• Non ci sono risultati.

L A SCELTA OPERATA DAL LEGISLATORE ITALIANO IN MERITO ALL ‟ AUTONOMIA DELLA DISCIPLINA DELLE PRATICHE COMMERCIAL

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 82-85)

2.2. L‟ ATTUAZIONE DELLA D IRETTIVA 2005/29/CE NELL ‟ ORDINAMENTO ITALIANO

2.2.2 L A SCELTA OPERATA DAL LEGISLATORE ITALIANO IN MERITO ALL ‟ AUTONOMIA DELLA DISCIPLINA DELLE PRATICHE COMMERCIAL

PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Ebbene, il legislatore italiano, nel recepimento della normativa in materia di pratiche commerciali sleali nonché di pubblicità commerciale, ha optato per una netta separazione e distinzione delle relative discipline, che sono state appunto affidate a due provvedimenti normativi distinti.

Tuttavia, mentre la parte sostanziale delle discipline delle pratiche commerciali sleali (rectius scorrette, come si avrà modo di argomentare infra) e della pubblicità ingannevole e comparativa risultano pienamente in linea con i contenuti delle due direttive e presentano, così, le medesime differenze nonché il grado di autonomia che caratterizzano appunto le rispettive direttive, invece non può essere sostenuto anche per quanto concerne la parte procedimentale (contenuta nell‟articolo 27 cod. cons. e nell‟articolo 8 del D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145). Infatti:

la competenza ad accertare la violazione di entrambe le discipline e ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori ed inibitori fa capo, in via esclusiva, all‟Autorità garante della concorrenza e del mercato;

entità, natura e tipologia delle sanzioni amministrative (che si avrà modo di analizzare infra) comminate ai professionisti che pongano in essere pratiche commerciali sleali o diffondano pubblicità ingannevole o comparativa illecita sono state definite e regolate con le medesime modalità;

la disciplina del procedimento seguito dall‟Autorità garante per accertare le infrazioni, per irrogare le sanzioni e adottare gli opportuni provvedimenti inibitori e/o sanzionatori è la medesima per le due discipline;

quasi identici sono anche i regolamenti attuativi adottati dall‟Autorità garante della concorrenza e del mercato rispettivamente per i procedimenti di cui all‟articolo 27 cod. cons.122 e per i procedimenti di cui all‟articolo 8 del D.Lgs n. 145/2007123.

Nonostante il mantenimento dell‟autonomia formale e contenutistica delle due discipline, il legislatore ha concentrato in capo alla medesima autorità la competenza a portarne a termine l‟esecuzione, superando così ogni problema attinente alla delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività nonché all‟individuazione degli interessi tutelati dalle due discipline.

122 Delibera n. 17589 del 15 novembre 2007 - Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette - in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, commentata da Falce in Dir. Ind., 2008, pagg. 57 e ss.

123 Delibera n. 17590 del 15 novembre 2007 - Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita - in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, commentata da Falce in Dir. Ind., 2008, pagg. 57 e ss.

83

Per quanto attiene alla delimitazione sostanziale della disciplina delle pratiche commerciali sleali (rectius, scorrette) e di quella della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, si rinvia a quanto argomentato nel capito 1.

Tornando alla disciplina delle pratiche commerciali ed, in particolare, alla relativa collocazione all‟interno del codice del consumo, sono state sollevate perplessità124 in merito alla collocazione che è stata data alle disposizioni attuative degli articoli 1-13 della Direttiva 2005/29/CE.

È stato fatto notare come “la nozione di “pratica commerciale” includa qualsiasi condotta rivolta a promuovere l‟acquisto di beni o servizi offerti ai consumatori o comunque correlata a contratti stipulati (o da stipularsi) da professionisti con consumatori”, pertanto, da un punto di vista sistematico e contenutistico, le nuove norme in materia di pratiche commerciali scorrette sarebbero dovute essere inserite nella parte III del codice del consumo (intitolata appunto “Il rapporto di consumo”), che appunto disciplina i contratti (anche nella fase precontrattuale nonché lo svolgimento vero e proprio del rapporto contrattuale fino al suo eventuale scioglimento) conclusi da consumatori con professionisti.

Ebbene, proprio in virtù dello stretto rapporto tra l‟instaurazione e l‟attuazione di rapporti contrattuali (sempre tra consumatore e professionista) ed il divieto di porre in essere pratiche commerciali sleali, il legislatore avrebbe dovuto propendere per introdurre le nuove norme attuative degli articoli 1-13 della Direttiva 2005/29/CE all‟interno del Titolo II della Parte III del codice del consumo (articolo 39) e per eliminare le regole relative al credito al consumo (che meriterebbe una trattazione unitaria nel T.U.B.).

Alla luce delle valutazioni appena espresse, è stato proposto, altresì, di collocare il Titolo dedicato alle pratiche commerciali sleali all‟inizio della Parte III, inserendo in un Titolo II le disposizioni attuative della Direttiva 92/13/Cee. Quest‟ultima proposta è stata ritenuta preferibile “non solo perché più coerente con l‟intitolazione stessa della Parte III (la quale si sarebbe in tal modo aperta proprio con l‟individuazione dei principi generali cui i professionisti debbono uniformare la propria condotta nei “rapporti di consumo”, id est nei rapporti contrattuali che promuovono, instaurano ed intrattengono coi consumatori), ma anche perché idonea ad evitare una “censura” fra le disposizioni concernenti “i contratti dei consumatori in generale” e quelle relative alle “modalità contrattuali”, incluse nel Titolo III”125.

124 Si veda G. De Cristofaro, L‟attuazione della Direttiva 2005/29/CE nell‟ordinamento italiano: profili generali, op. cit., Giappichelli, pagg. 73 e ss.; sempre De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori, cit., pagg. 1067 e ss.

125 De Cristofaro, L‟attuazione della Direttiva 2005/29/CE nell‟ordinamento italiano: profili generali, in op.

84

Il legislatore, invece, ha preferito inserire la nuova disciplina delle pratiche commerciali scorrette nella Parte II del codice del consumo, ove erano situate le norme in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. L‟Autore, più volte citato, ha ritenuto “errata e fuorviante” tale scelta perché “incoerente con i restanti contenuti della Parte II del codice del consumo, la quale impone ai professionisti un insieme di regole di condotta (da rispettare in sede di predisposizione ed effettuazione dell‟offerta di beni e servizi a consumatori, nonché promozione della stipulazione di contratti con questi ultimi) che attengono esclusivamente alla fase che precede la (possibile) stipulazione di contratti con consumatori, laddove per contro le disposizioni attuative degli artt. 2-13 della Direttiva 2005/29/CE si applicano a qualsiasi pratica commerciale posta in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente alla instaurazione di rapporti contrattuali intercorrenti fra professionisti e consumatori”.

L‟articolo 1 del D.Lgs n. 146/2007 ha integralmente sostituito i contenuti del Titolo III della Parte II del codice del consumo, che adesso risulta suddiviso in tre capi:

i. il primo (“disposizioni generali” articoli 18 e 19) contiene una serie di definizioni e individua l‟ambito di applicazione e la portata del nuovo corpus normativo, definendone anche i rapporti con le altre discipline e sottolineandone (come già visto nel testo della Direttiva) la natura sussidiaria;

ii. il secondo (“pratiche commerciali scorrette” articoli 20-26) contiene le disposizioni attuative degli articoli da 5 a 9 della Direttiva e riproducono il contenuto del suo Allegato I;

iii. il terzo (“applicazione” articoli 27-27 quater) contiene le norme di recepimento degli articoli 10-13 della Direttiva 2005/29/CE.

Si fa presente come - e la cosa non stupisce - la lettera delle disposizioni previste negli articoli sopraccitati quasi sempre riproduce pedissequamente il testo italiano delle corrispondenti disposizioni della Direttiva, senza cercare di risolvere e/o chiarire le questioni tutt‟ora aperte per il nostro ordinamento; nei pochi casi in cui ha cercato di innovare il testo, il legislatore ha spesso operato scelte non chiare e che hanno sollevato non poche perplessità (si pensi, per esempio, alla sostituzione dell‟aggettivo “sleali” con quello “scorrette”).

Anche all‟interno delle definizioni si sono rinvenute non poche scelte opinabili, soprattutto alla luce del fatto che le nozioni “generali” del codice del consumo non sono state raccordate e coordinate con quelle “speciali” contenute nella parte relativa alle pratiche commerciali scorrette.

85

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 82-85)