2.2. L‟ ATTUAZIONE DELLA D IRETTIVA 2005/29/CE NELL ‟ ORDINAMENTO ITALIANO
2.2.1 G LI ATTI NORMATIVI
Come già anticipato supra, la Direttiva in commento è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso i decreti legislativi n. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e gli articoli 2, 4 e 8 del 23 ottobre 2007, n. 221115.
La legge comunitaria del 2005116 aveva conferito delega al Governo di adottare, entro i successivi 18 mesi dall‟entrata in vigore, i decreti legislativi contenenti le disposizioni necessarie per attuare una serie di direttive comunitarie, elencate negli allegati A e B alla legge medesima, tra le quali anche la Direttiva 2005/29/CE.
Si fa presente come la legge comunitaria del 2005 non abbia provveduto a dettare principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 2005/29/CE, così che il Governo ha dovuto rispettare unicamente i principi ed i criteri direttivi generali previsti dall‟articolo 3 della Legge 29/2006 (con particolare riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) ed e117). In particolare, la legge delega non forniva indicazione alcuna in merito ai contenuti che avrebbe dovuto riportare il Governo nell‟attuazione della Direttiva: non chiariva se, a quali condizioni e in quale modo il legislatore italiano avrebbe potuto operare nei limiti dei margini di discrezionalità concessi con riferimento alla disciplina sostanziale delle pratiche commerciali sleali così come non aveva definito le modalità con le quali colmare le lacune relative ai procedimenti nei confronti dei professionisti di cui agli articoli 11 e 12 della Direttiva 2005/29/CE, né dettava i criteri cui gli Stati membri si sarebbero dovuti ispirare
115 Sul punto, si rinvia a De Cristofaro, Il “cantiere aperto” codice del consumo: modificazioni e innovazioni apportate dal D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, in Studium iuris, 2008, pagg. 265 e ss. L‟autore procede ad una sapiente ed approfondita analisi critica della materia anche in Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori, in Le nuove leggi civile commentate, Cedam, 2008, pagg. 1057 e ss.; Le pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, il recepimento della Direttiva 2005/29/CE nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli, 2008.
116 Legge 25 gennaio 2006 n. 29, pubblicata in Supplemento ordinario n. 34 alla G.U. n. 32 dell‟8 febbraio
2006.
117 Nella lettera b) si prevedeva che “ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare” il legislatore avrebbe dovuto apportare le dovute modifiche alle discipline preesistenti al fine di poter dare attuazione alle direttive da recepire.
Nella lettera e) si prevedeva che “all‟attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo” si sarebbe dovuto procedere, se la modifica non avesse implicato un “ampliamento della materia regolata”, “apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della Direttiva modificata”.
La lettera c) autorizzava il Governo a comminare nei confronti di quelli che avessero violato le disposizioni dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie cui si riferiva la legge delega, sia sanzioni amministrative sia sanzioni penali. Tale norma precisava che le sanzioni penali sarebbero dovute essere previste solamente per le infrazioni che “ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti”, mentre nel caso di infrazioni idonee a ledere o ad esporre a pericolo interessi non protetti a livello costituzionale, si sarebbero dovute prevedere unicamente sanzioni amministrative aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro di ammontare “non inferiore a euro 150 e non superiore ad euro 150.000”. Conseguentemente, il Governo poteva punire i soggetti che avessero posto in essere pratiche commerciali sleali solamente per mezzo di sanzioni amministrative, dal momento che gli interessi tutelati dalla Direttiva 2005/29/CE non rientravano di certo tra quelli costituzionalmente garantiti.
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(ossia - per esempio - tra controllo giudiziario e controllo amministrativo) né, infine, chiariva se le sanzioni pubblicistiche destinate ad essere comminate nei confronti dei professionisti sarebbero state affiancate o meno da sanzioni di natura privatistica.
Questa delega quasi “in bianco”, conferita dalla Legge comunitaria 2005, è stata esercitata dal Governo con i D.Lgs. n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007. Il primo decreto118 contiene la disciplina generale della pubblicità ingannevole e comparativa e, quindi, anche le norme di recepimento della Direttiva 84/450/CEE (con le modifiche apportate dalla Direttiva 97/55/CE e dall‟articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE, come si è avuto modo di meglio argomentare nel capitolo precedente). Il secondo decreto119, invece, contiene le disposizioni di recepimento degli articoli 1-13 e 15-17 della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Si fa presente come entrambi i suddetti decreti siano entrati in vigore il quindicesimo giorno successivo alla relativa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - avvenuta il 6 settembre 2007 - dal momento che il legislatore italiano ha deciso di non avvalersi della facoltà di differire l‟entrata in vigore della normativa attuativa fino al 12 dicembre 2007. Il D.Lgs. 145/2007 contiene non solo le norme indispensabili per recepire le norme contenute nell‟articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, ma anche l‟intero corpus normativo originariamente inserito nel D.Lgs. 74 del 28 gennaio 1992 (con il quale era stata inizialmente recepita la Direttiva concernente la pubblicità ingannevole) e successivamente trasfuso negli articoli 18-27 del Codice del Consumo (che ha abrogato il D.Lgs. 74/92), il tutto alla luce delle modifiche introdotte dall‟articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE.
Il D.Lgs. 146/2007, invece, è composto da 5 articoli.
L‟articolo 1 ha sostituito completamente il Titolo III della Parte II del codice del consumo (ovvero gli articoli da 18 a 27) inserendo le previsioni di cui agli articoli 1-13 della Direttiva 2005/29/CE nonché i contenuti dell‟allegato 1 alla Direttiva stessa.
Gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 146/2007 hanno apportato agli articoli 57 del codice del consumo e all‟articolo 14 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 190, le modifiche necessarie per adeguare tali norme a quanto introdotto dall‟articolo 15 della Direttiva 2005/29/CE (contenente le modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE in materia di forniture non richieste).
118 D.Lgs. 145 del 2 agosto 2007 recante l‟”Attuazione dell‟articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE che modifica la Direttiva 84/450/CE sulla pubblicità ingannevole”:
119 D.Lgs. 146 del 2 agosto 2007 contenente la normativa in materia di “Attuazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/Ce, 98/27/CE, 2002/65/CE e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”.
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L‟articolo 4 ha stabilito che il regolamento destinato ad essere adottato, ai sensi del nuovo articolo 27, comma 11, del codice del consumo (in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale), dall‟Autorità Garante della concorrenza e del mercato per la disciplina istruttoria di competenza dell‟autorità stessa, sarebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo120.
Infine, l‟articolo 5 contiene una previsione che, al fine di coordinare la disciplina delle vendite piramidali con il nuovo regime delle pratiche commerciali scorrette (e quindi con la nuova previsione dell‟articolo 23, n. 14 del codice del consumo), stabilisce l‟abrogazione dell‟articolo 5, comma 1, della L. 17 agosto 2005 n. 173.
L‟attuazione della Direttiva 2005/29/CE è stata successivamente completata con il D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 relativo alle “disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, recante Codice del consumo”121. Gli articoli 2, 4 e 8 del
D.Lgs. 221/2007 hanno introdotto nel codice del consumo innovazioni indirizzate all‟integrazione del corpus normativo già inserito nel codice del consumo stesso dal D.Lgs. 146/2007.
In particolare, questo decreto legislativo per così dire “correttivo” ha, di fatto, introdotto le seguenti modifiche/integrazioni al testo del codice del consumo:
(a) L‟articolo 4 del D.Lgs n. 221/2007 ha modificato la rubrica del Titolo III della Parte II del codice del consumo, che adesso è intitolato “Pratiche commerciali”, pubblicità e altre comunicazioni commerciali;
(b) L‟articolo 8 del D.Lgs n. 221/2007 ha sostituito il comma 2 dell‟articolo 57 (fornitura non richiesta), rendendo omogenei i richiami normativi nonché la stessa formulazione testuale ai quali si considerano soggette sia le forniture previste dall‟articolo 57 cod. cons. sia quelle previste dall‟articolo 67 quinquies - decies cod. cons. (Servizi non richiesti);
(c) L‟articolo 2 del D.Lgs n. 221/2007 ha inserito nell‟elenco dei diritti riconosciuti ai consumatori e agli utenti “come fondamentali”, contenuti nell‟articolo 2, comma 2, del cod. cons., il diritto “all‟esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà”, ora contenuto nella lettera c-bis) del medesimo articolo, anche se - non si comprende per quale motivo - non ha eliminato dalla lettera c le previsione del “diritto ad una corretta pubblicità” (ormai divenuta superflua alla luce dell‟introduzione della lettera c-bis).
120 Il termine è stato effettivamente rispettato. Infatti, tale regolamento è stato emesso mediante deliberazione
dell‟Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 17589 del 15 novembre 2007 - Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007.
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2.2.2 LA SCELTA OPERATA DAL LEGISLATORE ITALIANO IN MERITO ALL’AUTONOMIA