• Non ci sono risultati.

L E PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 106-110)

2.2. L‟ ATTUAZIONE DELLA D IRETTIVA 2005/29/CE NELL ‟ ORDINAMENTO ITALIANO

2.2.7 L E PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI

Senza voler ripetere le considerazioni generali già svolte nel capitolo 1 in merito di pratiche commerciali ingannevoli, pare opportuno spendere poche parole in merito a quelle appartenenti alla cd. lista nera, di cui all‟articolo 23 cod. cons., ossia alle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli e, per ciò stesso, vietate senza necessità di una valutazione in concreto. L‟elenco di pratiche ingannevoli elencate nell‟articolo 23 cod. cons., pur essendo tassative, di certo non esauriscono il giudizio di scorrettezza, dal momento che una pratica commerciale che non rientri nell‟elenco in discussione può in ogni caso essere ritenuta scorretta e vietata in base al combinato disposto degli articoli 21, 22, 24 e 25 del codice del consumo, nonché dell‟articolo 20.

Le pratiche ingannevoli elencate nell‟articolo 23 cod. cons. possono essere suddivise fondamentalmente in due gruppi principali ovvero in pratiche che si fondano

1. “sull‟inganno dell‟apparenza” (lettere a-; i; l; n; r, s, h; bb; o; aa);

2. “sull‟ingannevolezza della propaganda” (lettere e, f, v, p, t, u, z, m, g, q).

2.2.7.1 Le pratiche commerciali fondate sull’inganno dell’apparenza

All‟interno del primo gruppo, si trovano le pratiche mediante le quali il professionista cerca di carpire il consenso del consumatore, ponendo in essere una condotta lesiva del suo affidamento. In particolare:

l‟affermazione falsa del professionista di essere firmatario di un codice di condotta (lett. a);

l‟esibizione di “un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione” (lett. b);

l‟affermazione falsa che “un codice di condotta ha l‟approvazione di un organismo pubblico o di altra natura” (lett. c);

l‟affermazione mendace “che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stai autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell‟autorizzazione, dell‟accettazione o dell‟approvazione ricevuta” (lett. d);

ossia si tratta di pratiche mediante le quali il professionista fraudolentemente collega la propria attività a codici di condotta, marchi, organismi pubblici o privati al fine di guadagnarsi con l‟inganno la fiducia del consumatore. Infatti, soprattutto la dichiarazione del professionista di aderire a codici di condotta, è in grado di ingenerare nel consumatore

107

un elevato grado di affidabilità derivante proprio dalla presunzione di adeguamento della condotta del professionista a quella prevista nel codice151.

Proseguendo con l‟elenco delle pratiche che si fondano “sull‟inganno dell‟apparenza” si trovano quelle che riguardano l‟inganno sulla natura del prodotto, ossia di pratiche che violano l‟obbligo primario del professionista di adeguare la propria condotta ai requisiti di lealtà previsti dalla clausola generale di buona fede. Il professionista, in questi casi subdolamente sfrutta la sfera emotiva del consumatore, il quale viene così indotto ad acquistare il prodotto per paura, infondata, di non tutelare la propria salute e quella dei propri cari in casi di mancato acquisto del prodotto. A queste sono riconducibili, ad esempio, l‟affermazione falsa in merito alla liceità della vendita del prodotto o anche il solo comportamento idoneo a creare una tale impressione (lett. i).

Rientrano nella fattispecie delle “pratiche basate sull‟inganno dell‟apparenza” anche le pratiche con le quali il professionista cerca di far leva su consumatori più fragili deboli, affermando che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte (lett. r) oppure, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni, malformazioni (lett. s); tali previsioni ricalcano la norma prevista nell‟articolo 8 del Codice dell‟Autodisciplina Pubblicitaria, il quale prevede che “la pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura”152.

Il legislatore prosegue includendo nell‟elenco anche le condotte, aventi carattere fraudolento, che fanno esplicito riferimento alla garanzia post-vendita (ossia alla garanzia contrattuale ex articolo 133 cod. cons. non a quella legale ex articolo 128 cod. cons.), ed, in particolare, quelle con le quali il professionista

si impegna a fornire assistenza post-vendita in una lingua diversa rispetto a quella del consumatore, senza preventiva comunicazione (lett. h);

prospetta i diritti già riconosciuti ai consumatori dalla legge come caratteristica propria dell‟offerta da questi presentata (lett. l); oppure

nei servizi di scambio transfrontaliero, induca il consumatore a credere che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto (lett. bb).

151 Cfr. F. Lucchesi, in Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità, in Codice del Consumo – Aggiornamento, op. cit., pagg. 54; R. Calvo, Le pratiche commerciali sleali “ingannevoli”, in Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, a cura di G. De Cristofaro, op. cit., pagg. 210 e ss.

108

Infine, tra le pratiche ingannevoli fondate sull‟inganno dell‟apparenza, si trovano quelle che tendono ad incidere sul processo di autodeterminazione del consumatore, generando confusione sulla figura del venditore attraverso

la promozione di “un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore” già noto nel mercato “in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che un prodotto è fabbricato dallo stesso produttore” (lett. o);

comportamenti o dichiarazioni menzognere idonee a far credere al consumatore di non agire “nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” o attraverso la propria presentazione contrariamente al vero, come consumatore al fine di privarlo della tutela riconosciutagli dalla normativa esistente (lett. aa).

2.2.7.2 Le pratiche commerciali fondate sull’ingannevolezza della propaganda

Diversamente da quanto visto sopra, le pratiche commerciali fondate sull‟ingannevolezza della propaganda si basano su una campagna pubblicitaria fraudolenta.

Certamente, tra le pratiche in oggetto si trovano quelle che ingannano il consumatore sul prezzo quale elemento essenziale sul quale si fonda la propaganda del bene, in particolare quelle pratiche con le quali il professionista:

invita “all‟acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l‟esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità' della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti” (lett. e); invita “all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure

3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto” (lett. f);

dichiara, “contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e

109

privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole” (lett. g);

presenta “un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto” (lett. v).

All‟interno della categoria delle pratiche commerciali fondate sull‟ingannevolezza della propaganda rientrano anche quelle che sono volte ad ingannare il consumatore sulle condizioni di mercato, ovvero quelle mediante le quali il professionista

comunica “informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato” (lett. t);

afferma “in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole” (lett. u); include “nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento

che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto” (lett. z). Tale ultima fattispecie rientra nella più ampia categoria delle cd. “forniture non richieste”, che si avrà modo di analizzare nel prosieguo.

Il legislatore prosegue nel divieto delle pratiche che prevedono la cd. “vendita piramidale”, sanzionando come ingannevole la condotta finalizzata ad “avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti” (lett. p). Come noto, tali vendite si concretizzano in vere e proprie “catene”153, in

153 Cfr. Legge 17 agosto 2005 n.173 (in Gazz.Uff., 2 settembre, , n. 204), “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”. L‟articolo 5 di questa legge, così come modificato dall‟articolo 5 del D.Lgs. 146/2007, prevede che “sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo”.

L‟articolo 7 della Legge 173/2005 prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto di cui all‟articolo 5 ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

110

cui il principale incentivo economico è costituito dal maggior reclutamento possibile di ulteriori venditori, piuttosto che dalla propria effettiva capacità di vendere o promuovere la vendita di beni e servizi.

Infine, si riconducono alla fattispecie delle pratiche commerciali fondate sull‟ingannevolezza della propaganda quelle mediante le quali il professionista:

dichiara “contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole” (lett. g);

“salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177154, e successive

modificazioni”, impiega “contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore” (lett. m);

afferma “contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di cessare l'attività' o traslocare” (lett. q).

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 106-110)