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M ISLEADING ACTIONS AND MISLEADING OMISSIONS

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 169-176)

3.1 R ECEPIMENTO DELLA D IRETTIVA NEL SISTEMA INGLESE : S TATUTORY I NSTRUMENT N 1277/2008

3.1.5 M ISLEADING ACTIONS AND MISLEADING OMISSIONS

Le CPRs proibiscono le azioni e le omissioni ingannevoli (come definite negli articoli 5 e 6 della normativa in esame), le quali inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio a prendere una decisione differente da quella che avrebbe altrimenti preso in circostanze “non sospette”.

Una pratica può essere ingannevole qualora si concretizzi in un‟azione o un‟omissione oppure si concretizzi contemporaneamente sia in un‟omissione sia in un‟azione. Questo divieto ha lo scopo di assicurare che i consumatori riescano a recepire dai professionisti, in maniera chiara e puntuale, le informazioni di cui abbiano bisogno per prendere decisioni informate in merito ad un determinato prodotto. Inoltre, in alcune pratiche commerciali (si pensi agli inviti ad offrire), certe specifiche informazioni devono essere assolutamente date ai consumatori, a meno che non risultino già dal contesto.

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Per quanto riguarda le azioni ingannevoli, si precisa come queste siano quelle condotte con le quali il professionista comunica informazioni o presentazioni appunto ingannevoli e che inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio a prendere una decisione differente da quella che avrebbe altrimenti preso (si pensi per esempio a quel professionista che dica al consumatore, contrariamente al vero, che la sua caldaia non può più essere riparata e che deve necessariamente essere sostituta con una nuova: questa è chiaramente un‟azione ingannevole).

Le CPRs specificano, all‟articolo 5262, che vi sono tre tipologie di azioni ingannevoli:

262 L‟articolo 5 delle CPRs considera ingannevoli quelle azioni che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) if it contains false information and is therefore untruthful in relation to any of the matters in paragraph (4) or if it or its overall presentation in any way deceives or is likely to deceive the average consumer in relation to any of the matters in that paragraph, even if the information is factually correct; and

b) it causes or is likely to cause the average consumer to take a transactional decision he would not have taken otherwise” e ancora se

c) “it concerns any marketing of a product (including comparative advertising) which creates confusion with any products, trade marks, trade names or other distinguishing marks of a competitor; or d) it concerns any failure by a trader to comply with a commitment contained in a code of conduct

which the trader has undertaken to comply with, if

(i) the trader indicates in a commercial practice that he is bound by that code of conduct, and

(ii) the commitment is firm and capable of being verified and is not inspirational,

and it causes or is likely to cause the average consumer to take a transactional decision he would not have taken otherwise, taking account of its factual context and of all its features and circumstances”. È considerata sleale la pratica che contenga informazioni sbagliate in merito alle seguenti materie:

“(a) the existence or nature of the product;

(b) the main characteristics of the product (as defined in paragraph 5); (c) the extent of the trader‟s commitments;

(d) the motives for the commercial practice; (e) the nature of the sales process;

(f) any statement or symbol relating to direct or indirect sponsorship or approval of the trader or the product; (g) the price or the manner in which the price is calculated;

(h) the existence of a specific price advantage; (i) the need for a service, part, replacement or repair;

(j) the nature, attributes and rights of the trader (as defined in paragraph 6); (k) the consumer‟s rights or the risks he may face.

In paragraph (4)(b), the “main characteristics of the product” include (a) availability of the product;

(b) benefits of the product; (c) risks of the product; (d) execution of the product; (e) composition of the product; (f) accessories of the product;

(g) after-sale customer assistance concerning the product; (h) the handling of complaints about the product;

(i) the method and date of manufacture of the product; (j) the method and date of provision of the product; (k) delivery of the product;

(l) fitness for purpose of the product; (m) usage of the product;

(n) quantity of the product; (o) specification of the product;

171 le informazioni ingannevoli in generale;

le informazioni che creano confusione con i prodotti di concorrenti;

il mancato rispetto di impegni precisi e verificabili, presi con la sottoscrizione di un codice di condotta.

Per quanto riguarda il primo gruppo di azioni ingannevoli, ossia quelle generali, si precisa che le stesse:

- contengono false informazioni o inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio (anche nel caso in cui le informazioni che contengono siano esatte). In quest‟ultimo caso, infatti, l‟ingannevolezza risiede nella forma con la quale è complessivamente presentata una determinata informazione;

- l‟informazione erronea, o ingannevole, si riferisce ad una o più parti dell‟informazione resa dal professionista e verte sugli elementi che si avrà modo di identificare infra;

- il consumatore prende o è in procinto di prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.

Dunque, gli elementi sui quali si fonda l‟ingannevolezza di una pratica commerciale sono i seguenti:

a) l‟esistenza o la natura del prodotto;

(q) results to be expected from use of the product; and

(r) results and material features of tests or checks carried out on the product.

In paragraph (4)(j), the “nature, attributes and rights” as far as concern the trader include the trader‟s (a) identity; (b) assets; (c) qualifications; (d) status; (e) approval; (f) affiliations or connections;

(g) ownership of industrial, commercial or intellectual property rights; and (h) awards and distinctions”.

262 D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150), all‟articolo 98 (“Sanzioni”), comma 11 stabilisce che “ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce”.

172 b) le caratteristiche principali del prodotto;

c) l‟estensione delle obbligazioni facenti capo al professionista; d) le motivazioni della pratica commerciale;

e) la natura del processo di vendita;

f) ogni regola o simbolo che si riferiscono direttamente o indirettamente alla promozione o all‟approvazione del prodotto da parte del professionista;

g) il prezzo o la modalità di calcolo del prezzo; h) l‟esistenza di specifici sconti sul prezzo;

i) la necessità di un servizio, di una parte dello stesso, della sostituzione o riparazione; j) la natura, le attribuzioni ed i diritti del professionista o dei suoi agenti;

k) i diritti del consumatore o i rischi a questi facenti capo. Le principali caratteristiche del prodotto comprendono:

a) la disponibilità del prodotto; b) i vantaggi del prodotto; c) i rischi connessi al prodotto; d) la realizzazione del prodotto; e) la composizione del prodotto; f) gli elementi accessori del prodotto;

g) l‟assistenza post-vendita relativa al prodotto; h) la gestione delle contestazioni relative al prodotto;

i) la metodologia utilizzata per la produzione del prodotto e la data di produzione stessa;

j) la metodologia e la data della fornitura del prodotto; k) la consegna del prodotto;

173 l) l‟idoneità all‟uso del prodotto;

m) l‟utilizzo del prodotto; n) la quantità del prodotto;

o) informazioni specifiche relative al prodotto; p) l‟origine geografica o commerciale del prodotto; q) i risultati che ci si può aspettare dal prodotto;

r) i risultati e la produttività risultante dai test realizzati sul prodotto.

La natura, le prerogative e i diritti del professionista o dei suoi agenti comprendono: a) l‟identità;

b) le proprietà materiali (ossia gli assets); c) le qualifiche;

d) lo status; e) l‟approvazione;

f) le affiliazioni o i collegamenti;

g) la titolarità dei diritti industriali, commerciali o di proprietà intellettuale; h) premi (awards) e gli elementi distintivi facenti capo all‟azienda.

I “diritti del consumatore” comprendono i diritti che i consumatori possono avere ai sensi del Capitolo 5A del Sales of Goods Act 1979 o del Capitolo 1B del Supply of Goods and Services Act 1982, quando, ad esempio un professionista cerca di vendere ad un consumatore un pacchetto televisivo con il satellite. Al consumatore viene comunicato, contrariamente al vero, che il pacchetto contiene determinati canali televisivi, che, in realtà, sono disponibili solamente a fronte di pagamenti ulteriori. Il professionista ha reso informazioni false in merito alle “caratteristiche principali del prodotto” (in questo caso, in merito ai contenuti del pacchetto). Questa pratica commerciale, in quanto induce il consumatore a prendere una decisione commerciale diversa rispetto a quella che avrebbe altrimenti preso – per esempio ad acquistare quando in condizioni diverse non lo avrebbe fatto – integra sicuramente la violazione delle previsioni di cui alle CPRs.

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Il secondo gruppo di pratiche commerciali ingannevoli – e per ciò vietate - si riferisce alle pratiche commerciali che creano confusione con i prodotti, i marchi e, in genere, tutti i segni distintivi che contraddistinguono i beni di un concorrente e che, inoltre, inducono o sono idonee ad indurre il consumatore a prendere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

In via esemplificativa, si pensi alla prassi posta in essere dal professionista che dia, come nome o marchio, ai suoi nuovi occhiali da sole un nome molto simile a quelli di un produttore di occhiali da sole concorrente. Se tale similitudine è idonea a creare confusione nel consumatore medio, rendendolo altresì più propenso ad acquistare i nuovi occhiali da sole, quando in condizione diversa non lo sarebbe stato, questa rappresenta la violazione delle norme contenute nelle CPRs.

Con riferimento, infine, alle pratiche commerciali ingannevoli omissive, l‟articolo 6 delle CPRs prevede che una pratica commerciale integra un‟omissione ingannevole qualora, in concreto, la pratica commerciale:

a) ometta alcune informazioni essenziali (nel senso di importanti); b) nasconda alcune informazioni importanti;

c) renda determinate informazioni in maniera non chiara, incomprensibile, ambigua o prematura; oppure

d) non identifichi il suo intento commerciale, a meno che sia già evidente dal testo della pratica stessa,

e che, come conseguenza, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio a prendere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Le informazioni sulle quali si fonda l‟ingannevolezza o meno della pratica, ai sensi di quanto previsto nel comma 2 dell‟articolo 6 delle CPRs, sono:

a) tutte le caratteristiche e condizioni relative alla pratica commerciale;

b) le limitazioni ai mezzi di comunicazioni utilizzati per diffondere la pratica commerciale (comprese le eventuali limitazioni di spazio e tempo); e

c) qualsiasi misura utilizzata dal professionista per rendere l‟informazione disponibile ai consumatori, se un mezzo di comunicazione utilizzato impone limiti di spazio o tempo.

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E ancora, il terzo comma dell‟articolo 6, prevede la definizione di “informazione rilevante” (material information) ossia

a) qualsiasi informazione della quale il consumatore medio abbia bisogno per poter prendere liberamente una decisione di natura commerciale; e

b) qualsiasi obbligo di informazione che sia richiesto dal diritto comunitario in relazione ad una comunicazione commerciale.

Il quarto ed ultimo comma, infine, prevede la fattispecie delle omissioni ingannevoli con riferimento all‟invito all‟acquisto (invitation to purchase). In particolare, prevede che, dove la pratica commerciale sia un invito all‟acquisto, le seguenti informazioni saranno rilevanti, ove non già palesate dal contesto unitamente alle altre informazioni già ritenute rilevanti ai sensi del comma 3 dell‟articolo 6:

a) le caratteristiche principali del prodotto, nella misura adeguata al prodotto e al mezzo mediante il quale è comunicato l‟invito all‟acquisto;

b) l‟identità del professionista, con particolare riferimento al nome del professionista stesso nonché l‟identità di qualsivoglia altro professionista che agisca per conto del primo;

c) l‟indirizzo geografico del professionista nonché di qualsiasi altro professionista che agisca per conto del primo;

d) e una, in via alternativa, delle seguenti informazioni: (i) il prezzo, comprese le tasse; o

(ii) qualora la natura del prodotto sia tale da non permettere il calcolo preciso del prezzo in un momento precedente all‟acquisto, le modalità di calcolo del prezzo;

e) ove necessario, alternativamente:

(i) tutti i costi aggiuntivi per il trasporto, la consegna o le spese postali; oppure

(ii) qualora tali spese non siano calcolabili in maniera precisa a priori, la circostanza che tali spese devono essere pagate;

f) le seguenti materie ove si distacchino dai requisiti di diligenza professionale: (i) modalità di pagamento;

176 (ii) modalità di spedizione;

(iii) modalità di esecuzione della prestazione; (iv) policy per la gestione dei reclami;

g) per i prodotti e le transazioni commerciali che implichino un diritto di recesso o di annullamento263, l‟esistenza di tale diritto.

La ratio delle previsioni relative all‟invito all‟acquisto è quella di permettere al consumatore di avere le informazioni più importanti affinché possa decidere di acquistare in maniera informata. Le informazioni che consentono al consumatore di procedere all‟acquisto varieranno a seconda delle circostanze. Prodotti complessi richiederanno la previsione di maggiori informazioni rispetto a quelle necessarie per prodotti di minore complessità. È importante notare che se una comunicazione non è un invito all‟acquisto, questa potrà comunque integrare un‟omissione ingannevole qualora ricorrano le condizioni che seguono:

ometta o nasconda informazioni rilevanti o le fornisca in maniera non chiara, ambigua, incomprensibile o in ritardo; e

il consumatore medio prenda o sia indotto a prendere una decisione differente rispetto a quella che avrebbe preso a fronte di informazioni corrette e chiare.

Nel documento Le pratiche commerciali scorrette (pagine 169-176)