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Il ruolo del giudice comune e quello del giudice costituzionale nel processo di adeguamento al sistema convenzionale.

I giudici nazionali hanno l’obbligo di interpretare le norme interne in conformità ai principi consacrati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, adeguandosi all’interpretazione che di essi è fornita dai giudici di Strasburgo. Su quest’ultimo punto, infatti, la Corte Costituzionale precisa come il parametro di riferimento per

       

88 C. cost., sent. 22 ottobre 2007, n. 348, § 4,7; C. cost., sent., 22 ottobre 2007, n. 349, § 6.2. 89 Cfr. F.MAZZACUVA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i suoi riflessi sul sistema

penale, in Trattato di diritto penale, Parte generale, tomo I, Il diritto penale e la legge penale, a

cura di A.CADOPPI,S.CANESTRARI,A.MANNA,M.PAPA, Utet, 2012, p. 432 ss; D.TEGA, Le

sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, in Quaderni cost., 2008; V. MANES, La lunga marcia della

Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento ( e per il giudice) penale interno, in op. cit. , 9 ss.

valutare l’attività normativa interna non sia solo la norma convenzionale, di per sé considerata, ma la norma così come viene interpretata dalla Corte di Strasburgo, dotata ex art 32, § 1, CEDU, di una competenza esclusiva di interpretazione90.

Nei casi in cui la norma interna presenti profili di incompatibilità con i principi convenzionali e il giudice non possa dare alla stessa un’interpretazione conforme alla CEDU91, non potendo egli procedere alla disapplicazione della stessa, dovrà

       

90 «La naturale conseguenza che deriva dall’art 32, § 1, della Convenzione è che tra gli obblighi

internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia» (Così C. Cost., sent. 22 ottobre 2007, n. 348, § 4.6.) Concetti simili sono espressi anche nella sentenza n. 349 del 2007 dove si precisa ulteriormente che «in considerazione di questi caratteri della Convenzione, la rilevanza di quest’ultima, così come interpretata dal suo giudice, rispetto al diritto interno è certamente diversa rispetto a quella della generalità degli accordi internazionali». (C. cost., sent. 22 ottobre 2007, n. 348, §6.2) Sul punto si veda F. VIGANÒ,

L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, op. cit., p. 17; M.

SALVADORI, L’applicazione della Convenzione europea e l’integrazione dei processi

interpretativi, in R. GAMBINI, M. SALVADORI (a cura di), Convenzione europea sui diritti

dell’uomo: processo penale e garanzie, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche

dell’Università di Torino, Napoli, 2009, pp.1-47.

91 Sui profili multiformi dell’interpretazione conforme alla CEDU e sulle differenze con

l’interpretazione costituzionalmente orientata, si veda P.GAETA, Dell’interpretazione conforme a

CEDU: ovvero, la ricombinazione genetica del processo penale, in Dir. Pen. Cont., 9 luglio 2012,

§§ 2 e 3; V.MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in

materia penale, in Dir. Pen. Cont., 9 luglio 2012, §2 ss; F. VIGANÒ, Il giudice penale e

l’interpretazione conforme alle norme sopranazionali, in P.CORSO –E.ZANETTI ( a cura di) Studi

sollevare questione d’illegittimità costituzionale ai sensi dell’art 117, 1° comma, Cost92.

È stato osservato come questa precisazione assuma un significato particolare «in quanto ricognitiva non soltanto dell’autorità dell’interpretazione formulata dalla Corte di Strasburgo, ma anche dell’obbligatorietà della stessa per effetto dell’art 46 CEDU»93.

Secondo autorevole dottrina, dal fatto che al giudice comune, nei casi di accertata antinomia tra norma interna e norma convenzionale, venga precluso il potere di disapplicare la norma interna, non discende in modo assoluto che lo stesso non possa applicare direttamente una norma convenzionale in tutti i casi in cui la stessa si possa inserire «in uno spazio giuridico vuoto, non regolato in modo antinomico da altra disposizione di legge nazionale confliggente»94. Sicuramente siamo in presenza di un potere che il

       

92 Cfr. V.ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità

nella materia penale, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., p. 69 ss.; A.RUGGERI, L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di

sistemi” come problema, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2014, 30

maggio 2014.; ID, Dal legislatore al giudice sovranazionale e nazionale: la scrittura delle norme in progress al servizio dei diritti fondamentali, in Forum dei Quaderni Costituzionali, 29 novembre 2014. Sul ruolo del giudice comune e sulle dinamiche del rapporto che si instaura tra lo stesso e il giudice costituzionale si veda diffusamente infra § 5

93 A.STASI, I rapporti fra l’ordinamento italiano e il sistema convenzionale, in ID. (a cura di)

CEDU e ordinamento italiano, op. cit., p. 82.

94 F.VIGANÒ, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, op. cit., p.

26; la stessa impostazione viene seguita da F.GIUFFRIDA –G.GRASSO, L’incidenza sul giudicato

interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, in Dir. pen. cont., 25 maggio 2015, p. 15. Anche A.RUGGERI (ID, Salvaguardia dei

giudice potrà esercitare ogni volta in cui l’applicazione diretta della norma convenzionale, colmando una lacuna dell’ordinamento interno, abbia la forza di operare in bonam partem.

Su un piano completamente diverso si pone, invece, il caso in cui per colmare un vuoto normativo, lesivo di un diritto fondamentale, lo Stato fosse chiamato ad ampliare l’ambito del penalmente rilevante con ricadute in malam partem: si pensi, ad esempio, alla necessità di introdurre il reato di tortura prevista, nell’aprile 2015, come misura generale ex art 46, § 1, dalla sentenza Cestaro c. Italia. Sotto questo profilo, per il ruolo preponderante che nella materia penale riveste il principio di riserva di legge, è evidente come ogni potere sia precluso al giudice: solo il legislatore ha, pertanto, la possibilità di ottemperare all’eventuale obbligo convenzionale di tutela penale95.

Quanto al ruolo della Corte Costituzionale, occorre osservare come la stessa, secondo i princìpi emersi dalle sentenze gemelle, qualora le venga prospettato, su iniziativa del giudice a quo, un contrasto tra una norma interna e un principio convenzionale, a meno che lo stesso non si ponga in frizione con un’altra norma

      

AIC, n. 4/2013, p. 4 ss., consultabile all’indirizzo internet www.rivistaaic.it ) ritiene che si possa procedere alla diretta applicabilità delle disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli in forza delle loro leggi di esecuzione nazionale.

95 Particolarmente interessanti, a tal riguardo, le riflessioni elaborate da F. VIGANÒ in ID,

L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in Studi in onore di M. Romano, Vol. IV, 2011, p. 2646 ss.

costituzionale, sarà tenuta in linea di principio a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma interna per violazione dell’art 117, 1°comma, Cost.

Nella sentenza n. 317 del 2009, la Corte Costituzionale ha avuto cura di precisare che «il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall’ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della stessa» 96 . L’obiettivo della Corte Costituzionale è quello della «massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti97». Si tratta di una finalità che la Corte persegue attraverso un «necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscono diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela»98.

Attraverso questi principi, ormai consolidati nella giurisprudenza costituzionale, la Corte è riuscita nel corso di questi anni a ridimensionare l’impatto quantitativo delle questioni di

       

96 C. cost., sent n. 317 del 2009; negli stessi termini cfr. C. cost. sent. n. 264 del 2012. 97 Ibidem.

costituzionalità inerenti ai rapporti tra ordinamento interno e CEDU: la Corte Costituzionale, infatti, si riserva, così, la possibilità di dichiarare infondate, non solo le questioni che prospettano «una frontale contrarietà tra Costituzione italiana e la norma internazionale sulla quale il diritto si fonda», ma anche tutte quelle questioni in cui la contrarietà con la Costituzione si possa desumere per effetto di «un proprio bilanciamento tra il diritto riconosciuto dalla fonte internazionale e l’insieme degli altri valori, interessi riconosciuti dalla Costituzione»99.

Ulteriori “paletti” ai vincoli derivanti dal sistema convenzionale sembra siano stati posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015 relativa alla confisca urbanistica di terreni abusivamente lottizzati, disposta mediante una sentenza dichiarativa della prescrizione della relativa contravvenzione100.

       

99 F.VIGANÒ, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, op. cit., p. 30.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 264 del 2012 relativo al famigerato caso delle pensioni svizzere, seguendo quest’impostazione, è giunta a confermare la legittimità costituzionale di una norma di diritto interno che, invece, secondo la Corte di Strasburgo integrava una violazione dell’art 6 CEDU. Su questa pronuncia, cfr. F.VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell’uomo

e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte europea tra guerra e dialogo,

op. cit., p. 207 ss.

100 C. Cost., n. 49 del 2015. Per riflessioni critiche sulla sentenza si rinvia a N.COLACINO,

Convenzione europea e giudici comuni dopo Corte costituzionale n. 49/2015: sfugge il senso della “controriforma” imposta dal palazzo della Consulta, in Rivista OIDU, 2015, n. 3, pp. 555-561; P.

MORI, Il “predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU”: Corte Costituzionale 49/2015

ovvero della “normalizzazione” dei rapporti tra diritto interno e la CEDU, in SIDIBlog, 15 aprile

2015; D. PULITANÒ, Due approcci opposti sui rapporti fra Costituzione e CEDU in materia

penale. Questioni lasciate aperte da Corte cost. n. 49/2015, in Dir. pen. cont., 22 giugno 2015; A.

Senza volersi addentrare in analisi che richiederebbero ben più ampio respiro, in questa sede, è sufficiente evidenziare che la questione di costituzionalità, avente ad oggetto art 44, comma 2, d.p.r., 6 giungo 2001, n. 380, veniva sollevata facendo riferimento a più norme costituzionali, tra le quali l’art 117, comma 1, Cost. A tal proposito, venivano evocati i principi affermati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Varvara c. Italia101 in cui, oltre a ribadire la natura di vera e propria pena della confisca urbanistica102 , si era accertato che l’applicazione della stessa in assenza di una sentenza di condanna integrasse una violazione dell’art 7 CEDU.

Nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale ha rilevato che i giudici rimettenti, sulla scorta di una lettura troppo semplicistica della sentenza Varvara, avrebbero errato nell’estrapolare dalla stessa il principio di diritto sul quale hanno incentrato l’incidente di costituzionalità: non si sarebbe, infatti, dinanzi ad una giurisprudenza

      

interno, in Dir. pen. cont., 2 aprile 2015; F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope.

Osservazioni a primissima lettura su Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione, in Dir. pen. cont., 30 marzo 2015; V.MANES, La “confisca senza condanna” al

crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, in Dir. pen. cont., 13

aprile 2015; V.ZAGREBELSKY, Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei

diritti umani, art 117, obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione, in Osservatorio costituzionale- AIC, maggio 2015.

101 C. eur. dir. umani, Sez. II, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia.

102 Venivano ripresi, a tal proposito, i princìpi già affermati nella sentenza C. eur. dir. umani, Sez.

consolidata, né in presenza di un principio affermato in modo univoco ed assoluto103.

Secondo la Corte Costituzionale occorre dare «un peso diverso a orientamenti costanti e a decisioni innovative rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea»104 : in questo senso, è come se venissero fissati, in modo perentorio, i criteri attraverso cui il giudice comune sia tenuto ad utilizzare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

A questo punto, occorre solo attendere gli sviluppi ulteriori di questo orientamento costituzionale per poter comprendere se sia destinato a rimanere isolato, ovvero – per contro - a modificare completamente la stagione inaugurata dalle sentenze gemelle e la portata interpretativa dello stesso art 46, comma 1, CEDU.

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