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C OLPA E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 41-43)

1.10. D EFINIZIONE DI DILIGENZA PROFESSIONALE E COLPA

1.10.2. C OLPA E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Al fine di meglio comprendere la definizione, i confini e il valore della diligenza professionale, pare opportuno spendere alcune parole – senza avere tuttavia la presunzione di voler trattare approfonditamente ed esaustivamente il tema – sulla concezione di “colpa”56.

Doveroso, sul punto, ripercorrere brevemente le teorie più importanti57.

Una parte autorevole della dottrina58 ha dato una definizione obiettiva di colpa, individuandola come “la deficienza dello sforzo diligente dovuto nell‟interesse altrui. La colpa extracontrattuale è l‟inosservanza della diligenza dovuta nei rapporti della vita di relazione”. Inoltre, la colpa è “l‟inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta”.

Ne consegue che ciò che influisce sulla colpevolezza o meno di un soggetto non è tanto la circostanza che questi abbia fatto del suo meglio per evitare il danno, senza tuttavia riuscirci a causa della sua inettitudine personale, ma il fatto che abbia tenuto un comportamento non conforme ai canoni oggettivi della diligenza59. Qui le qualità soggettive/personali del

56 Per un‟approfondita ricostruzione storica del concetto di “colpa”, si rimanda a Sicchiero, Il requisito della colpa, in La risoluzione per inadempimento artt. 1453-1459, in Commentario Codice Civile, Giuffrè, pagg. 160 e ss., Talamanca, alla voce Colpa civile. A) Diritto Romano e intermedio, in Enciclopedia del diritto – VII – Giuffrè, 1960, pagg. 517 e ss., dove l‟autore inizia ad analizzare le fonti giustinianee, per poter ricostruire il significato del concetto di colpa, mettendolo poi in relazione alla responsabilità, analizzando gli elementi costitutivi della colpa e i diversi gradi di quest‟ultima.

57 Osti, rilevando una confusione in letteratura tra la nozione oggettiva e quella soggettiva di responsabilità

(legata sin dai codici ottocenteschi alla concezione di colpa), definì la prima come “l‟impossibilità costituita da un impedimento inerente all‟intrinseca entità di tale contenuto della prestazione, da un impedimento, cioè, che si opponga all‟eseguimento di una prestazione in sé e per sé considerata, astrazion fatta da ogni elemento estrinseco alla medesima e in specie, in quanto sia tali, dalle condizioni particolari del soggetto obbligato; impossibilità subiettiva, all‟incontro quella che dipenda da queste condizioni particolari del debitore, da un impedimento insorto nella sua persona o nella sfera della sua economia individuale, senza essere necessariamente collegato al contenuto intrinseco della prestazione”, in Revisione Critica della teoria dell‟impossibilità della prestazione, in Riv. Dir. Civ., 1918, pagg. 313 e ss. Da qui ne discende:

la necessità che il debitore organizzi la propria attività al fine di adempiere ai propri obblighi;

il rifiuto dell‟idea che la mera mancanza di colpa, intesa come prova della diligenza media, sia idonea ad escludere la responsabilità;

la rilevanza di eventi che incidono direttamente sulla possibilità di eseguire la prestazione; l‟incapacità sopravvenuta del debitore;

la perdita non imputabile della prestazione infungibile; l‟intervento violento dei terzi, ecc.

58 Bianca, La colpa in Diritto civile – V La responsabilità, op. cit., pagg. 575 e ss.

59 Maiorca, Colpa civile (teoria gen.), in Enciclopedia del diritto – VII – Giuffrè, 1960, pagg. 575 e ss.

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soggetto agente rivestono una rilevanza solo qualora integrino una capacità di intendere e volere del soggetto stesso o se causate da infermità improvvise idonee – per le modalità, la gravità e l‟insorgenza repentina – ad impedire l‟adozione di cautele sufficienti per evitare il danno.

Altri60, aderendo a tale ricostruzione oggettiva, rectius obiettiva, di colpa ed analizzando le fonti giustinianee, ha ritenuto di poter ravvisare la colpa nella mancanza di diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali e professionali.

Altra parte della dottrina61, invece, rimane ancorata ad una visione decisamente soggettiva di colpa, legata ad un giudizio morale di condanna del soggetto. In particolare, la colpa viene ravvisata in un atteggiamento psicologico carente: tale ultima concezione, tuttavia, ha trovato poco seguito nella pratica ed in particolare non è stata accolta in giurisprudenza. Infatti, la giurisprudenza rimane legata ad un giudizio di colpa basato su standard obiettivi di adeguatezza, misurati su criteri sociali e tecnici, senza tener in considerazione la buona o cattiva volontà del soggetto.

In tale ottica, come rilevato da Bianca62, “la rilevanza della colpa ha ragione nell‟esigenza di delimitare il dovere di rispetto altrui entro limiti di normalità e ragionevolezza, e nella idoneità della diligenza ad offrire modelli di condotta improntati a tali limiti”. E, ancora, la colpa “fa riferimento alla deficienza dello sforzo diligente quale criterio di responsabilità, ossia allo sforzo diligente inteso a salvaguardare l‟interesse altrui nelle concrete circostanze del contatto sociale. La mancanza di colpa così intesa esclude la responsabilità del soggetto, ma non esclude l‟obiettiva antigiuridicità del comportamento se questo contrasti col modello di comportamento astrattamente appropriato alla salvaguardia dell‟interesse altrui”. In conclusione, secondo l‟autore, la colpa è considerata criterio di responsabilità (o imputabilità nel diritto penale) in quanto il soggetto agente risponde del fatto dannoso dal momento che questi non ha usato la diligenza dovuta per salvaguardare definisce come una realtà psicologica) al piano giuridico. Anche nel comune linguaggio la diligenza richiede una determinazione quantitativa e qualitativa. [..] Appare quindi ovvia la necessità di un “modello”. [..] è in colpa chi poteva prevenire l‟evento con la diligenza occorrente; diligenza che è quella che fa capo al modello, e viene valutata con riguardo ad un certo ambito e alle circostanze del caso”.

L‟autore procede con un‟analisi dettagliata delle diverse teorie in merito alla definizione di colpa, tra le quali ricordiamo la concezione normativa imperativistica e quella, contrapposta, normativa causalistica.

60 Talamanca, Cit., pag. 519.

61 Cfr. Cian, Antigiuridicità e colpevolezza, Saggio per una teoria dell‟illecito civile, Padova, 1966, 169:

l‟autore sostiene che “la nozione psicologica della colpa discende dall‟idea imperativa della legge: intanto si può parlare di un dovere di diligenza e di una sua violazione, in quanto si tenga conto delle concrete capacità del soggetto, se è vero che la legge può comandare solamente atti di volontà”.

Tale momento psicologico, per l‟autore, può essere rinvenuto nella “colpa cosciente”, nella quale si trova “colui il quale, intraprendendo un‟azione, ha sì coscienza della probabilità dell‟evento, ma si è deciso ad agire solo in quanto sperava che questo non avesse a verificarsi”.

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l‟interesse altrui. E salvaguardare l‟interesse altrui null‟altro significa se non prevenire il danno63.

La colpa è stata distinta secondo i diversi gradi di diligenza violata ovvero in lieve o grave: la colpa lieve è la violazione della diligenza ordinaria, mentre quella grave è la violazione della diligenza minima. Inoltre, la colpa può avere ulteriori graduazioni a seconda della sua maggiore o minore gravità64.

Ai sensi dell‟articolo 1176 c.c. – come supra anticipato – per realizzare un illecito è ritenuta sufficiente la colpa lieve, ossia una condotta non conforme alla normale diligenza, alla diligenza del buon padre di famiglia.

Si consideri che la normale diligenza, pur senza raggiungere la diligenza massima, rappresenta pur sempre un livello elevato di diligenza. Il riferimento al buon padre di famiglia (e in campo professionale al buon professionista) non si riferisce ad un livello di mediocrità ma ad uno standard considerato quale modello di condotta.

Tuttavia, vi sono casi eccezionali (e specifici) in cui la responsabilità viene limitata alle ipotesi di colpa grave, ossia ai casi di inosservanza delle elementari regole di prudenza o delle elementari regole tecniche di una data professione. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla responsabilità a favore dei professionisti intellettuali, i quali si trovino a dover prestare la propria attività a soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

Infine, si ricorda che, qualora la tutela degli interessi altrui non rivesta carattere di ordine pubblico, la responsabilità del soggetto può essere preventivamente esclusa per il caso di colpa lieve.

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 41-43)