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I SERVIZI NON RICHIESTI

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 141-144)

2.2. L‟ ATTUAZIONE DELLA D IRETTIVA 2005/29/CE NELL ‟ ORDINAMENTO ITALIANO

2.2.10 L E FORNITURE NON RICHIESTE

2.2.10.5 I SERVIZI NON RICHIESTI

Sulla falsariga di quanto previsto per le forniture non richieste, si pone la normativa dettata dall‟articolo 67- quinquies decies cod. cons. in materia di servizi non richiesti, all‟interno del Titolo sul Rapporto di Consumo222. La norma appena citata prevede che “il consumatore non è tenuto al alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l‟assenza di risposta non implica consenso del consumatore” e ancora che “salve le sanzioni previste dall‟articolo 67 septies decies223, ogni servizio non richiesto di cui al

sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione”.

221 L‟articolo 67 septiesdecies cod. cons. prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati”.

222 Da un‟analisi delle normative in questione, si può ben ritenere che l‟unica differenza di particolare

importanza è data dall‟articolo 67 quinquies decies, comma 2, cod. cons. secondo il quale i servizi non richiesti costituiscono una pratica commerciale scorretta. Di conseguenza, pur trattandosi di fattispecie del tutto analoghe, i servizi non richiesti sono da sanzionare anche come pratiche commerciali scorrette, mentre le forniture non richieste di cui all‟articolo 57 cod. cons. potranno essere sanzionate come tali solo a seguito della prova della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 21 e ss. cod. cons.

223 L‟articolo 67 septies decies cod. cons. (Sanzioni) prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l‟esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro cinquemila a euro cinquantamila” e

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presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articolo 21, 22, 23, 24, 25 e 26”.

Ebbene, le norme in questione sono accomunate da un‟identica ratio, che è certamente quella di proteggere il consumatore da conseguenze penalizzanti non volute e connesse ad una sua semplice inattività, da un lato, e dall‟altro di tutelarlo a fronte di tecniche di comunicazione a distanza particolarmente aggressive ed invasive, che ledono anche altri diritti oltre a quello della riservatezza, oppure della non ingerenza nella propria sfera privata.

In particolare, proprio ai sensi dell‟articolo 67 - quinquies decies cod. cons. che ritiene ogni servizio non richiesto (senza distinzione alcuna) costituisce una pratica commerciale scorretta, non si può ritenere lecito un invio non preventivamente richiesto dal consumatore, anche qualora fossero stati eliminati tutti gli effetti pregiudizievoli per il consumatore stesso.

Passando poi all‟articolo successivo 67 sexties decies cod. cons. relativo alle comunicazioni non richieste224, si sottolinea come il testo della norma distingua tra due tecniche – particolarmente invasive – ossia (a) il sistema di chiamata con dispositivo automatico ed il telefax, da un lato, e (b) tutte le altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individuale. Resta inteso che, rispetto a queste ultime il legislatore ne ha ammesso la liceità, ma solamente una volta ottenuto il consenso del consumatore225.

ancora “il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.

La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

224 L‟articolo in esame prevede che “l‟utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

a) sistema di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico; b) telefax.

Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori”.

225 Tale previsione differisce da quanto previsto dal‟articolo 58 cod. cons. per quanto concerne i limiti

all‟impiego di alcune tecniche di comunicazione a distanza, che distingue tra sistemi cd. “opt-in” (analoghi al primo comma dell‟articolo 67-sexies decies) e sistemi cd. “opt-out” che si riferiscono a tecniche di comunicazione utilizzabili finché il consumatore non vi si opponga manifestamente. Ebbene, per quanto riguarda l‟articolo 67 sexies decies cod. cons., la previsione del secondo comma pare poco riconducibile alla fattispecie del opt-out, per cui occorre sempre ottenere il consenso (non basta il mancato rifiuto), anche se il

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consenso può essere ottenuto durante la stessa comunicazione. Diversamente, non avrebbe senso la distinzione tra le fattispecie contenute al primo e quella al secondo comma della norma.

Si precisa, al riguardo, che la soluzione adottata, pur distinguendosi dalle altre previste nel codice del consumo, si pone in linea con quanto disposto dall‟articolo 130 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

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CAPITOLO 3.

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NEL SISTEMA

INGLESE E PRIME PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

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