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I puritani e la teologia federale

Nel documento Calvino e il calvinismo politico (pagine 142-147)

I pURITaNI e la TeOlOGIa pOlITICa Del XVI SeCOlO

2. I puritani e la teologia federale

la terza posizione teologico-politica fondamentale, la soluzione eusebiana, si propose come un’alternativa alla dottrina cattolica della potestà indiretta, rivendicando il principio secondo cui l’autorità di una società politica non proviene da una fonte naturale e indipendente, ma è il segno di una elezione divina diretta. Il beneficiario della promessa divina può tuttavia essere un re oppure un popolo, e perciò questa teologia politica ammette due varianti. Se l’ordine divino si manifesta in un popolo eletto, assume le forme di una teo- logia federale; ma se al contrario si rivela nelle azioni di un re, appare come una monarchia di diritto divino5. entrambe queste posizioni erano diffuse in

3 h. dreitZel, Politische Philosophie, in: Grundriß der Geschichte der Philosophie [Über-

weg]. Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Band 4. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation, Nord- und Ostmitteleuropa, a cura di H. Holzhey e W. Schmidt-Biggemann, Basel, Schwabe und Co., 2001, pp. 607-748, qui pp. 673-693; l. SChorn-SChütte, Obrigkeitskritik

und Widerstandsrecht. Die politica Christiana als Legitimitätsgrundlage, in: Aspekte der poli- tischen Kommunikation im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts. Politische Theologie – Res Publica-Verständnis – konsensgestützte Herrschaft, a cura di l. Schorn-Schütte, München, R. Oldenbourg Verlag, 2004, pp. 195-232.

4 m. SCattola, Eine innerkonfessionelle Debatte. Wie die Spanische Spätscholastik die

politische Theorie des Mittelalters mit der Hilfe des Aristotelismus revidierte, in: Politischer Aristotelismus und Religion in Mittelalter und Früher Neuzeit, a cura di a. Fidora, J. Fried, M. lutz-Bachmann e l. Schorn-Schütte, Berlin, akademie Verlag, 2007, pp. 139-161.

5 h. Bullinger, De testamento seu foedere Dei unico et aeterno […] brevis expositio,

Tiguri, In aedibus Christophori Froschoveri, 1534; k. oleVian, De substantia foederis gra-

tuiti inter Deum et electos, itemque de mediis, quibus ea ipsa substantia nobis communicatur, libri duo, Genevae, apud eustathium Vignon, 1585; id., Der Gnadenbund Gottes, erklaeret

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Inghilterra e in Scozia verso la fine del xVi secolo e fornirono infatti i principi

da un lato della teologia presbiteriana e puritana e dall’altro lato del program- ma politico di Giacomo VI di Scozia ovvero I d’Inghilterra, che, nonostante le evidenti differenze, avevano alcuni punti fondamentali in comune.

Considerate da questo punto di vista le teologie politiche dei puritani e dei giacobiti, dei monarcomachi e dei monarcofili, che si fronteggiarono nei primi anni del Seicento, finché non furono promulgati i Canoni del 16046,

erano opposte e complementari. esse tentavano di dare risposta alla stessa domanda fondamentale: come dobbiamo immaginare un regno nel quale Dio, la regina (o il re) e il popolo sono unificati da una linea discendente di- retta? Come corre quella linea: da Dio al popolo e poi al re, oppure da Dio al re e poi al popolo?

la teologia federale, sia in Gran Bretagna sia sul continente, spiegava che Dio ha scelto in origine il suo popolo e lo ha eletto attraverso una serie di patti, con i quali ha promesso protezione e salvezza eterna, domandando in cambio obbedienza ai suoi precetti7. la formulazione del patto originario

è la seguente: «Io mi volgerò a voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò la mia alleanza con voi. […] Camminerò in mezzo a voi, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo» (lev. 26,9.12; Sal. 144,15.33,12; II Cor. 6,16)8. William perkins (1558-1602), nella sua Catena aurea del 1590,

traccia il seguente quadro.

Dopo che abbiamo fondato l’elezione […], dobbiamo considerare i suoi stru- menti esteriori. I suoi strumenti sono il patto di Dio e il suo sigillo. Il patto di Dio è patto che Dio stipula con l’uomo, ed esso riguarda il raggiungimen- to della vita eterna a certe condizioni. questo patto consiste di due parti: la promessa di Dio all’uomo e la promessa dell’uomo a Dio. la promessa di Dio all’uomo è quella con la quale Dio si obbliga con l’uomo a essere il suo

in den Artickeln unsers allgemeynen, ungezweiffelten Christlichen Glaubens, Herborn, Ge- druckt durch Christoff Raben, 1590.

6 l.F. Solt, Church and State in Early Modern England, 1509-1640, New York and Ox-

ford, Oxford University press, 1990, pp. 139-143.

7 Vedi g. oeStreiCh, Die Idee des religiösen Bundes und die Lehre vom Staatsvertrag,

1958, in: id., Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze, Berlin,

Duncker und Humblot, 1969, pp. 157-178; j.F.g. goeterS, Föderaltheologie, in: Theologi-

sche Realenzyklopädie, a cura di G. Müller, Berlin und New York, Walter de Gruyter, 1983, Bd. 11, pp. 246-252.

8 Sulla teologia puritana del patto vedi S. BaSkerVille, Not Peace but a Sword. The

Political Theology of the English Revolution, london and New York, Routledge, 1993, pp. 96-130. Sulla differenza tra patto «condizionale» e «assoluto» vedi j. Von rohr, Covenant

and Assurance in Early English Puritanism, “Church History” (Tallahassee, Fl), XXXIV (1965), pp. 195-203; r.l. greaVeS, The Origins and Early Development of English Cov-

enant Thought, “The Historian. a Journal of History” (Tampa, Fl), XXXI (1968), pp. 21-35; m. mCgiFFert, Grace and Works. The Rise and Division of Coveant Divinity in Elisabethan

Puritanism, “Harvard Theological Review” (Cambridge, Ma), lXXV, 1982, pp. 463-502; l.F. Solt, Church and State cit., pp. 143-144. I primi puritani non sembrano tuttavia avere

enfatizzato questa distinzione. Vedi j. Von rohr, The Covenant of Grace in Puritan Thought,

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dio, se quello soddisfa certe condizioni tra di loro. la promessa dell’uomo a Dio è quella con la quale egli giura di prestare obbedienza al suo Signore e di soddisfare le condizioni tra di loro. Ci sono poi due tipi di questo patto. Il patto delle opere e il patto della grazia. Ger. 31,31-33 […]. Il patto delle opere è il patto di Dio, stipulato alla condizione di una perfetta obbedienza ed è espresso nella legge morale. la legge morale è quella parte della parola di Dio che comanda all’uomo la perfetta obbedienza, sia nella sua natura sia nelle sue opere, e che proibisce il contrario. Rom. 10,59.

Il presbiteriano inglese Dudley Fenner (1558-1587), seguace a Cambrid- ge di Thomas Cartwright (1535?-1603) e del logico ugonotto pietro Ramo (1515-1572), integrò questa dottrina teologica con la fondazione dell’auto- rità politica e ricostruì una serie di patti che Dio avrebbe stipulato con il suo popolo e che i membri della comunità eletta avrebbero stretto tra di loro. Il punto di partenza della Sacra theologia di Fenner del 1585 – ma si potrebbe sostenere lo stesso anche per altri puritani come Thomas Cartwright o Wil- liam perkins – è la volontà divina, onnipotente ed eterna, valida già prima della creazione e perciò capace di decidere fin dall’eterno chi sarebbe stato salvato e chi sarebbe stato dannato. In tal senso l’azione divina originaria si compone, secondo Fenner, di due parti, in primo luogo di un decreto che stabilisce una «doppia» predestinazione, sia di salvezza sia di dannazione, e in secondo luogo dell’esecuzione di tale verdetto10. Il creato, il mondo, la

storia della salvezza è l’esecuzione di tale giudizio divino originario. 9 W. perkinS, A Golden Chaine: or the Description of Theologie, Containing the Order

of the Causes of Salvation and Damnation, According to Gods Word, london, John legatt, 1616 (1a ed. lat. 1590), cap. 19, pp. 31-32: «after the Foundation of election […] it followeth,

that we should entreat of the outward means of the same. The means are Gods covenant, and the seale thereof. Gods covenant, is his contract with man, concerning the obtaining of life eternal, upon a certen condition. This covenant consists of two parts: Gods promise to man, Mans promise to God. Gods promise to man, is that, whereby he bindeth himself to man to be his God, if he performe the condition. Mans promise to God, is that, whereby he voweth his allegeance unto his lord, and to performe the condition betweene them. againe, there are two kinds of this covenant. The covenant of workes, and the covenant of grace. Jeremy 31,31-33. […] The covenant of works, is Gods covenant, made with condition of perfect obedience, and is expressed in the morall law. The Moral law, is that part of Gods word, which commandeth perfect obedience unto man, as well in his nature, as in his actions, and forbiddeth the contrarie. Romanes 10,5». Vedi r.C. Walton, Bekehrung und Teilhabe am

Bund. William Perkins (1550-1602), in: Konsens und Konsoziation in der politischen Theorie des frühen Föderalismus, a cura di G. Duso, W. Krawietz e D. Wyduckel, Berlin, Duncker und Humblot, 1997, pp. 47-62; p. CollinSon, The Elizabethan Puritan Movement, Oxford,

Oxford University press, 1990 (1a ed. 1967), pp. 434-436.

10 W. perkinS, A Golden Chaine cit., cap. 4, p. 16; id., A Christian and Plaine Treatise

of the Manner and Order of Predestination and of the Largeness of Gods Grace, london, printed by John legatt, 1617 (1a ed. lat. 1598); d. Fenner, Sacra theologia, sive veritas

quae est secundum pietatem, ad unicae et verae methodi leges descripta, Geneva, apud eusta thium Vignon, 1589 (1a ed. 1585), pp. 2v-4r e 5r-v; r. rolloCk, A Treatise of Gods Ef-

fectual Calling, edinburgh, The Wodrow Society, 1849 (1a ed. lat. 1597, 1a ed. ingl. 1603),

p. 27; d. Fenner, The Sacred Doctrine of Divinitie, Gathered out of the Word of God, lon-

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Ma anche l’esecuzione del decreto è duplice perché il mondo prima deve essere creato e, una volta prodotto, deve essere governato. per quan- to riguarda la creazione del mondo, essa riproduce l’immagine di Dio e si manifesta perciò come la vera disposizione di tutte le parti dell’universo e come il giusto ordine tra il superiore e l’inferiore11, il che vale ancora di

più per la distribuzione dei diritti e dei doveri fra gli esseri umani. Fenner chiama quest’ordine umano e‹taxàa, con un termine che anche Iohannes althusius, il principale esponente del calvinismo politico tedesco, avrebbe usato a partire dal 1610 per indicare lo ius symbioticum12.

Ma gli strumenti di questo governo, adatti a ogni situazione, sono i seguen- ti. 1. Nell’ordine dell’intera natura la benedizione di Dio: «Crescete e mol- tiplicatevi», Gen. 2,2. 2. Nell’ordine tra le creature superiori […] l’e‹taxàa

umana, Gen. 2,15-20. l’e‹taxàa umana è l’ordine istituito da Dio circa il governo delle cose per incrementare la santità e la felicità della vita umana, Gen. 2,15.17-20; Deut. 4,5-8; Col. 2,5. le sue due parti riguardano: 1. i do- veri e‹taktikoé, 2. i riti annessi13.

Una volta che il decreto divino è stato trasferito nel creato come una par- ticolare disposizione del mondo, deve essere governato o amministrato con

Religion. Substantially, Methodicallie, Plainlie, and Profitablie Treatised, london, Thomas Man, 1611, Sal. 99,1-4, pp. 16-17 e Gen. 1,13, p. 17. Vedi p. CollinSon, The Elizabethan

Puritan Movement cit., pp. 112-113 e 122-125; m. WalZer, La rivoluzione dei santi. Il pu-

ritanesimo alle origini del radicalismo politico, Torino, Claudiana, 1996 (1a ed. amer. 1965),

pp. 158-176; C. malandrino, Introduzione. La politica methodice digesta di Johannes Al-

thusius, in i. althuSiuS, La politica elaborata organicamente con metodo, e illustrata con

esempi sacri e profani (1603-1614), a cura di C. Malandrino, Torino, Claudiana, 2009, pp. 7-124, qui pp. 46-68.

11 d. Fenner, Sacra theologia cit., lib. II, cap. 10, p. 18v.

12 i. althuSiuS, La politica elaborata organicamente con metodo, e illustrata con esempi

sacri e profani (1603-1614), a cura di C. Malandrino, Torino, Claudiana, 2009, cap. 2, par. 5, p. 244: «peculiare illud, quod speciali eiusmodi pacto inter quosdam symbioticos commu- nicatur et quo illi ceu vinculo quodam inter se coniunguntur, consistit in iure symbiotico et eius communicandi ratione atque e‹taxàv, in ordine, animorum consensione, operis mutuis et commodo communi»; cap. 1, par. 10, p. 222: «Iuris communio est, qua symbiotici iustis inter se legibus in communi vita vivunt et reguntur. Vocatur lex consociationis et symbiosis, ius symbioticum, in a‹tarkeàv, e‹nomàv et e‹taxàv potissimum consistens». Vedi anche ivi, cap. 2, par. 7, p. 244; cap. 5, par. 4, p. 324: «Homines congregati sine iure symbiotico sunt turba, coetus, multitudo, congregatio, populus, gens […]. quo maior vero est conso- ciatio haec et plures consociationis species sub se continet, eo pluribus subsidiis, adminicu- lis et mediis tam quoad animi quam quoad corporis vitaeque a‹tßrkeian et sufficientiam opus habet et maiorem amplioremque rerum et operarum communicationem, e‹taxàan et

e‹nomàan requirit».

13 d. Fenner, Sacra theologia cit., lib. II, cap. 10, p. 19r: «In hac autem gubernatione

media unicuique tempestati sunt huiusmodi: 1. In ordine universae naturae benedictio Dei “Crescete et multiplicamini”, Gen. 2,2. 2. In ordine inter praecipuas creaturas (cum ea quae sint propria angelorum reticentur) e‹taxàa humana, Gen. 2,15-20. E‹taxàa humana est ordo a Deo institutus de rebus administrandis, ad humanae vitae sanctitatis felicitatisque adiumen- tum. Gen. 2,15.17-20; Deut. 4,5-8; Col. 2,5. eius duae partes 1. de officiis e‹taktikoéj, 2. de ritibus annexis».

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i mezzi appropriati14, che, nella sostanza, corrispondono ai due patti stipu-

lati da Dio con gli esseri umani: il patto delle opere e il patto della grazia15.

Il primo di essi è chiamato anche «patto della natura o della legge» perché corrisponde alla natura incorrotta dei primi esseri umani, cioè alla legge di Dio, che è iscritta nei loro cuori fin dalla creazione e appariva in tutta la sua purezza prima della caduta di adamo. Dio creò infatti adamo secondo la sua immagine e poté così proporgli un accordo che assomigliava a un contratto tra uguali o tra amici. Dio promise ad adamo la vita eterna e gli chiese in cambio di agire secondo giustizia sia venerando la divinità sia rispettando il prossimo. poiché la sua natura era incorrotta e la legge era evidente nella sua anima, adamo era in grado di obbedire a tutti i comandamenti divini in modo perfetto16.

poiché è prodotto da una norma eterna presente nel cuore umano, il pat- to delle opere corrisponde all’intera legge morale ed è riassunto nei Dieci Comandamenti17, che offrono la giusta disposizione topica delle virtù uma-

ne18. Ma anche il peccato originale era stato previsto da Dio come un mez-

zo necessario per l’esecuzione del suo decreto19, e perciò adamo non poté

obbedire per sempre ai comandi divini e dovette violarli. Considerato dalla prospettiva dell’umanità decaduta, il patto delle opere era perciò congegna- to in modo tale da rendere impossibile la sua completa realizzazione20. In

effetti, lo scopo della legge è di mostrare la profondità e l’irrimediabilità del peccato umano, cioè di dimostrare che la colpa non può essere giustifi- cata da nessuna opera umana, in modo da predisporre così il peccatore alla conversione21.

Date queste condizioni, il patto delle opere deve essere sostituito dal patto della grazia, con il quale un mediatore, Cristo, offre la sua vita sulla croce 14 W. perkinS, A Golden Chaine cit., cap. 6, p. 16; d. Fenner, Sacra theologia cit., lib.

III, cap. 1, p. 32v.

15 W. perkinS, A Golden Chaine cit., cap. 19, pp. 31-32; j. doWname, The Christian

Warfare against the Devill World and Flesh Wherein is Described Their Nature, the Maner of Their Fight and Meanes to Obtaine Victory, london, William Stansby, 1634 (1a ed. 1604),

pars 1, lib. II, cap. 4, p. 87; id., The Summe of Sacred Divinitie First Briefly and Methodically

Propounded: and Then More Largly and Cleerely Handled and Explaned, london, William Barret, [1620?], lib. I, cap. 14, pp. 223-227; j. preSton, The Breast-Plate of Faith and Love,

london, Nicolas Bourne, 1630, serm. 2, pp. 38-67.

16 d. Fenner, Sacra theologia cit., lib. IV, cap. 2, p. 40r; id., The Sacred Doctrine of

Divinitie cit., cap. 16, p. 10; R. rolloCk, A Treatise of Gods Effectual Calling cit., cap. 2,

pp. 34-35.

17 th. CartWright, Christian Religion cit., Rom. 2,14-15, pp. 69-70; W. perkinS, A

Golden Chaine cit., cap. 19, p. 32.

18 d. Fenner, The Sacred Doctrine of Divinitie cit., lib. I, capp. 5-16, pp. 4-10, dove è

sviluppata la seguente equazione: «legge di Dio = legge morale = Decalogo = patto delle opere»; th. CartWright, Christian Religion cit., Rom. 2,14-15, pp. 69-123.

19 d. Fenner, Sacra theologia cit., lib. III, cap. 1, p. 32v; lib. IV, cap. 1, p. 39v. 20 W. perkinS, A Golden Chaine cit., cap. 30, pp. 69-70. Vedi d. Fenner, Sacra theo-

logia cit., lib. IV, cap. 2, p. 40r; th. CartWright, Christian Religion cit., Gal. 3,17-25, pp.

65-68; Rom. 2,14-15, pp. 68-69; Ger. 31-34, pp. 124-125.

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per giustificare gli esseri umani al cospetto del padre. Di conseguenza que- sto contratto deve essere tra parti diseguali, ed effettivamente una delle due parti, l’essere umano, non può concludere questo patto con le sue sole forze. perciò è anche un «patto libero», perché Dio lo stipula liberamente, cioè per sua propria grazia, dal momento che le creature umane non sono in grado di soddisfare nessuna delle sue condizioni22. Il padre offre il Figlio come

mediatore e questi rappresenta l’umanità e può soddisfare per essa tutte le condizioni del contratto. Mentre il patto delle opere prometteva la vita eterna in cambio delle opere giuste, il patto della grazia promette e offre la bontà in cambio del sacrificio di Cristo, e così mette l’umanità corrotta dal peccato nella condizione di agire in modo buono. esso perciò accorda ai peccatori la possibilità di vivere secondo il patto delle opere e di conseguire la vita eterna. li rigenera come nuovi esseri umani, che possono esistere solo per i meriti di Cristo23. In effetti, il patto della grazia non detta nessuna nuova

regola, ma offre soltanto la condizione per prendere parte al patto delle ope- re24. Durante la storia della salvezza il patto della grazia fu promulgato in

due forme, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento25.

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