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Le lacune procedurali dei trattati e l’equilibrio istituzionale 19 !

Sezione II. La sentenza Chernobyl e la successiva giurisprudenza della Corte di giustizia 18 !

3. Le lacune procedurali dei trattati e l’equilibrio istituzionale 19 !

La Corte nella sentenza in esame, dopo aver decretato che un ricorso per carenza non consente di contestare la base giuridica di un atto già emanato, ha affermato che le lacune procedurali dei trattati non possono prevalere sull´interesse fondamentale alla conservazione e al rispetto dell´equilibrio istituzionale voluto dai trattati istitutivi. E’ quindi in funzione del rispetto di un principio da essa stessa definito che la Corte constata una carenza nel diritto primario.

Poiché gli articoli 173 CEE e 146 CEEA non legittimavano il Parlamento ad agire con ricorso per annullamento, l’art. 155 CEE attribuiva alla Commissione la responsabilità di vigilare affinché le prerogative del Parlamento venissero rispettate e di proporre a questo scopo i ricorsi per annullamento che si rendano necessari. Tuttavia una tale protezione non poteva essere sempre garantita per causa della natura stessa delle relazioni interistituzionali e delle procedure di adozione degli atti legislativi in quanto il compito affidato alla Commissione dai trattati “non può avere una portata tale da imporle di far propria la posizione del Parlamento e di proporre un ricorso per annullamento che essa ritenga mal fondato”3.

In Comitologia il Parlamento aveva contestato una decisione del Consiglio per non aver rispettato le prerogative del Parlamento della consultazione obbligatoria.

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2 K. Bradley, 1991, op.cit., pp.254-256.

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L´accusa nella causa Chernobyl è più grave, il Parlamento rivendica il proprio diritto di partecipare nella procedura di cooperazione, ad esso negato attraverso l´applicazione di una base giuridica giudicata erronea.

Come rilevato dall'Avvocato generale Van Gerven, nella causa Chernobyl “l'accento era posto essenzialmente sulla tutela del diritto comunitario da parte del Parlamento e in particolare, sull'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati. Oggi il Parlamento agisce essenzialmente per la tutela delle proprie prerogative; ciò assume un rilievo particolare in quanto il Parlamento si trova solo nel procedimento e può̀ pertanto contare, per la tutela delle proprie prerogative, esclusivamente su sé

stesso"4.

In seguito alla sentenza Comitologia, il Parlamento partendo dallo stesso assunto, ha modificato la posizione iniziale, abbandonando la richiesta di ottenere uno status di parità con il Consiglio e la Commissione5, perseguendo un diritto d´azione illimitato e ha cercato di affermare un diritto d'intervento limitato alla difesa delle proprie prerogative, attraverso l' estensione della protezione giurisdizionale.

Nella motivazione della sentenza, la Corte, seguendo quanto disposto dall´Avvocato generale, ha dichiarato che il Parlamento era legittimato ad agire dinanzi alla Corte per l'annullamento di un atto del Consiglio o della Commissione, purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste6.

Nella sentenza Chernobyl la Corte, sebbene l'articolo 173 del TCE 7 contenesse

un elenco esaustivo di ricorrenti "passivi" ed "attivi", ha autonomamente deciso di indurre l´apertura di tale disposizione e ampliare la lista dei ricorrenti, allo scopo di preservare lo stato di diritto nella Comunità, affermando presunti requisiti imperativi derivanti dal principio di equilibrio istituzionale.

La Corte, affermando l´importanza del rispetto dell´equilibrio tra le istituzioni creato dai Trattati, attraverso l'assegnazione di compiti specifici e la definizione di ruoli particolari, ha stabilito che qualsiasi violazione delle competenze di un’altra istituzione doveva poter essere sanzionata8.

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4 Conclusioni AG Van Gerven, 30 novembre 1989, Parlamento c. Consiglio, in Racc.1989, p.I-2052, punto2.

5 Nella sentenza Comitologia, la Corte aveva infatti risolto in senso negativo la questione della ricevibilità di un ricorso per annullamento proposto dal Parlamento in quanto la contro una decisione del Consiglio impugnata aveva portata generale.

6 La Corte ha confermato, nella giurisprudenza più recente, in merito alla procedura decisionale e alla delega dei poteri che "solamente il Trattato può, in casi specifici quali quello previsto dall´art. 67, n 2, secondo trattino, CE, autorizzare un´istituzione a modificare una procedura decisionale da esso prevista. Riconoscere ad un´istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati (...) significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato. Ciò significherebbe, del pari, consentirle di arrecare pregiudizio al principio dell´equilibrio istituzionale, che comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni" in Corte di giust. 6 maggio 2008,

Parlamento c. Consiglio, causa C-133/06, in Racc. 2008, p. I-03189, punti 55-56.

7 Si fa riferimento a ex-articolo 230 TCE e articolo 263 TFUE.

8 La Corte si è pronunciata anche sulla legittimità ad agire della Commissione, nei casi in cui, sebbene tale diritto fosse espressamente sancito dalle disposizioni dei trattati, il Consiglio si é opposto.

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L’assenza di una disposizione nei Trattati che attribuisse al Parlamento il diritto di agire con ricorso per annullamento costituiva una mera lacuna procedurale e non poteva prevalere sull'interesse fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell' equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee149.

La Corte, ai sensi dell’articolo 164 TCEE, da cui le derivava il suo compito di preservare l´equilibrio istituzionale, ha respinto l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio e ha disposto la prosecuzione del procedimento nel merito.

Nella motivazione della suddetta sentenza, essa ha dichiarato che il Parlamento europeo era legittimato ad agire dinanzi alla Corte per l'annullamento di un atto del Consiglio o della Commissione, purché il ricorso fosse volto unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondasse soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste. La sentenza Chernobyl ha dimostrato la predisposizione della Corte di giustizia a superare un´interpretazione letterale delle disposizioni del trattato qualora lo sviluppo costituzionale della Comunità lo richieda10.