1.12 D EFINIZIONE DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI “ AGGRESSIVE ”
1.12.3 L E PRATICHE AGGRESSIVE CONDIZIONANTI
Le pratiche condizionanti, così come definite nell‟articolo 2, lett. J) della Direttiva 2005/29/CE, sono quelle che integrano lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, pur senza il ricorso alla forza fisica o alla minaccia, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione libera e consapevole (cd. “indebito condizionamento”78). Si badi bene che lo sfruttamento della posizione di potere avviene su un duplice piano: su quello giuridico ma, prima ancora, su quello di mero fatto. Tale ultima posizione di supremazia del professionista nei confronti del consumatore dipende, senza dubbio, dalle circostanze concrete, dalle asimmetrie informative a suo vantaggio, dagli eventuali rapporti giuridici e di fatto in cui si trova il consumatore concreto, nonché dalle qualità e caratteristiche del consumatore medio, soggetto alla pressione indebita.
L‟approfittamento del professionista avviene sul piano dei sentimenti, delle emozioni, delle caratteristiche cognitive, del livello culturale, del profilo linguistico o addirittura delle paure del cliente.
In via esemplificativa, possono ritenersi pratiche indebitamente condizionanti quei comportamenti posti in essere dal professionista che sfruttano un qualunque evento tragico o circostanza di particolare gravità, tale da indurre ad alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di indurlo a prendere una determinata decisione in merito al bene e/o servizio offerto.
1.12.4LA CD.“LISTA NERA”
Passando alla cd. “lista nera” contenuta nella seconda parte dell‟allegato I – con numerazione progressiva rispetto alla prima parte – relativa all‟elencazione delle pratiche ritenute comunque aggressive, ossia quelle moleste, quelle coercitive e quelle condizionanti, troviamo:
“24) creare l‟impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto.
25) Effettuare visite presso l‟abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze
78 Le diverse traduzioni indicano come indebito condizionamento “exploiting a position of power in relation to the consumer so as to apply pressure, even without using or threatening to use physical force, in a way which significantly limits the consumer‟s ability to make an informed decision” e “l‟utilisation d‟une position de force vis-à-vis du consummateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de la faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limite de maniére significative”.
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e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell‟esecuzione di un‟obbligazione contrattuale.
26) Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell‟esecuzione di un‟obbligazione contrattuale, fatti salvi l‟articolo 10 della Direttiva 97/7/CE e le direttive 95/45/CE79 e 2002/58/CE.
27) Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall‟esercizio dei suoi diritti contrattuali.
28) Includere in un messaggio pubblicitario un‟esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati. Questa disposizione non osta all‟applicazione dell‟articolo 16 della Direttiva 89/552/Cee, concernente delle attività televisive.
29) Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso di beni di sostituzione di cui all‟articolo 7, paragrafo 3, della Direttiva 97/7/CE (fornitura non richiesta).
30) Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o il servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista.
31) Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti:
non esiste alcun premio né vincita equivalente; oppure
qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore”.
Alla luce di tutto quanto argomentato supra, possiamo concludere che – nonostante le varie tipologie di pratiche aggressive e le differenze tra le stesse – emergono alcune linee generali che caratterizzano la base dell‟istituto.
Ebbene, in tutte le fattispecie analizzate emerge una qualche manifestazione di pressione psicologica o fisica creata dal professionista o preesistente e da quest‟ultimo sfruttata.
79 Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U. L. 281 del 23 novembre 1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento CE n. 1882/2003 (G.U. L 284 del 31 ottobre 2003, pag. 1).
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È evidente come la pressione presenti diverse gradazioni e attuazioni nei casi di molestie, coercizione, di ostruzionismo e di undue influence, ma ogni caso è in grado di influenzare negativamente la libertà di autodeterminazione, di scelta da parte del consumatore. Caratteristica comune per la ricorrenza delle pratiche non è di certo la circostanza che il contratto sia particolarmente svantaggioso per il consumatore.
Il principio alla base della norma di cui all‟articolo 9 della Direttiva in esame – come di tutta la Direttiva – è senza dubbio quello di lealtà; accanto a questo, vi sono i principi di equilibrio contrattuale e del divieto di abuso del diritto (rectius, di abuso del potere contrattuale da parte del contraente strutturalmente forte).
Ne consegue che le pratiche aggressive possono concretarsi nei modi più svariati. Le pratiche aggressive – come è stato notato da Di Nella – costituiscono una nuova figura di illecito, che racchiude in sé parte dei caratteri di altri istituti, quali gli illeciti extracontrattuali, la rescissione, l‟inadempimento e i vizi della volontà. Da qui la complessa normativa appena analizzata.
In concreto, potremo trovare fattispecie sia nuove sia riconducibili a figure non nuove al nostro sistema.