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La funzione di controllo politico 119 !

Sezione II. Le disposizioni concernenti le istituzioni “politiche” dell'Unione 117 !

3. Il Parlamento europeo 117 !

3.1. La funzione di controllo politico 119 !

La funzione di controllo politico svolta dal Parlamento varia da istituzione a istituzione. Se la sua posizione è relativamente forte vis à vis della Commissione, il Parlamento ha un controllo molto limitato nei confronti del Consiglio e quasi inesistente nei confronti del Consiglio europeo9.

L’articolo 17(7) del TUE sottopone il Presidente della Commissione e il suo collegio a un voto di approvazione del Parlamento, inoltre la Commissione è responsabile davanti al Parlamento nel corso del suo mandato e quest' ultimo può votare una mozione di censura del Collegio dei Commissari, secondo le modalità di cui all'articolo 234 TFUE. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione10.

Inoltre, il trattato di Lisbona rafforza il legame politico tra il Parlamento e la

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contro il trattato di Lisbona. Nella sentenza del giugno 2009, la Corte ha concluso, dopo un'interessante discussione sui meriti della proporzionalità degressiva, che il sistema proposto dal trattato è accettabile non essendo l´Unione uno Stato federale. La Corte ha ritenuto che, a dispetto delle aspirazioni dell'Unione riguardo alla cittadinanza europea, il Parlamento europeo è di fatto composto da rappresentanti nazionali. A differenza del Bundestag, il Parlamento non è un'assemblea di pari, né costituisce l'autorità suprema del popolo sovrano europeo. La rappresentanza tedesca in altri ambiti del sistema di governo dell'Unione compensa quello che, in altre circostanze, potrebbe essere considerato un suo trattamento iniquo in seno al Parlamento europeo. Inoltre, il trattato prevede strumenti opzionali di democrazia partecipativa transnazionale, come l'iniziativa dei cittadini, che integrano utilmente il ruolo dei deputati europei. La sentenza del tribunale di Karlsruhe in merito al trattato di Lisbona resta controversa e rileva la delicatezza della questione della futura composizione del Parlamento europeo. Almeno, ora che il trattato di Lisbona è in vigore, sarà̀ essenziale, ai fini della decisione sulla futura composizione del Parlamento, applicare in modo scrupoloso il principio della proporzionalità̀ degressiva.

9 Va tuttavia ricordato che il Parlamento gode di un´assoluta autonomia istituzionale dal momento che nessun´altra istituzione ha il potere di scogliere l´assemblea.

10 Tale potere, già previsto dal trattato di Maastricht, è stato esteso dal Trattato di Lisbona al Vice-Presidente della commissione, Alto Rappresentante per la politica estera.

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Commissione, stabilendo che il Consiglio europeo deve tener conto delle elezioni del Parlamento e deve effettuare consultazioni le opportune consultazioni nel proporre al Parlamento un candidato alla carica di presidente della Commissione che dovrà essere eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Nella dichiarazione relativa all´articolo 17 paragrafi 6 e 7 del TUE la conferenza intergovernativa ha ritenuto che "conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo 17(7) primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo".

Il Parlamento possiede anche altri strumenti di controllo nei confronti della Commissione: l'esame e la discussione della Relazione sullo stato dell'Unione conformemente all'articolo 233(1) TFUE; il controllo sull' implementazione del bilancio, sancito dagli articoli 318-319 TFUE; ed infine la possibilità di presentare interrogazioni scritte e orali, ai sensi dell'articolo 230(2) TFUE11.

L'esercizio dei poteri di controllo del Parlamento nei confronti del Consiglio e del Consiglio europeo sono limitate a pochi casi previsti dai trattati. L'articolo 15(6)TUE stabilisce che il Presidente del Consiglio europeo presenti una relazione al Parlamento dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo e conformemente all’ articolo 235(2) TFUE, il Presidente del Parlamento può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo12.

Ai sensi dell'articolo 230(3)TFUE "Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio".

Il Parlamento, sebbene non espressamente previsto dalle disposizioni dei trattati, ha disciplinato tale procedura relativa alle dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo all´articolo 110 del suo regolamento stabilendo che: "I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se debba essere seguita da una discussione

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11 Nel sopracitato accordo quadro, Parlamento e Commissione hanno definito le modalità pratiche della loro cooperazione.

12 L’ articolo 4(2) del Regolamento interno del Consiglio europeo stabilisce che “Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo. Tale scambio di opinioni ha luogo all’inizio della riunione del Consiglio europeo, a meno che il Consiglio europeo all’unanimità non decida diversamente”.

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approfondita. Una dichiarazione seguita da discussione può essere conclusa da una risoluzione, presentata da una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati".

Il regolamento interno del Consiglio appare molto meno dettagliato e all´articolo 26 stabilisce che il Consiglio possa presentare la sua posizione al Parlamento per mezzo di una dichiarazione scritta.

Per quanto riguarda la prassi concernente la presentazione del programma di lavoro della presidenza di turno del Consiglio e di un rapporto finale sui risultati del semestre, questa è stata riconosciuta e affermata all’ articolo 5 del regolamento interno del Consiglio europeo. Lo stesso articolo disciplina la presentazione, da parte del Presidente del Consiglio europeo di una relazione al Parlamento, dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Inoltre il Parlamento, in assenza di una disposizione generale che impegni il Consiglio13 e il Presidente del Consiglio europeo a rispondere a delle interrogazioni ha dettagliatamente regolato una tale procedura disciplinandola nello stesso articolo del regolamento in cui, ai sensi dell´articolo 230 TFUE, fissa i termini per la presentazione di interrogazioni alla Commissione europea.

Conformemente all´articolo 117 del regolamento del Parlamento ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità delle direttive stabilite in un allegato al regolamento. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore e al Presidente è affidato il compito di dirimere i dubbi concernenti la ricevibilità. Il regolamento fissa anche i tempi di risposta: tre settimane per le interrogazioni prioritarie e sei settimane per le non prioritarie. Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono inoltre rivolgere interrogazioni orali al Consiglio o alla Commissione e chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento14. L'interrogazione deve essere

trasmessa all'istituzione interessata almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale sarà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio, che è tenuto a fornire una risposta entro un "termine ragionevole".

Infine l´articolo 121 del regolamento interno del Parlamento stabilisce la procedura per le raccomandazioni destinate al Consiglio che possono essere presentate da un gruppo politico o almeno quaranta deputati, relativamente a materie di cui al Titolo V del TUE o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale15.

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13 Secondo una prassi instauratasi dal 1973, confermata dalla dichiarazione solenne di Stoccarda del 1983 e sancita dall'articolo 36, secondo comma del trattato sull'Unione europea per quanto concerne la PESC, il Consiglio risponde alle interrogazioni orali e scritte del Parlamento europeo. Questa prassi è giustificata segnatamente dalle funzioni legislative, di bilancio ed esecutive del Consiglio.

14 Regolamento interno del Parlamento europeo art. 115.

15 Tale disposizione si applica solamente agli accordi internazionali che rientrano nell´ambito di applicazione degli articoli 90 e 91 del Regolamento.

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Il regolamento interno del Parlamento sembra riconoscere un ruolo di rilievo alle basi giuridiche che disciplinano le relazioni con il Consiglio e il Consiglio europeo, le cui procedure sono dettagliatamente delineate, mentre i regolamenti del Consiglio e del Consiglio europeo definiscono tali rapporti in maniera generale senza prevedere una disciplina che vada al di la delle generiche disposizioni dei trattati.