. etudes réunies par p.-a. Mellet, Genève, Droz,

2006. Si vedano inoltre la voce di m.a. FalChi pellegrini, Summus Magistratus (monar-

chicus, polyarchicus), in: Il lessico della «Politica» di Johannes Althusius. L’arte della sim- biosi santa, giusta, vantaggiosa e felice, a cura di F. Ingravalle e C. Malandrino, prefazione di D. Wyduckel e C. Malandrino, Firenze, Olschki, 2005, pp. 295-311, e ora il lungo saggio introduttivo di C. malandrino in: j. althuSiuS, La politica elaborata organicamente con

metodo e illustrata con esempi sacri e profani, 2 voll., a cura di C. Malandrino, trad. it. di C. Malandrino, F. Ingravalle e M. povero, apparato critico di F. Ingravalle e M. povero, con la collaborazione di C. Zwierlein, Torino, Claudiana, 2009, pp. 7-124.

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l’opera maggiore di Daneau, i Politices Christianae libri septem, apparsa a Ginevra nel 15969, sembra rappresentare il punto di riferimento principale

di althusius sul piano teologico, se non addirittura, in certi casi, l’anello di congiunzione fra Calvino e althusius.

althusius riprende con evidenza la Politica Christiana di Daneau nell’uso dei concetti di politìa, polìteuma, respublica, rimodellati dal teologo fran- cese sulla lezione di Calvino10. Tanto vale per l’idea stessa di Respublica

christiana, che già Calvino aveva svincolato dalla concezione universalistica medievale che abbracciava l’intera cristianità, per identificarla in sostanza con l’idea di Stato (sia pur uno Stato ideale, che incarna l’ordine cristiano ed è inserito in una «confederazione di popoli cristiani»)11. questa respubli-

ca sarà ulteriormente connotata, per Daneau, dal suo inscindibile rapporto con la Iustitia (senza giustizia, non c’è politìa)12. Il concetto appariva già

espresso in modo esemplare al teologo francese dal passo ciceroniano, ripre- so da agostino, Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?13.

9 l’opera si propone di rifondare la scienza politica secondo i principi della nuova Res-

publica christiana, come si desume dal titolo stesso: Politices Christianae libri septem. In quibus ea ex Dei verbo primum, post autem ex alijs quoque scriptis collecta sunt, quae ad optimam Reipubl. administrationem pertinent: quae definitionibus explicata, exemplisque variis confirmata, tandem certis, brevibusque aphorismis in singulis libris sunt comprehen- sa [...], Genevae, Vignon, 1596. Daneau è anche autore di numerose altre opere, fra cui sono da ricordare almeno gli Ethices Christianae libri tres (Genevae 1577), in cui egli indaga i vari aspetti dell’etica cristiana; l’operetta Ad Petri Carpenterii famelici rabulae saevum de retinendis armis et pace repudianda consilium Petri Fabri responsio (Neustadii 1575), pub- blicata all’indomani della strage degli ugonotti, che presenta una meditata dottrina del diritto di resistenza e la costruzione teologico-politica che la sostiene (vedi S.M. manetSCh, Theo-

dore Beza and the Quest for Peace in France, 1572-1598, leiden-Boston-Köln, Brill, 2000); e, per la vastissima diffusione in europa, la Politicorum aphorismorum silva (antwerpen, 1583), raccolta di aforismi politici tratti da autori greci e latini, che formeranno la base au- toritativa secolare della Politica.

10 l’intero libro I della Politica Christiana del Daneau ha come oggetto la Respublica

seu Politía, da cui deriva il nome la scienza politica stessa. per la ripresa di questi termini- concetto da parte di althusius vedi C. ZWierlein, Respublica (regnum, politeia), in: Il lessico

della «Politica» di Johannes Althusius cit., pp. 277-293: p. 279.

11 per le idee di Respublica christiana e di Stato in Calvino vedi J. Baur, Gott, Recht

und weltliches Regiment im Werke Calvins cit., pp. 234-246.

12 Respublica, cioè Stato, politía o políteuma – dichiara Daneau – sono la stessa cosa:

potremmo definirli anche ordo oppure civilis administratio, perché in ogni caso indicano il complesso delle regole, l’ordinamento, e quindi la costituzione di una determinata polis, o di una determinata comunità, la quale non consiste in una somma di individui, ma nella loro organizzazione comune, nel loro vivere associati sotto un unico diritto (Politices Christianae libri septem, I, 3). quest’ordinamento può variare in certi aspetti da comunità a comunità, ma dev’essere sempre connotato dalla giustizia. Se l’ordinamento di una comunità è ingiusto, non c’è politeia, ma apoliteia, cioè il suo contrario: il caos (I, 1). Nella Respublica christiana, in particolare, la sola politeia, e di conseguenza l’unica scienza politica, sarà quella «concorde con la parola scritta di Dio, e guidata dalle Sue leggi e dai Suoi comandamenti» (I, 2).

13 agoStino, De civitate Dei, IV, 4, con rinvio al De republica di Cicerone (III, 14, 24),

e quindi alla Repubblica di platone; il passo è ripetutamente citato da l. daneau, Politices

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Citazione così frequente nelle pagine althusiane, da meritare un’attenzione specifica da parte di Corrado Malandrino14.

la dipendenza di althusius da Daneau si manifesta inoltre nell’uso del termine consociatio e nell’articolazione interna dello Stato15, nella dottrina

della censura16, e in altri casi ancora. Fra questi, basti ricordare il peculiare

utilizzo degli exempla: una questione metodologica importante al punto da meritare, per Daneau prima, come per althusius in seguito, di essere “ele- vata” a elemento costitutivo del titolo della rispettiva opera maggiore17. la

Politica Christiana del Daneau si apre con una dedica Ad lectorem benevo-

lum che fissa i criteri essenziali del problema. In quelle prime pagine Daneau dichiara il proposito dell’opera, che è quello di tradere, cioè di riprendere dalla tradizione e di trasmettere ai contemporanei, «i generalia Reipublicae bene gerendae praecepta», ovvero i princìpi di una buona amministrazione dello Stato, contro il nefando esempio fornito dalla schiera degli autori ma- chiavellici18. a questo scopo è necessaria la buona conoscenza della storia e

delle Scritture sacre. Vi è tuttavia un pericolo di fronte al quale Daneau mette subito in guardia: è indispensabile sapere anche come leggere la storia, posto che in essa si ritrova di tutto, e che, in fin dei conti, anche i migliori storici narrano per lo più di vicende e istituzioni di un solo popolo, vale a dire del particolare e non dell’universale. le indicazioni di Daneau per comprendere

anche nelle Vindiciae contra tyrannos, q. III (vedi StephanuS juniuS BrutuS, Vindiciae

contra tyrannos, a cura di S. Testoni Binetti, Torino, la Rosa, 1994, p. 99).

14 C. malandrino, «Remota justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia?» (Politica

XXXVIII, 9). Il “dispotismo” nella definizione althusiana di tirannide, in stampa negli atti della IX Giornata luigi Firpo, Tirannide e dispotismo nel dibattito politico tra Cinque e Sei- cento (Torino 27-28 settembre 2002). Sull’idea di giustizia in althusius si veda l. BianChin,

Justitia, in: Il lessico della «Politica» di Johannes Althusius cit., pp. 203-214.

15 Com’è stato rilevato da C. ZWierlein, Consociatio, in: Il lessico della «Politica» di

Johannes Althusius cit., pp. 143-168: p. 147, con precisi riferimenti testuali. Sulla costruzio- ne della comunità politica maggiore attraverso vari gradi di consociazioni minori nella teo- ria politica althusiana, vedi Th.O. hueglin, Sozietaler Föderalismus. Die politische Theorie

des Johannes Althusius, Berlin, Walter de Gruyter, 1991; Early modern concepts for a late modern world: Althusius on community and federalism, Waterloo, Ontario, Wilfrid laurier University press, 1999, e i volumi collettanei Konsens und Konsoziation in der politischen Theorie des frühen Föderalismus, a cura di G. Duso, W. Krawietz, D. Wyduckel, Berlin, Duncker & Humblot, 1997, e Subsidiarität als rechtliches und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft. Genese, Geltungsgrundlagen und Perspektiven an der Schwelle des dritten Jahrtausends, a cura di p. Blickle, Th.O. Hueglin, D. Wyduckel, Berlin, Duncker & Humblot, 2002.

16 Vedi l. BianChin, Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età

moderna, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 243-292; ead., Censura, in: Il lessico della «Poli-

tica» di Johannes Althusius cit., pp. 91-102, ed ead., Zensur und Reformierte Jurisprudenz

in der Frühen Neuzeit, in: Konfessionalität und Jurisprudenz in der frühen Neuzeit cit., pp. 263-283.

17 Sull’insistito richiamo al problema del metodo nella costruzione di una nuova scienza

politica e l’importanza di certe scelte metodologiche nella Politica althusiana si veda a.m. laZZarinodel groSSo, Methodus (methodice), in: Il lessico della «Politica» di Johannes

Althusius cit., pp. 231-251.

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correttamente la storia (da lui definita, con le parole di Cicerone, «testimone dei tempi, luce di verità e maestra di vita»)19, culmina con la citazione di

alcuni passi ripresi dai commentari alla Genesi e all’epistola ai Romani di Calvino, in cui il riformatore religioso riconosce sì un alto valore educativo alla storia, ma ammonisce severamente a «leggere le storie di tutti i tempi in modo conforme alla Scrittura sacra»20. Il modello universale delle Sacre

Scritture è dunque la lente attraverso cui leggere ogni modello particolare, anche nel discorso politico. Spinto da questo monito di Calvino, Daneau correda ognuno dei sette libri della Politica Christiana di due serie di esem- pi, la prima di esempi scritturali, la seconda di esempi storici. ed è questo, verosimilmente, il criterio che porterà anche althusius a concepire la sua

Politica «exemplis sacris et profanis illustrata»: illuminata e confermata da una grande molteplicità di esempi, tratti in parte dalle Scritture sacre, in parte dalla storia, con una preminenza peraltro riconosciuta ai primi21.

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