• Non ci sono risultati.

L’impugnabilità degli atti e la tutela dell´equilibrio istituzionale 14 !

Nella sentenza Les Verts, la Corte superando un’interpretazione letterale delle disposizioni dei trattati, ha affermato che “l'interpretazione dell’ articolo 173 del trattato (art.263 TFUE) che escludesse gli atti del Parlamento dal novero di quelli impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del trattato, espresso nell’ articolo 164 (corrispondente all’articolo 19, par 1, TUE), sia col sistema dello stesso”22.

Tale affermazione deve essere contestualizzata nella giurisprudenza della Corte volta a definire e difendere il principio dell’ equilibrio istituzionale. Gli atti che il Parlamento adotta nell'ambito del trattato CEE potrebbero, infatti, invadere la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore senza poter essere deferiti alla Corte, " Si deve pertanto considerare che il ricorso d'annullamento può essere diretto contro gli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi"23 .

Il ragionamento della Corte mira a giustificare un'estensione della tutela giurisdizionale a soggetti terzi, non prevista dall´articolo 173(2) TCEE, pronunciando un principio di applicazione generale che potrebbe essere esteso anche alla protezione delle prerogative delle istituzioni comunitarie, se necessario, al fine della tutela dell´equilibrio istituzionale stabilito dai Trattati24. Un'applicazione parziale di tale principio, in un sistema giuridico fondato sullo stato di diritto, sarebbe difficile da comprendere, pertanto la Corte ha ammesso il sindacato giurisdizionale, ex articolo 173 TCEE sugli atti parlamentari destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

Tuttavia, nella sentenza Comitologia, la Corte non ha seguito il principio generale

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21 Conclusioni AG Lenz , 7 febbraio 1985, causa C-13/83, in Racc. 1985, p. 2122.

22Sentenza . 23 aprile 1986, causa C-249/83, Les Verts c. Parlamento europeo, cit., punto 25. 23 Ibidem, punto 25.

15

applicato nella sentenza Les Verts, negando, piuttosto inaspettatamente, il diritto del Parlamento di presentare un ricorso volto all´annullamento, in conformità all´articolo 173 (1) TCEE, di una decisione del Consiglio che il ricorrente riteneva essere stata adottata in violazione dei trattati.

L´azione d´annullamento proposta dal Parlamento era rivolta alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, in quanto adottata in violazione dell´articolo 145(3) TCEE cosi come emendato dall´Atto Unico europeo. Il Consiglio aveva sostanzialmente modificato la proposta della Commissione sulla quale il Parlamento si era espresso senza riconsultare il Parlamento come sancito dall´articolo 145 (3) TCEE.

Il Consiglio si è opposto a un´interpretazione che individuasse un parallelismo fra la partecipazione passiva e attiva del Parlamento al contenzioso in materia di legittimità sostenendo che, come osservato dalla Corte, "l´intervento e il ricorso per carenza, cui il Parlamento è legittimato, [sono] indipendenti dal ricorso d´annullamento" e che la sentenza Les Verts non avalla la conclusione che la Corte abbia implicitamente riconosciuto al Parlamento la legittimazione ad esperire l´azione di annullamento in quanto tale sentenza si fonda "sull´esigenza di garantire una tutela giurisdizionale contro gli atti i cui effetti giuridici si manifestano nei confronti dei terzi, qualunque sia l´istituzione che emana l´atto"25.

Il Parlamento ha sostenuto che non potendo proporre il ricorso d´annullamento non sarebbe stato in grado di difendere le proprie prerogative nei confronti delle altre istituzioni. La Corte osservando in ultima istanza che "le prerogative del Parlamento sono state incrementate dall´ Atto Unico europeo che ha sancito un potere di codecisione del Parlamento in materia di adesione e di accordi di associazione ed ha istituito una procedura di cooperazione in taluni casi determinati, senza che tuttavia vi siano state modifiche all´articolo 173 del trattato"26 ha dichiarato che lo stato della normativa in vigore non consentiva di riconoscere al Parlamento europeo il diritto di esperire un´azione di annullamento.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, i giudici di Lussemburgo non hanno riconosciuto un vincolo necessario tra il ricorso per carenza e il ricorso d´annullamento. Il Parlamento riteneva inoltre che l'art. 173, primo comma, del trattato, fosse espressione di un principio di uguaglianza delle istituzioni che vi sono menzionate e che conseguentemente a tale disposizione ognuna di esse potesse essere in grado di proporre un ricorso contro gli atti delle altre istituzioni, così come i propri atti potevano essere sottoposti da queste ultime al sindacato della Corte. Poiché la Corte aveva dichiarato che gli atti del Parlamento europeo che producevano effetti giuridici potevano essere impugnati con ricorso d'annullamento, essa avrebbe dovuto decidere, al fine di preservare l'equilibrio istituzionale, che il Parlamento europeo fosse legittimato ad impugnare gli atti del Consiglio e della Commissione.

La Corte e l´avvocato generale Darmon, seppur concordi sulla necessità di

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25 Corte di giust. 27 settembre 1988, causa C-302/87, Parlamento c. Consiglio, in Racc.1988, p.5639, Punto5.

16

difendere le prerogative istituzionali del Parlamento, giungono a diverse conclusioni. L´Avvocato generale aveva osservato che "ogni volta che le asserenti disposizioni contenevano l'espressione "istituzione", [la Corte l' ha] interpretata in modo da includervi il Parlamento europeo. E questo orientamento è suffragato dalla considerazione della natura di istituzione comunitaria del Parlamento al quale, alla stessa stregua che al Consiglio, alla Commissione ed alla Corte di giustizia, è attribuito il compito di garantire "l'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità". Cionondimeno, non ci si poteva valere dell'interpretazione letterale quando si trattava di pronunziarsi sulla possibilità di impugnare in giudizio degli atti del Parlamento europeo mediante il ricorso d'annullamento. L'art. 173, 1° comma, del trattato CEE, infatti, contempla il sindacato di legittimità della Corte di giustizia solo per gli atti del Consiglio e della Commissione”27.

L’avvocato generale ha considerato quanto deciso dalla Corte nelle sentenza Les

Verts in cui le espressioni "legittimazione attiva" e "legittimazione passiva" hanno

fatto la loro comparsa nel vocabolario giuridico comunitario, per definire rispettivamente la capacità del Parlamento europeo di essere attore, e l'idoneità a difendersi dinanzi alla Corte di giustizia.

Era quindi prevedibile, che gli eventuali protagonisti di contrasti interistituzionali e la dottrina si chiedessero se la trilogia composta dall'intervento, dalla "legittimazione attiva" in fatto di carenza e dalla "legittimazione passiva" in fatto d'annullamento, si sarebbe successivamente trasformata in tetralogia, grazie al riconoscimento in via giurisprudenziale della "legittimazione attiva" del Parlamento nel ricorso d'annullamento.

Il riconoscimento del diritto d'intervento del Parlamento, era già stato affermato dalla Corte nella sentenza Isoglucosio, tuttavia come sostenuto dall´Avvocato generale, il diritto di intervenire non è necessariamente subordinato a quello, autonomo, di proporre il ricorso giurisdizionale, giacché la legittimazione attiva del Parlamento, seppur connessa alla legittimazione passiva dallo scopo comune di garantire le prerogative del Parlamento, non si pone in termini del tutto identici. Tuttavia l´Avvocato generale ha derivato il diritto del Parlamento di proporre un ricorso di annullamento dalla sua partecipazione al processo legislativo comunitario. Il ragionamento dell' Avvocato generale si conclude con la dichiarazione di reiezione dell'eccezione d' irricevibilità sollevata dal Consiglio, dichiarando che il Parlamento, in caso di lesione delle sue prerogative, fosse legittimato a proporre un ricorso d'annullamento a norma dell'articolo 173 del trattato.

La Corte, diversamente da quanto operato in altre sentenze che hanno contribuito allo sviluppo dell´ordinamento giuridico comunitario, in assenza di chiare disposizioni dei trattati, non ha fatto alcun riferimento allo stato di diritto e non agendo come una corte costituzionale ha affermato che le prerogative del Parlamento non erano prive di protezione giuridica, garantita dalla Commissione. In discontinuità con gli sviluppi istituzionali considerati nella giurisprudenza precedente

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Conclusioni AG Darmon, 26 maggio 1988, Causa C-382/87, Parlamento c. Consiglio, in Racc. 1988, p. 5627, Punto 7.

17

e interpretando restrittivamente l´articolo 173 CEE, la Corte ha deciso di statuire sull´eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio senza impegnare la discussione nel merito28.

La Corte ha corretto la propria linea un anno più tardi con una coraggiosa sentenza, la cosiddetta sentenza Chernobyl, che ha posto nuovamente al centro del suo ragionamento la salvaguardia dell´equilibrio istituzionale29.

Va tuttavia ricordato che la sentenza Les Verts30, in cui la Corte aveva ammesso la

legittimazione passiva del Parlamento non poteva creare un precedente. La Corte non aveva infatti implicitamente riconosciuto al Parlamento la legittimazione ad esperire l'azione d'annullamento, in quanto la decisione si fondava sull'esigenza di garantire una tutela giurisdizionale contro gli atti aventi effetti giuridici manifesti nei confronti di terzi, derivanti da atti emanati da qualsiasi istituzione.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28 J. Weiler, Pride and prejudice, Parliament v Council, in European Law Review, vol.14, n.5, 1989, 1989, pp. 334-335.

29 V. Sezione II, Cap.II.

18

Sezione II. La sentenza Chernobyl e la successiva giurisprudenza della